Via le sanzioni, restano i premi per l’emersione
Il disegno di legge delega per la
Tra le norme maggiormente incisive a seguito del dibattito parlamentare, va senz’altro annoverato l’articolo 4, comma 1, lettera h), che precisa le misure premiali in favore dell’imprenditore che abbia saputo attivarsi con tempestività per risolvere la crisi.
Il testo originario del ddl presentato alla Camera faceva infatti generico riferimento alla previsione di misure premiali, senza ulteriori specificazioni circa la tipologia o l’ambito di applicazione e, per converso, anticipava la simmetrica introduzione di misure sanzionatorie a carico dell’imprenditore che avesse ostacolato il processo di emersione della crisi, addirittura ipotizzando l’inaugurazione di un’ulteriore fattispecie di bancarotta semplice.
Nella versione approvata dalla Camera sparisce invece ogni riferimento a possibili provvedimenti sanzionatori, mentre vengono delineati in maniera più dettagliata i presupposti di attuazione delle misure premiali e la natura delle stesse.
In particolare la norma si propone il non facile compito di oggettivizzare il requisito della tempestività e lo fa prospettando una serie di parametri che, in tesi, dovrebbero essere idonei a determinare il momento a partire dal quale l’imprenditore deve prendere atto della crisi e agire di conseguenza.
Precisa infatti l’articolo 4, comma 1, lettera h) che il requisito della tempestività potrà effettivamente ricorrere solo quando il debitore si sia utilmente attivato entro sei mesi dal verificarsi di conclamati sintomi di natura finanziaria della crisi incipiente, desumibili, in particolare, dall’indice di rotazione dei crediti o del magazzino, dall’indice di liquidità o dal rapporto tra mezzi propri dell’azienda e mezzi di terzi.
È indubbia l’opportunità di offrire oggettivi elementi di valutazione, cui possano far riferimento non solo l’imprenditore, ma altresì quei soggetti che, nel nuovo assetto, siano chiamati a cooperare al fine di favorire il tempestivo affiorare della crisi, e non è un caso che la lettera c) del medesimo articolo, disciplinando gli obblighi degli organi di controllo, faccia esplicito richiamo ai medesimi parametri. Tuttavia è perlomeno improbabile (vedi articolo a fianco) che qualsiasi indicatore possa manifestare capacità segnaletica sufficientemente generale.
Da un punto di vista sostanziale viene previsto che le misure premiali possano estrinsecarsi in non meglio precisati benefici patrimoniali ma, soprattutto, possano interessare la sfera della responsabilità personale dell’imprenditore.
La condotta virtuosa e reattiva dell’imprenditore potrà infatti esonerarlo dalla punibilità per il reato di bancarotta semplice e, quando il danno cagionato risulti di speciale tenuità, anche per i reati di bancarotta fraudolenta e ricorso abusivo al credito.
Potrà inoltre costituire un’attenuante ad effetto speciale per le altre ipotesi di reato (quando cioè non ricorra il caso della particolare tenuità previsto dall’articolo 219, comma 3, Legge fallimentare), nonché una causa di congrua riduzione degli interessi e delle sanzioni correlati ai debiti fiscali dell’impresa.