Imposte

Fabbricati «rurali» solo se il proprietario svolge un’attività agricola

di Sara Mecca

Ai fini dell’imposta di registro, perde il carattere rurale l’immobile ceduto a chi non svolge attività agricola.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25560 depositata ieri.
La vicenda trae origine da un avviso di rettifica relativo a imposta di registro, ipotecaria e catastale che l’agenzia delle Entrate notificava a una contribuente. In sostanza, l’ufficio aveva ritenuto che l’immobile acquistato non godesse più delle caratteristiche di fabbricato rurale e, dunque, aveva rideterminato il valore dell’immobile denunciato in sede di rogito.
La contribuente ha proposto ricorso innanzi la competente Ctp che, tuttavia, lo ha respinto e la decisione è stata confermata anche dalla Ctr.
In particolare, i giudici di appello hanno evidenziato che un fabbricato rurale perde tale connotazione nel caso in cui il compratore non possieda i requisiti soggettivi (agricoltore). Pertanto, a nulla rileva il fatto che l’immobile possedesse tali caratteristiche al momento della vendita.
La contribuente ha proposto a questo punto ricorso innanzi la Corte di Cassazione che, però, ha rigettato il ricorso.
I Supremi giudici affermano che i fabbricati rurali per essere considerati tali devono soddisfare una serie di requisiti, definiti dall’articolo 9, comma 3, Dl 557/93. Quest’ultima norma afferma in particolare che, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:
a) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale (per esempio usufruttuario) sul terreno per esigenze connesse all’attività agricola svolta;
b) dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno a cui l’immobile è asservito;
c) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri a) e b) risultanti dalle certificazioni anagrafiche, ovvero da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
d) di pensionati che ricevono una pensione da agricoltore; etc.
Pertanto, qualora l’acquirente di un immobile rurale non eserciti un’attività agricola, il bene perde le caratteristiche di ruralità nel momento in cui viene stipulata la vendita, per la mancanza delle condizioni soggettive dell’acquirente. Ai fini dell’imposta di registro, non può dunque tenersi conto dell’originario carattere rurale del fabbricato.
Da qui il rigetto del ricorso e la conferma della pretesa del fisco.

La sentenza n. 25560/2014 della Cassazione

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