Zero rischi per chi comunica la revoca al fornitore
La revoca della lettera d’intento e la manifestazione della volontà di non utilizzare il plafond in relazione a determinate operazioni non sono soggette a particolarità formalità.
Nessuna disposizione prevede infatti l’invio di dichiarazioni d’intento o di qualsivoglia altra comunicazione per rettificare in diminuzione l’ammontare del plafond disponibile già comunicato ovvero revocare la dichiarazione già inviata.
È tuttavia evidente che risulta consigliabile comunicare la revoca di una lettera d’intento attraverso mezzi che consentano di dar prova di tale comunicazione e della data dell’invio. In tal senso, l’utilizzo della Pec potrebbe risultare uno strumento idoneo e di pratico utilizzo.
Analogamente, posto che è possibile scegliere di non utilizzare il plafond in relazione a specifiche operazioni (si veda l’articolo in pagina), tale volontà non deve necessariamente essere manifestata con specifiche modalità. Tale posizione è confermata anche dall’agenzia delle Entrate (risposta alla consulenza giuridica 954-6/2018), la quale afferma che non è necessaria una manifestazione espressa, bastando il mero comportamento concludente, rilevabile anche a posteriori. Significativo sul punto, sempre secondo l’orientamento delle Entrate, potrebbe essere il pagamento dell’Iva addebitata in rivalsa da parte del cedente/prestatore e l’esercizio del diritto alla detrazione o la rinuncia a nchiedere la restituzione dell’Iva addebitata.
Anche in questo caso, tuttavia, sembra consigliabile l’utilizzo della forma scritta e di uno strumento che consenta di dare data certa alla comunicazione. Quest’ultima potrebbe essere anche essere inviata già al momento del rilascio della dichiarazione d’intento. Potrebbe accadere, per esempio, se si vogliono escludere tutte le operazioni che non rientrano nell’ambito di un determinato contratto di fornitura.