Adempimenti

Art bonus, credito d'imposta del 65% per i "mecenati"

di Marta Saccaro

Tra gli interventi di maggior risalto contenuti nel Dl n. 83/2014 un posto di primo piano è sicuramente quello occupato dalle disposizioni relative al cosiddetto "Art bonus", cioè il credito d'imposta riconosciuto a tutti coloro (privati e/o imprese) che finanziano iniziative culturali.
Nel dettaglio, per consentire l'agevolazione i versamenti devono essere finalizzati ad interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
La norma riconosce un credito d'imposta "a termine" (previsto attualmente per tre periodi d'imposta) pari al 65% delle liberalità effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013. La percentuale si riduce al 50% per i versamenti effettuati nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Diverso è il tetto posto alla fruizione del credito per persone fisiche ed enti non commerciali ed imprese. Per i primi, infatti, il bonus è riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile. Le imprese, invece, potranno scontare fino al 5 per mille dei ricavi annui (non rileva, quindi, se l'esercizio chiude in utile o in perdita). Nel quadro RU, destinato all'indicazione dei crediti d'imposta, del modello Unico 2015 sarà quindi verosimilmente prevista una nuova sezione dove evidenziare la determinazione dell'"Art bonus". Il credito d'imposta spettante deve in ogni caso essere ripartito in tre quote annuali di pari importo e, per le imprese, può essere utilizzato in compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.
Il provvedimento prevede poi l'obbligo di fare opportuna pubblicità delle donazioni ricevute. I destinatari dei fondi dovranno, infatti comunicare ogni mese al Mbac l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento. Agli stessi soggetti compete inoltre l'obbligo di rendere noto sul proprio sito internet l'ammontare delle risorse e la destinazione e l'utilizzo delle erogazioni ricevute.
L'agevolazione "congela" altre disposizioni di favore, contenute nel Tuir, in materia di detrazioni e deduzioni per le persone fisiche e le imprese che finanziano iniziative culturali (segnatamente, l'articolo 15, comma 1, lett. h) ed i) e 100, comma 2, lett. f) e g)) che disciplinano fattispecie analoghe a quella prevista dalla nuova norma. Non ha invece interferenze con il nuovo provvedimento la disposizione contenuta nella lettera m) del comma 2 dell'art. 100 del Tuir che da quasi quindici anni disciplina il cosiddetto "mecenatismo culturale" attraverso un meccanismo di comunicazioni annuali con il Mbac e l'Agenzia delle Entrate per i beneficiari dei finanziamenti e donatori. Vengono però abrogate – anche perché, di fatto mai attuate – le disposizioni in tema di "micro-mecenatismo" dei privati alla cultura di cui all'articolo 12 del Dl n. 91/2013.
Il decreto per la tutela del patrimonio culturale italiano contiene poi altre due forme di credito d'imposta che, però, a differenza dell'"Art bonus" – subito operativo – necessitano di ulteriori interventi che ne definiscano meglio la portata applicativa. Si tratta del credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, previsto in misura pari al 30% dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo fino all'importo massimo di 12.500 euro, e di quello previsto per interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del Dpr n. 380/2001 o interventi di eliminazione delle barriere architettoniche sostenuti dalle strutture ricettive. Anche in questo caso il credito è pari al 30% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 200.000 euro.

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