Contabilità

Welfare aziendale, rimborsabili i dispositivi per i familiari con Dsa

La risposta è stata data dall’agenzia delle Entrate al quesito posto dagli esperti e lettori del Sole 24 Ore nel corso di Telefisco 2020

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di Gabriella Ferretti (divisione Contribuenti dell'agenzia delle Entrate)

L’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del Tuir (nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 190, lettera a), della legge 208 del 28 dicembre 2015) prevede che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente «le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari».

Come precisato dalla circolare28/E del 15 giugno 2016, paragrafo 2.2, le modifiche apportate sono volte ad ampliare e meglio definire i servizi di educazione e istruzione fruibili dai familiari del dipendente, anche fiscalmente non a carico, limitati, nella precedente formulazione della norma, alle «somme, servizi, prestazioni per la frequenza di asili nido e di colonie climatiche (...) nonché (...) borse di studio».

La menzione delle borse di studio a favore dei familiari dei dipendenti, presente anche nella precedente disposizione, completa la gamma dei benefit con finalità didattiche e di istruzione, per la cui definizione possono tornare utili i chiarimenti forniti con la circolare 238 del 2000, con la quale è stato precisato che rientrano nella lettera f-bis) le erogazioni di somme corrisposte al dipendente per assegni, premi di merito e sussidi per fini di studio a favore di familiari di cui all’articolo 12 del Tuir. In tale nozione possono essere ricompresi i contributi versati dal datore di lavoro per rimborsare al lavoratore le spese sostenute per le rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, nonché gli incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell'ambito scolastico.

Al riguardo, si rileva che la legge 170 del 8 ottobre 2010 (Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico) all’articolo 2 prevede, tra l’altro, tra le sue finalità quella di:

a) «garantire il diritto all'istruzione;

b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità».

Il successivo articolo 5 dispone che:

1. «Gli studenti con diagnosi di Dsa hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.

2. agli studenti con Dsa le istituzioni scolastiche garantiscono:

l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche …;

per l’apprendimento delle lingua straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento».

Tenuto conto delle finalità evidenziate, si ritiene che i dispositivi in esame diretti a favorire la comunicazione verbale e che assicurano ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, sono riconducibili nell’ambito di applicazione dell’articolo 51, comma 2, lettera f-bis del Tuir.

La risposta è stata data dall'agenzia delle Entrate al quesito posto dagli esperti e lettori del Sole 24 Ore nel corso di Telefisco 2020. Per informazioni sul convegno annuale www.telefisco.ilsole24ore.com

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