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Via libera alla compensazione quando i debiti sono dilazionati

di Luigi Lovecchio

N. 29

settimana-fiscale

Il divieto di compensazione, in presenza di debiti a ruolo maggiori di 100.000 euro, è assoluto e opera anche per i crediti d'imposta di natura sovvenzionale. È tuttavia possibile rimuovere del tutto il divieto procedendo a ridurre il debito verso l'agenzia delle Entrate – Riscossione al di sotto del limite di legge, anche attraverso una compensazione parziale dei crediti d'imposta disponibili. In presenza di debiti dilazionati, invece, vi è sempre libertà di compensazione, sino a quando il piano di rientro non decade.

Sono alcuni dei chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 136/2024, prima, e, in forma più sistematica, con la successiva circolare n. 16/E/2024, in ordine alla portata della modifica introdotta con l'articolo 1, comma 94, legge 213/2023, efficace dal 1° luglio scorso.

I documenti di prassi citati illustrano anche i rapporti tra la novella della legge di Bilancio 2024 e il precedente in termini, rappresentato dall'articolo 31, Dl 78/2010, che continua ad essere applicabile in caso di posizione debitoria che non superi i 100.000 euro.

La normativa di riferimento

Con l'articolo 1, comma 94, legge 213/2023, si è provveduto a introdurre il comma 49-quinquies all'articolo 37, Dl 223/2006. Tale comma è stato poi totalmente sostituito dall'articolo 4, Dl 39/2024, al fine di superare talune criticità interpretative cui la formulazione originaria dava adito.

Per effetto di tale revisione, dunque, a decorrere dal 1° luglio scorso non è ammessa la compensazione di crediti d'imposta nel modello F24, qualora il contribuente abbia pendenze con l'agente della riscossione...

  • [1] Come confermato nella su citata circolare n. 16/E/2024.

  • [2] A partire dalle violazioni commesse dal 1° settembre prossimo, la sanzione è ridotta al 25% per effetto del Dlgs 87/2024.

  • [3] Che non è sanzionato ex se, in quanto l'importo complessivo affidato è già comprensivo della sanzione, ma che legittima semplicemente l'avvio delle azioni esecutive.

  • [4] Viene, infatti, ipotizzato un debito a ruolo di 25.000 euro, una compensazione di pari importo (primo caso) e una compensazione di 18.000 euro (secondo caso), per arrivare alla conclusione che in entrambi i casi la sanzione è pari a 12.500 euro (la metà della cifra a ruolo).