Adempimenti

Violazioni black list "superate" dalla delega

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di Mario Cerofolini e Gian Paolo Ranocchi

Le modifiche sulle comunicazioni black list contenute nello schema di decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali in attesa dell'approvazione definitiva del Governo pongono alcune questioni sul regime sanzionatorio applicabile per le violazioni già commesse dai contribuenti, alla luce dell'applicazione retroattiva delle nuove regole e del principio del favor rei.

Considerazioni analoghe si possono applicare anche alle altre disposizioni contenute nello stesso schema di decreto, che modificano o abrogano alcuni diffusi adempimenti tributari. Ci riferiamo, ad esempio, alla comunicazione telematica delle lettere d'intento, ai modelli intrastat, alle spese di trasferta sostenute dai committenti per conto dei professionisti.
Partiamo dalle novità sulle comunicazioni black list. L'articolo 21 dello schema di decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali cambia le modalità e i termini per presentare le comunicazioni relative alle operazioni con soggetti in Paesi a fiscalità privilegiata. Un primo intervento riguarda la soglia che fa scattare l'obbligo di comunicazione, portata da 500 a 10mila euro. Peraltro, bisogna verificare se questo limite debba essere riferito alla singola operazione o all'ammontare annuale delle stesse, come risulta dal parere espresso dalla Commissione. La seconda novità riguarda la periodicità delle comunicazioni, poiché viene introdotto l'obbligo di un unico invio con cadenza annuale. Lo schema di decreto stabilisce che entrambe le modifiche (soglia e periodicità) si renderanno applicabili alle operazioni messe in atto nell'anno solare in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento e quindi, se saranno rispettati i tempi previsti, già dal 2014.

Se questo scenario sarà confermato, si dovrebbero determinare una serie di effetti positivi in relazione alle eventuali violazioni commesse dai contribuenti. In primis, bisogna evidenziare che le operazioni non comunicate nei modelli black list mensili o trimestrali scaduti nei primi mesi del 2014, dovrebbero a logica poter essere segnalate senza incorrere in sanzioni nella successiva comunicazione polivalente unica annuale. Sullo stesso tema, si pone ulteriormente la questione legata all'applicabilità del principio del favor rei per le violazioni commesse prima del 2014. In questa ipotesi, non si dovrebbe rendere applicabile alcuna sanzione per quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del Dlgs 472/97, secondo cui «salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile (…)».

La circolare 180/E/1998 del ministero delle Finanze ha infatti chiarito al riguardo, che il principio del favor rei opera non solo nel caso di eliminazione della sanzione prevista dalla norma, ma anche nell'ipotesi di abrogazione dell'obbligo strumentale cui si collega la sanzione. L'unico limite all'applicazione di questo principio è costituito dall'avvenuto pagamento della sanzione, poiché colui che ha pagato non può chiederne la restituzione. Questo orientamento è stato confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale il principio del favor rei si applica a prescindere dalla circostanza che l'inadempienza, non più sanzionabile, sia avvenuta quando l'obbligo era ancora in vigore (Cassazione civile, sentenza n. 14484 del 29 settembre 2003).

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