Imposte

Voluntary, sì al rimborso delle eurotrattenute

L’Aidc contesta la posizione del Fisco: l’Agenzia è obbligata a rifondere l’importo al termine della procedura

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di Filippo Jacobacci

Nell’ambito della voluntary disclosure l’orientamento degli uffici è stato quello di non tenere conto del credito d’imposta derivante dall’applicazione delle euroritenute. L’agenzia delle Entrate è tuttavia obbligata a corrisponderne l’importo quando, alla chiusura della procedura ed entro il termine di legge, il contribuente ne abbia chiesto il rimborso.

È questa la posizione dell’Aidc assunta con la norma di comportamento n. 208. Vale, infatti, il divieto di doppia imposizione, presidiato dall’articolo 165 del Tuir e dall’articolo 14 della direttiva 2003/48/Ce.

Non convince, invece, la teoria secondo la quale il rimborso sarebbe precluso in quanto la collaborazione volontaria sarebbe consistita in una procedura speciale di accertamento con adesione. La voluntary disclosure, infatti, comportava un’autodichiarazione tardiva di disponibilità di investimenti e realizzo di redditi esteri con l’esatta liquidazione delle imposte dovute.

La ratio è quella di un ravvedimento operoso speciale, non di un procedimento assimilabile all’accertamento con adesione. Il ravvedimento operoso, infatti, prende avvio dalla volontà del contribuente di versare tardivamente le imposte, mentre l’accertamento con adesione è uno strumento giuridico che consente di mediare rispetto a contestazioni già elevate dall’agenzia delle Entrate.

Il primo, inoltre, comporta la corretta liquidazione di imposte pacificamente dovute, il secondo, invece, si propone di giungere a un compromesso tra differenti interpretazioni giuridiche, entrambe caratterizzate da una certa fondatezza. Il ravvedimento, poi, non prevede il contraddittorio quale condizione essenziale, mentre l’accertamento con adesione si basa sul contraddittorio.

Nell’ambito della collaborazione volontaria, infine, non è prevista quella particolare mediazione tra posizioni contrapposte che caratterizza l’accertamento con adesione.

Per questi motivi, è infondata l’interpretazione secondo la quale in seguito alla voluntary disclosure non possono essere chiesti rimborsi delle euroritenute in quanto sarebbero in contraddizione con l’accordo raggiunto in un procedimento assimilabile all’accertamento con adesione.

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