Controlli e liti

La cessione d'azienda sopravvalutata può essere reddito personale

di Andrea Gallizioli e Paolo Scarioni

Rischia di risultare fittiziamente interposta la società che percepisce un carried interest nell'ambito della cessione di un pacchetto partecipativo. È questa l'indicazione che emerge dalla sentenza 9635 del 27 febbraio 2014 della Corte di cassazione, sezione penale, la quale ha accolto il ricorso contro la sentenza di non luogo a procedere emessa dal Tribunale di Bologna, ritenendo sostenibile in giudizio l'accusa di evasione mossa dal Pm nei confronti del socio persona fisica che avrebbe interposto la propria controllata nella percezione di un reddito personale.
Il fatto trae origine dalla cessione da parte di un gruppo di investitori del 100% di una nota catena di negozi di profumeria (Gruppo Limoni) a un fondo di private equity. Da quanto si evince dal testo della sentenza, uno di questi co-investitori, una società lussemburghese (EAM s.a.) controllata al 95% da una persona fisica italiana, otteneva dall'acquirente, previo accordo con gli altri soci formalizzato in un patto di co-vendita, un prezzo, per la vendita della propria quota, più che proporzionale rispetto a quello conseguito dagli altri soci (cosiddetto carried interest).
Secondo l'accusa, il carried interest percepito dalla società lussemburghese era da riferire esclusivamente all'attività svolta dal socio persona fisica «quale soggetto in grado di perseguire, attraverso la sua consolidata esperienza imprenditoriale e la sua capacità di condurre le trattative, gli obiettivi di performance fissati negli accordi convenzionali» con gli altri soci. Pertanto, la società estera veniva considerata fittiziamente interposta ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del Dpr 600/1973, dovendosi ritenere che l'imputato avesse agito a titolo personale e «non in qualità di legale rappresentante della società EAM, effettivamente estranea alle trattative per la cessione». La conclusione cui perveniva la Procura era dunque che «la prestazione svolta dall'imputato ... aveva carattere strettamente personale, cosicché questa avrebbe dovuto essere inclusa o tra i redditi da lavoro autonomo o tra i "redditi diversi" ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lett. i)» del Tuir.
La Cassazione ha accolto l'appello della Procura ritenendo le motivazioni della sentenza del Gup non idonee a escludere la configurabilità di un'interposizione fittizia. In particolare, la Corte ha evidenziato che nelle motivazioni della sentenza «si ammette sostanzialmente che il carried interest per l'operazione finanziaria svolta era stato riconosciuto all'imputato a titolo personale, quale soggetto in grado di perseguire, attraverso la sua consolidata esperienza, gli obiettivi di performance fissati negli accordi convenzionali».
Inoltre, sempre secondo la Corte, il Gup non si è fatto carico «di esaminare e confutare...l'assunto accusatorio secondo cui la ritenuta interposizione fittizia troverebbe conferma nella circostanza che una parte del carried interest era stata riconosciuta anche a due dei più stretti collaboratori dell'imputato, individuati nei responsabili dell'area finanza e della direzione commerciale della Limoni s.p.a.».
Infine, «anche laddove il carried interest fosse in parte da attribuire all'esigenza degli acquirenti di vincolare la presenza di un socio strategico nel nuovo assetto societario del gruppo e non solo all'attività svolta a vantaggio degli altri venditori, non si è comunque superata «l'obiezione…secondo cui tali attività sono comunque entrambe riconducibili a prestazioni professionali personalmente svolte dall'imputato, rispetto alle quali la EAM s.a. è rimasta del tutto estranea».
La pronuncia della Cassazione pone in risalto una delicata tematica di natura fiscale legata a comportamenti che tendono a veicolare compensi riferibili a prestazioni personali nell'ambito di strutture societarie. Si tratta della potenziale riqualificabilità di determinate attribuzioni che possono avvenire, ad esempio, sotto forma di maggiorazione del prezzo di vendita di una quota partecipativa rispetto al prezzo pagato agli altri soci, riqualificabile, come paventato nella sentenza qui commentata, quale reddito derivante da attività di lavoro autonomo o commerciale occasionale; oppure tramite un'assegnazione non proporzionale di azioni, che potrebbe essere riqualificata in reddito di lavoro dipendente o assimilato come stabilito dalle Entrate nella risoluzione 103 del 4 dicembre 2012.

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