Adempimenti

Versamento del saldo Iva con chance di rateizzazione

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di Michele Brusaterra


Si può pagare il saldo Iva, scaturente da dichiarazione annuale, entro il 30 giugno oppure entro il 31 luglio, con anche la possibilità di rateizzare.
Dal 2017, in relazione al periodo d’imposta o all’anno 2016, la dichiarazione dei redditi ha completamente «divorziato» dalla dichiarazione Iva, che prevede un invio non più ancorato alla scadenza della prima dichiarazione, attualmente il 30 settembre, ma a una propria scadenza che per il 2017 è stata individuata a fine febbraio (salvo la mini proroga), e che dall’anno prossimo sarà a fine aprile.
Di conseguenza sono nati forti dubbi in merito alla data di pagamento del saldo Iva. Infatti, finché esisteva il modello Unico, il versamento del saldo Iva seguiva le scadenze previste per le imposte sui redditi e per l’Irap, visto che così disponevano gli articoli 6, primo comma e 7, primo comma, lettera b del Dpr 542/1999.
Vista però la separazione tra la dichiarazione Iva e quella dei redditi, l’ articolo 7 quater del Dl 193/2016 è intervenuto a modificare tali disposizioni stabilendo, sia per i contribuenti con liquidazione mensile che per quelli con liquidazione trimestrale, che il saldo Iva va versato «entro il 16 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto dall’articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data», facendo così sorgere alcuni dubbi.
Con la r isoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017 , rispondendo a una serie di quesiti, l’agenzia delle Entrate ha fatto tra l’altro il punto proprio sul tema dei termini di versamento del saldo Iva, attribuendo la massima libertà e flessibilità ai contribuenti.
Viene, innanzitutto, chiarito che tale versamento può essere effettuato anche oltre il 16 marzo e più precisamente entro il 30 giugno, termine previsto per il versamento delle imposte sui redditi e dell’Irap per le persone fisiche e ditte individuali, il cui esercizio d’imposta coincide con l’anno solare ma ciò vale anche per i soggetti, di altra natura, sia con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare sia con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, anche per effetto di operazioni straordinarie o di liquidazione, essendo l’imposta sul valore aggiunto sempre un’imposta annuale. In tale caso l’importo dell’imposta sul valore aggiunto scaturente dalla dichiarazione Iva annuale non compensato in F24, va maggiorato dello 0,4 per cento per ogni mese o frazione di mese di differimento del versamento stesso.
Viene anche chiarito che chi decide di pagare al 30 giugno il saldo Iva, può anche effettuare la rateazione a partire dal 30 giugno stesso e fino al mese di novembre, anche se non specificato dalla risoluzione in commento. La rateazione riguarda, naturalmente, solo il saldo Iva che residua dopo l’eventuale compensazione parziale con altri tributi, comprese le imposte dirette e l’Irap.
Infine il saldo Iva può essere anche pagato entro il 31 luglio, come avviene per le imposte dirette e l’Irap, maggiorando ulteriormente l’importo dello 0,40 per cento.
Pertanto il saldo Iva, con tutti i chiarimenti di cui si è detto, può essere versato: il 30 giugno, maggiorando le somme da versare, al netto delle compensazioni, degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo; ovvero il 30 luglio, applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40 per cento.

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