Adempimenti

Versamenti, conguagli e ravvedimenti: tutte le scadenze del 20 agosto

di Salvina Morina e Tonino Morina

Si chiude domenica 19 agosto la pausa estiva per gli adempimenti fiscali e i versamenti in scadenza dal 1° al 19 agosto. Lunedì 20 agosto sarà infatti il giorno delle scadenze per oltre venti milioni di contribuenti, che dovranno fare i conti con il Fisco, che riapre i battenti con 192 “impegni” di versamento solo in un giorno secondo l’ultimo aggiornamento dello scadenzario online delle Entrate ( clicca qui per consultarlo ). Ecco, di seguito, le più importanti scadenze del 20 agosto.

Versamento imposte sui redditi del 2017 con lo 0,40% in più
Per le persone fisiche e i soggetti collettivi, società di persone e soggetti Ires, che presentano o inviano telematicamente il modello Redditi 2018, per il 2017, scade il termine per effettuare i versamenti a saldo per il 2017, compreso il primo acconto per il 2018, con la maggiorazione dello 0,40 per cento. I contribuenti possono eseguire i pagamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, entro i 30 giorni successivi al 2 luglio, che, a partire dal 3 luglio, scadono il 1° agosto 2018, che a sua volta slitta al 20 agosto, per effetto della cosiddetta proroga di Ferragosto. In questo caso, sulle somme dovute fino al 2 luglio 2018, al netto delle compensazioni dei crediti, si dovrà applicare un ulteriore aumento dello 0,40 per cento. In scadenza anche il termine per pagare tutte le altre imposte e contributi “collegati” al modello Redditi 2018. La scadenza, con i pagamenti maggiorati dello 0,40%, riguarda inoltre i contribuenti che:
■hanno scelto il regime della cedolare secca e devono versare il saldo della tassa piatta per il 2017 e la prima rata di acconto per il 2018;
■sono titolari della proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all’estero e devono versare l’imposta sul valore degli immobili (Ivie);
■nel 2017 hanno detenuto attività finanziarie all’estero e devono versare l’imposta sul valore delle attività finanziarie (Ivafe);
■devono versare i contributi previdenziali Inps sul reddito eccedente il cosiddetto minimo di reddito;
■devono versare il diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese; l’importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell’anno.

Sostituti d’imposta: conguagli modello 730/2018
Scade il termine per i conguagli fiscali che devono effettuare i sostituti d’imposta sulle somme erogate ai “percipienti-sostituiti” nel mese di luglio. Si tratta dei conguagli relativi al modello 730/2018 elaborati sia dai sostituti d’imposta sia dai Centri di assistenza fiscale (Caf).

Saldo Iva 2017 – Versamento 2017 o prima rata
I contribuenti, che non hanno pagato il saldo Iva o la prima rata per l’anno 2017, entro il 16 marzo 2018 e nemmeno entro il 30 giugno 2018, che slitta a lunedì 2 luglio, possono eseguire il pagamento delle somme dovute entro il 30 luglio 2018, che slitta a lunedì 20 agosto, maggiorando gli importi dovuti dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo fino al 30 giugno 2018; all’importo dovuto fino al 30 giugno 2018 (Iva più maggiorazioni dello 0,40%) devono aggiungere un ulteriore 0,40% fino al 30 luglio 2018.

Redditi 2018: pagamento rata
Scade il termine per pagare la rata dovuta dai contribuenti titolari di partita Iva, che nella dichiarazione dei redditi per il 2017, modello Redditi 2018, hanno optato per pagare a rate il saldo delle imposte e dei contributi 2017 e la prima rata di acconto per il 2018.

Ravvedimento sprint
I contribuenti che hanno “saltato” l’appuntamento con i versamenti, in scadenza il 16 luglio, ma che hanno pagato solo le imposte, nel periodo dal 17 luglio fino al 30 luglio 2018, possono avvalersi del ravvedimento “sprint”. Con il ravvedimento “sprint”, la sanzione ordinaria del 15%, applicabile su omessi o tardversamenti di imposte, si riduce allo 0,1% per ogni giorno di ritardo, fino all’1,40% per 14 giorni di ritardo. Nel calcolo delle somme da pagare, oltre alle sanzioni, occorre anche considerare gli interessi dovuti nella misura dello 0,3% annuo.

Ravvedimento «breve»
Scade il termine per i contribuenti che intendono fruire del ravvedimento “breve”, cioè entro i trenta giorni dalla scadenza, per sanare gli omessi versamenti di tributi in scadenza al 16 luglio 2018. Questo ravvedimento “breve” può riguardare i contribuenti Iva che hanno omesso il versamento Iva relativo al mese di giugno, in scadenza il 16 luglio 2018. Chi si ravvede deve versare con lo stesso modello F24 le somme dovute, più la sanzione dell’1,5%, più gli interessi dello 0,3% annuo dal 17 luglio fino al giorno di pagamento compreso.

Iva: contribuenti mensili
Il contribuente Iva mensile determina la differenza tra l’Iva esigibile nel mese precedente, risultante dalle operazioni attive registrate o da registrare, e l’Iva detraibile risultante dagli acquisti registrati. Scade il termine per versare la differenza. Se l’Iva dovuta non supera l’importo di 25,82 euro, il versamento va effettuato insieme a quello del mese successivo.

Iva: contribuenti trimestrali normali
I contribuenti Iva trimestrali determinano la differenza tra l’Iva esigibile nel secondo trimestre 2018, risultante dalle operazioni attive registrate o da registrare, e l’Iva detraibile risultante dagli acquisti registrati. Deve essere versata l’Iva a debito, con la maggiorazione dell’1 per cento.

Iva: contribuenti trimestrali particolari
I contribuenti Iva trimestrali “particolari” determinano la differenza tra l’Iva esigibile nel secondo trimestre 2018, risultante dalle operazioni attive registrate o da registrare, e l’Iva detraibile risultante dagli acquisti registrati. Sono trimestrali “particolari” gli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all’albo, gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione, nonché gli enti e le imprese che effettuano prestazioni di servizio al pubblico con carattere di frequenza, uniformità e diffusione, autorizzati con decreto ministeriale. Deve essere versata l’Iva a debito. I trimestrali “particolari” sono esclusi dalla maggiorazione dell’1 per cento che è invece dovuta dai trimestrali normali.

Versamento ritenute operate a luglio
Entro lunedì 20 agosto, devono essere versate le ritenute operate nel mese di luglio su: redditi di lavoro dipendente e assimilati; compensi di lavoro autonomo e provvigioni ad agenti e rappresentanti di commercio; redditi di capitale e assimilati; compensi per la perdita dell’avviamento commerciale, premi e contributi corrisposti dall’Unire e dalla Fise, premi per l’allevamento equino, riscatto assicurazione vita, premi e altre vincite, contributi degli enti pubblici ad imprese, redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno.

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