Come fare perImposte

Riforma delle accise, debuttano destinatario e speditore certificato

di Ettore Sbandi e Benedetto Santacroce

  • Quando Dal 13 febbraio 2023

  • Cosa scade Platea di soggetti che può movimentare i beni ad accisa pagata

  • Per chi Soggetti nella logistica dei prodotti ad accisa

  • Come adempiere Richiesta con istanza semplificata all’autorità doganale

1In sintesi

Destinatario e speditore certificato ai nastri di partenza per la circolazione intra unionale di prodotti già assoggettati ad accisa.

Dal 13 febbraio 2023, infatti, entrano in vigore le nuove disposizioni nazionali che, con le modifiche al Testo unico accise (Tua), hanno recepito la direttiva 262/20.

I beni che hanno già pagato l’accisa potranno, come tali, essere spediti nell’Unione europea ad un numero di soggetti più ampio, potendo dunque scontare nuovamente l’imposta a destinazione e, al contempo, vedere riconosciuto il rimborso della stessa alla partenza.

2Le principali novità

Due nuovi soggetti, dunque, vengono alla ribalta; figure di particolare interesse per il settore dei prodotti sottoposti ad accisa, con riferimento non tanto agli energetici (i quali sul piano Ue si muovono su base sospensiva), quanto agli alcolici.

Questi beni, anche se hanno pagato l’imposta in un Paese Ue, potranno essere movimentati verso un altro Paese Ue sulla scorta di documenti semplificati e-Das e da e per un novero di soggetti finalmente più ampio: si tratta, appunto, dei destinatari e degli speditori certificati.

La tematica segna un importante cambio di rotta perché, dall’iniziale rigore operativo, per cui i beni immessi in consumo risultavano ingessati entro canoni di movimento di strettissimi (di base, tra depositi fiscali), si arriva ora ad un sostanziale allargamento della rete di soggetti abilitati a muovere prodotto ad imposta pagata.

Si pensi, per esempio, al caso degli alcolici nel quadro e-commerce.

Ovviamente, l’accisa pagata in un altro Stato membro sarà comunque corrisposta in Italia allorquando il bene qui giunge (con rimborso nel primo Stato); e certo il numero dei soggetti interessati a compiere questo movimento – sulla scorta del e-Das unionale – sarà ora molto più esteso.

Con la circolare 3 del 2023, dunque, l’agenzia Dogane Monopoli inizia a fornire i primi indirizzi amministrativi per operatività ed accesso al regime.

In proposito, si deve però osservare l’ormai usuale estremo rigore scelto dal legislatore nazionale e, in questo senso, seguito dalla Dogana. Di base, infatti, seppure lo spazio normativo Ue sarebbe stato ben più ampio, in Italia si è scelto di ricondurre la figura del destinatario certificato a quella del deposito fiscale (articolo 5 Tua) o del destinatario registrato (articolo 8 Tua), stringendo moltissimo le maglie di accesso al regime.

Questo vale per i requisiti soggettivi, le garanzie, gli obblighi di scarico, registri, ecc..; il tutto, appare dettato da un’esigenza di cautela fiscale che forse avrebbe potuto essere ammorbidita, specie per i prodotti alcolici (es. e-commerce).

Diverso è il sistema, di più facile accesso, previsto per gli speditori certificati.

Questi soggetti, spedendo prodotto ad accisa assolta, potranno poi richiedere i rimborsi d’accisa, secondo le rigide procedure fissate dall’autorità, fornendo la difficile prova; - dell’avvenuto pagamento dell’accisa da parte dei medesimi; - della ricezione dei prodotti da parte del destinatario certificato ubicato nello Stato membro di destinazione e suo versamento dell’accisa (punti assai critici, questi, per la logistica).

Più diffusamente, è bene precisare che lo speditore certificato ha titolo, ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del Dlgs 504/1995, a richiedere il rimborso dell’accisa, gravante sui prodotti trasferiti, pagata nel territorio dello Stato sempre nel rispetto del termine di decadenza dei due anni dalla data del medesimo pagamento.

Le procedure di rimborso, però, per espressa previsione di legge si presentano particolarmente stringenti, pretendendo la prova del pagamento sia a monte, sia a destino, per soggetti per i quali, in genere, tale prova è di difficilissimo reperimento.

3L’accesso alle due nuove figure

Il destinatario certificato è dunque, come detto, il soggetto abilitato a ricevere presso il deposito di cui ha la disponibilità, nell’esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo in altro Stato membro e consegnati per scopi commerciali nel territorio dello Stato.

La possibilità di operare in tale veste presuppone, in primis, che il soggetto sia in possesso della qualifica di depositario autorizzato o di destinatario registrato e, in secondo luogo, l’ottenimento dell’autorizzazione specificia.

Purtroppo, per espressa previsione di legge e richiamata dalla prassi, restano escluse da questo perimetro altre categorie di esercenti conosciute nei settori dell’accisa quale, ad es., il soggetto che gestisca unicamente un deposito di prodotti assoggettati ad accisa di cui all’articolo 25 o all’articolo 29 del Tua; questa scelta è molto restrittiva per la logistica ed il commercio ed è suggerita, con evidenza, da scelte cautelative per l’erario.

Venendo a coesistere in capo alla stessa persona fisica o giuridica una duplice qualificazione tributaria, sempre per finalità di controllo è prescritta la separata detenzione dei prodotti di che trattasi all’interno del deposito di ricezione nonché la distinta contabilizzazione in appositi registri.

Per i prodotti ricevuti, l’accisa è esigibile al momento della presa in consegna dei citati prodotti da parte del destinatario certificato e liquidata sulla base dell’aliquota di accisa vigente a tale data, oltre che da garantirsi in forma massima.

L’esercente che richiede di operare come destinatario certificato presenta, tramite Pec, apposita istanza all’Ufficio delle Dogane, riportando sostanzialmente i sui dati identificativi, nell’assunto che, essendo già qualificato, il provvedimento verrà rilasciato a fronte di una necessità economica prospettata o prospettabile.

Quanto allo speditore certificato, come riferito, questi è il soggetto abilitato a spedire, nell’esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nello Stato e successivamente trasportati per scopi commerciali verso il territorio di altro Stato membro.

A differenza del destinatario certificato, per divenire speditore certificato non occorre essere già depositario autorizzato o destinatario registrato; tuttavia, sussistendo una stretta relazione della nuova qualifica con l’attività economica svolta, è richiesto dall’autorità doganale, forse con stretta eccessiva visti i nuovi spazi di business che la norma propone, che il soggetto richiedente deve comunque operare in uno dei settori contemplati dalla disciplina dell’accisa.

Lo speditore certificato ha l’obbligo di iscrivere in apposito registro i prodotti trasportati al momento in cui lasciano il locale riportato nell’istanza, con annotazione degli estremi dell’e-Das unionale ed luogo in cui i prodotti sono consegnati, al contempo fornendo al trasportatore il codice unico di riferimento amministrativo semplificato, che identifica la singola operazione di movimentazione.

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