Web tax, oltre 50 milioni spazio alla collaborazione
La conversione in legge del Dl 50/2017, la cosiddetta manovrina, introduce in Italia una «web tax transitoria», che in realtà è un procedimento definito di «cooperazione e collaborazione rafforzata» riservato a tutti i soggetti non residenti, indipendentemente dal tipo di attività esercitata. E, dunque, non è una nuova imposta.
Tale procedimento si basa su un’emersione spontanea e concordata che dovrebbe essere facilitata dalla riduzione delle sanzioni e dalla scriminante penale.
Si prevede che al ricorrere di determinati presupposti (fatturato consolidato del gruppo multinazionale superiore a un miliardo di euro e cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato per un ammontare superiore a 50 milioni di euro, anche avvalendosi di soggetti residenti appartenenti al medesimo gruppo), possa essere attivato il regime di adempimento collaborativo ex Dlgs 128/2015, al fine di chiedere all’agenzia delle Entrate una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione mediante la quale il soggetto non residente eserciterebbe l’attività nel territorio dello Stato.
In seguito, si avvia un’interlocuzione a esito della quale, nell’ipotesi in cui sia configurata da parte dell’agenzia delle Entrate la sussistenza di una stabile organizzazione, è prevista una procedura simile a quella della voluntary disclosure.
Il soggetto non residente infatti riceve un invito per l’accertamento con adesione, anche se, a differenza della collaborazione volontaria, le sanzioni amministrative sono ridotte alla metà ad esito del contraddittorio e non sulla base dell’invito.
L’«estinzione del debito tributario», invero il versamento delle somme previste dall’accertamento con adesione, costituisce causa di non punibilità del reato di omessa dichiarazione.
In caso di mancata sottoscrizione dell’accertamento per adesione ovvero di omesso o parziale versamento delle somme dovute, non si producono gli effetti di non punibilità penale e il competente ufficio dell’agenzia delle Entrate può emettere il relativo avviso di accertamento entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello dell’invito al contraddittorio per l’accertamento con adesione.
I soggetti nei cui confronti è stata constatata l’esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e che hanno estinto «i debiti tributari della stessa» possono definitivamente rientrare nel regime dell’adempimento collaborativo, al quale avevano già avuto accesso al solo fine di interloquire con l’agenzia delle Entrate sulla sussistenza della stabile organizzazione.
Deve osservarsi che la disposizione in argomento non interviene in alcun modo sui criteri di attrazione a imposizione delle attività che effettivamente producono valore nel territorio dello Stato.
Appare quindi chiaro che l’agenzia delle Entrate, una volta constatata – durante le interlocuzioni da adempimento collaborativo – la sussistenza della stabile organizzazione, nell’ambito del conseguente procedimento di accertamento con adesione potrà che fare riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 152 del Tuir, secondo cui ai fini della determinazione degli utili e delle perdite ad essa riferibili «la stabile organizzazione si considera entità separata e indipendente, svolgente le medesime o analoghe attività, in condizioni identiche o similari, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati».
Tale analisi rappresenta elemento fondante per determinare quale sia effettivamente l’imponibile da attrarre a tassazione nello Stato in relazione alle fattispecie in argomento.
D’altra parte, una norma di diritto interno non avrebbe potuto affrontare principi che attengono al diritto sostanziale regolato sulla base delle convenzioni. La disposizione si limita a incentivare un’emersione spontanea da parte del soggetto non residente a seguito della quale l’agenzia delle Entrate deve porre in essere un complesso contraddittorio che, negli auspici del legislatore, dovrebbe essere facilitato dalla riduzione delle sanzioni e dalla scriminante penale.