Controlli e liti

Scambio di informazioni, chiarite le competenze di Entrate, Gdf e dipartimento finanze

di Antonio Tomassini

La pubblicazione del decreto del direttore generale delle Finanze del 29 maggio 2014 chiarisce le competenze dei vari attori (Dipartimento delle Finanze, agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza) della cooperazione fiscale tra Stati Ue, attribuendo all'ufficio centrale di collegamento istituito presso il Dipartimento delle Finanze il ruolo di coordinamento e di interfaccia principale verso la Commissione (alla quale comunica annualmente il numero di richieste inviate e ricevute) e le altre amministrazioni fiscali comunitarie. Gli altri organi interessati, agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, agiranno come servizi di collegamento, ovvero come uffici autorizzati a scambiare direttamente informazioni con le autorità dei Paesi membri. L'obiettivo è evidentemente quello di agevolare il dialogo tra le amministrazioni comunitarie.
Il decreto fa seguito al Dlgs n. 29/2014 e completa il percorso di recepimento della direttiva 2011/16/Ue, volta a disciplinare le varie forme di scambio di informazioni.
La direttiva si pone l'obiettivo di agevolare la cooperazione tra Stati nel contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale internazionale, obiettivo primario anche a livello Ocse, dove è ampia l'adesione al Protocollo sullo scambio automatico di informazioni (basato sul documento "Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information", approvato dal Comitato affari fiscali il 17 gennaio e pubblicato il 13 febbraio 2014). Da ultimo hanno aderito al Protocollo anche Svizzera e Singapore.
Quanto all'ambito soggettivo di applicazione della direttiva recepita dal nostro Paese, esso abbraccia tutte le persone fisiche e giuridiche, ivi compresi i trust, le fondazioni, i fondi di investimento e le eventuali nuove entità che dovessero sorgere in ambito comunitario. Ugualmente ampio è l'oggetto dello scambio, che riguarda sia le imposte dirette che quelle indirette, anche locali (con l'esclusione però dei contributi previdenziali obbligatori, dell'Iva, dei dazi doganali, delle accise, dei diritti di segreteria e dei corrispettivi).
Lo scambio di informazioni tra gli Stati membri può avvenire su richiesta, in modo spontaneo o automatico (quest'ultimo è ovviamente il più efficace e oggi riguarda redditi da lavoro dipendente, compensi per dirigenti, assicurazioni sulla vita, pensioni, proprietà e redditi immobiliari). A prescindere dalle modalità con cui viene effettuato lo scambio, è importante rilevare che le informazioni scambiate tra gli Stati membri sono coperte dal segreto d'ufficio. Ciò a tutela della riservatezza dei contribuenti. Inoltre lo scambio di informazioni, a differenza di quanto avveniva in passato, dovrà avvenire entro termini prestabiliti.

Il decreto del direttore generale delle Finanze del 29 maggio 2014

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