Il divieto di compensazione, in presenza di debiti a ruolo maggiori di 100.000 euro, è assoluto e opera anche per i crediti d'imposta di natura sovvenzionale. È tuttavia possibile rimuovere del tutto il divieto procedendo a ridurre il debito verso l'agenzia delle Entrate – Riscossione al di sotto del limite di legge, anche attraverso una compensazione parziale dei crediti d'imposta disponibili. In presenza di debiti dilazionati, invece, vi è sempre libertà di compensazione, sino a quando il piano di rientro non decade.
Sono alcuni dei chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 136/2024, prima, e, in forma più sistematica, con la successiva circolare n. 16/E/2024, in ordine alla portata della modifica introdotta con l'articolo 1, comma 94, legge 213/2023, efficace dal 1° luglio scorso.
I documenti di prassi citati illustrano anche i rapporti tra la novella della legge di Bilancio 2024 e il precedente in termini, rappresentato dall'articolo 31, Dl 78/2010, che continua ad essere applicabile in caso di posizione debitoria che non superi i 100.000 euro.
La normativa di riferimento
Con l'articolo 1, comma 94, legge 213/2023, si è provveduto a introdurre il comma 49-quinquies all'articolo 37, Dl 223/2006. Tale comma è stato poi totalmente sostituito dall'articolo 4, Dl 39/2024, al fine di superare talune criticità interpretative cui la formulazione originaria dava adito.
Per effetto di tale revisione, dunque, a decorrere dal 1° luglio scorso non è ammessa la compensazione di crediti d'imposta nel modello F24, qualora il contribuente abbia pendenze con l'agente della riscossione...