Professione

Via libera ai nuovi principi di attestazione del risanamento

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha approvato l’aggiornamento

di Giovanni Negri

Via libera ai nuovi Principi di attestazione dei piani di risanamento. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, che al tema ha dedicato un gruppo di lavoro, ha approvato l’aggiornamento della precedente versione, datata 2014. Un intervento reso ormai indifferibile, si sottolinea, per tutta una serie di ragioni, dalla crisi economica determinata dall’epidemia all’approvazione del Codice della crisi d’impresa.

Nel dettaglio, prima dell’assunzione dell’incarico , il professionista attestatore dovrà valutare con attenzione disponibilità di tempo e indipendenza. Sotto il primo profilo , il testo ricorda che , in caso di concordato preventivo e di particolare ristrettezza dei tempi, è ammessa l’impossibilità di accertamento dell’esigenza o del grado di prelazione di passività, dandone puntuale testimonianza nel giudizio di fattibilità e tenendone in considerazione le ripercussioni.

Quanto all’indipendenza, i pregiudizi vanno distinti dagli impedimenti assoluti. Sui primi, tra i quali vengono fatti rientrare anche gli eventuali crediti vantati nei confronti del debitore, centrale è l’autovalutazione da parte del professionista che ne dovrà poi dare conto nella relazione di attestazione, certificando di essersi espresso in piena autonomia di giudizio e senza condizionamenti.

Ammessa poi la possibilità per il professionista di dare incarico a figure “esterne” di esperti in particolari categorie di valutazioni, che potranno anche essere ingaggiati d’intesa con il debitore e a sue spese, ma nel rispetto dei requisiti di indipendenza.

In corso d’opera, a variare potrà essere il compenso, nel caso di presentino aggravi di lavoro di tutta evidenza, come nel caso dell’estensione del numero di società coinvolte nel piano di ristrutturazione; revisione che potrà scattare anche in caso di estensione dei tempi di lavoro inizialmente previsti.

Il piano originario potrà poi essere sottoposto a modifiche e i Principi chiariscono che se il professionista sarà chiamato a effettuare modifiche non sostanziale, queste potranno rientrare tra quelle ordinarie di monitoraggio e di manutenzione.

Sulla cruciale questione della valutazione del grado di soddisfacimento dei creditori in caso di concordato in continuità, i nuovi Principi sottolineano la rilevanza delle utilità “esterne”, a patto che il professionista sia in grado di esprimersi in maniera puntuale. No ad affermazioni di semplice principio nel segno della continuità aziendale, come pure va evitato, sempre in materia di soddisfacimento dei creditori, il confronto con lo scenario dell’amministrazione straordinaria, dal momento che il baricentro di quest’ultima è l’occupazione, mentre quello delle procedura fallimentari gravita sui creditori.

L’effetto crisi si fa sentire poi sulla possibilità, messa in evidenza dai Principi, che il piano di risanamento possa eccedere anche il limite di 5 anni.

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