Controlli e liti

Violazioni fiscali, la Cassazione si divide sul favor rei

Su compensazioni oltre soglia e dichiarazione di intenti letture opposte in due giorni

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Sanzione più favorevole anche se la violazione non è più tale a seguito della modifica dell’adempimento. A fornire questo interessante principio è la Corte di cassazione con l’ordinanza 4806/2021 che tuttavia non sembra essere confermato nella successiva ordinanza 4948/2021 (depositata il giorno successivo).

In sintesi, nella vicenda a base della prima delle due sentenze un contribuente era sanzionato per aver compensato nell’anno 2010 circa 60mila euro oltre il limite massimo di 516.456,90 euro al tempo vigente. Poiché successivamente tale limite è stato innalzato a 700mila euro il contribuente chiedeva in applicazione del favor rei di non essere più sanzionato. Nei due gradi di merito i giudici condividevano la non sanzionabilità della violazione e quindi l’Agenzia ricorreva per cassazione

I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso dell’Amministrazione rilevando che anche in questa situazione trova applicazione il favor rei e quindi la sanzione non doveva essere irrogata. Nella circostanza l’ordinanza ha ricordato che tale orientamento è stato già espresso dalla Suprema Corte in tema di reverse charge e di agevolazioni prima casa allorché le rispettive normative sono state modificate.

La successiva ordinanza 4948/2021 trae origine invece dal ricorso del contribuente che per le sanzioni irrogate in tema di presentazione di dichiarazione di intenti invocava l’applicazione del Dl 16/2012, convertito nella legge 44/2012. In base a tale norma, è stato introdotto un diverso e più ampio termine di presentazione della comunicazione della dichiarazione d’intento, coincidente con quello di effettuazione della prima liquidazione periodica dell’Iva, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta, in luogo dell’originario termine fissato nel giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della lettera d’intento. Applicando la normativa sopravvenuta, rispetto a quella vigente al momento della contestata violazione, l’illecito non sarebbe stato commesso. E infatti il contribuente rilevava che, per effetto della nuova disciplina le violazioni contestate non sarebbero più sanzionabili, in applicazione del principio del favor rei, previsto dall’articolo 3, comma 2, del Dlgs 472/1997.

La Ctr aveva invece confermato la sanzione ritenendo non applicabile in questa ipotesi il favor rei. I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso del contribuente confermando la decisione della Ctr. Sul punto evidenziano che la modifica legislativa che ha introdotto un diverso termine per la presentazione della dichiarazione di intento non ha determinato il venir meno del fatto punibile, consistente nella tardiva presentazione di tale dichiarazione, ma ha modificato un aspetto procedurale relativo alla durata del termine.

Pertanto, poiché il fatto contestato (obbligo di comunicazione nel termine fissato dalla legge) non è stato abrogato dal successivo Dl 16/2012, deve concludersi per la legittimità delle sanzioni. Stante la difformità dei predetti orientamenti su una tematica diffusa e certamente rilevante sarebbe forse auspicabile un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite.

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