Imposte

Telefisco: le risposte del dipartimento Finanze del Mef

1.La nuova Imu non si applica al possesso della abitazione principale e relative pertinenze. L'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 dispone che se i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi situati nel medesimo comune l'agevolazione (ora l'esenzione) si applica per un solo immobile. Si dovrebbe intendere che se i coniugi hanno la dimora e residenza in comuni diversi possono entrambi usufruire della esenzione. Si chiede conferma di tale interpretazione alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 14389/2010 la quale afferma che una abitazione viene considerata principale solo se vi dimorano tutti i familiari.

Risposta: Il regime che definisce l'abitazione principale ai fini IMU è rimasto lo stesso, ciò che è cambiato è la misura dell'agevolazione che, a decorrere dal 2014, è divenuta un'esenzione. Si conferma, pertanto, che l'esenzione si applica nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito l'abitazione principale in due comuni diversi. La sentenza della Corte di Cassazione ha individuato un principio interpretativo delle norme sull'ICI relative all'abitazione principale che non recavano la stessa disposizione in commento. Pertanto, tale criterio interpretativo non può essere utilizzato quando la norma tributaria dispone chiaramente in materia.


2.L'abitazione principale di cui alcune stanze vengono concesse in locazione a studenti, usufruisce della esenzione da IMU ai sensi dell'articolo 1, comma 707 della legge n. 147/2013?

Risposta: Anche se parzialmente locata, l'abitazione principale non perde tale destinazione e, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2014, beneficia dell'esenzione dall'IMU prevista per tale fattispecie.


3.Fabbricati degli IACP: il comma 707 della legge n. 147/2013 dispone l'esonero dal pagamento dell'Imu per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008. La lettera d) del medesimo comma dispone l'applicazione della detrazione di euro 200 agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp) e dagli enti di edilizia pubblica. Si deve intendere che la detrazione si applica solamente alle abitazioni non esenti da Imu in quanto non aventi le caratteristiche di cui al D.M. 22 aprile 2008?

Risposta: Alla domanda si deve dare risposta positiva; pertanto nel caso in cui gli immobili posseduti dagli istituti in questione abbiano le caratteristiche di alloggio sociale di cui al D.M. 22 aprile 2008, a partire dal 1° gennaio 2014, si applica lo stesso regime dell'abitazione principale. In caso contrario, si applica la sola detrazione prevista per l'abitazione principale.


4.I fabbricati delle imprese costruttrici sono esenti da IMU se destinati alla vendita e non locati (D.L. n. 102/2013). Si ritiene che l'impresa costruttrice non debba avere per oggetto esclusivo o principale la costruzione dei fabbricati medesimi. Se un fabbricato viene locato per una parte del periodo di imposta è esente da IMU per i mesi in cui non risulta locato? E se viene utilizzato temporaneamente dall'impresa stessa pur essendo destinato alla vendita è esente da Imu?

Risposta: la norma di esenzione IMU di cui al comma 9-bis dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, prevede espressamente che a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Come si evince dal tenore letterale della norma è escluso ogni caso di locazione e utilizzazione, anche temporanea, da parte dell'impresa.


5.In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC (Tari e Tasi) si rende applicabile il ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del D.Lgs n. 472/1997?

Risposta: il ravvedimento di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997 è un istituto generale che si applica a tutti i tributi locali e quindi anche alla IUC che, come stabilisce il comma 639 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014, si compone dell'IMU, della TASI e della TARI.


6.Il comma 728 della legge n. 147/2013 dispone la disapplicazione delle sanzioni ed interessi in caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU dovuta per l'anno 2013 qualora la differenza sia versata entro il 16 giugno 2014. In base al dato letterale della norma non sembra sanato l'omesso versamento per intero della seconda rata. Ciò significa per entrare nella sanatoria occorre aver versato entro i termini almeno 12 euro di IMU?

R isposta: La norma limita chiaramente la disapplicazione di sanzioni ed interessi al caso di insufficiente versamento della seconda rata IMU, per cui il predetto beneficio non è applicabile in caso di omesso versamento. Si rammenta che l'importo minimo di 12 euro non ha alcun effetto in questo caso

7.La Tasi è dovuta anche sulle aree edificabili (comma 669 – legge n. 147/2013); stante l'assimilazione all'IMU relativamente alla determinazione della base imponibile è corretto ritenere che se l'area è posseduta da un coltivatore diretto, o imprenditore agricolo professionale iscritto nella gestione previdenziale, così come l'area è considerata agricola ai fini Imu, non sia soggetta a Tasi?

Risposta: Il comma 669 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 stabilisce che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree scoperte nonché di aree fabbricabili, a qualsiasi uso adibiti. La disposizione non prevede alcuna assimilazione della TASI all'IMU; tanto è vero che l'abitazione principale rientra, diversamente dall'IMU, nel presupposto della TASI, mentre i terreni agricoli non sono assoggettabili a TASI. Ad ulteriore conferma di quanto appena sostenuto, si sottolinea che la disposizione in commento richiama espressamente la disciplina IMU solo per l'abitazione principale.
Pertanto, nel caso esposto nel quesito, il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale iscritto nella gestione previdenziale deve corrispondere la TASI, poiché l'area fabbricabile non può essere considerata ai fini dell'applicazione di questo tributo come terreno agricolo.


8.Il D.L. n. 133/2013 non ha confermato l'esenzione da IMU per il secondo semestre 2013 per i terreni agricoli posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti all'Inps e fabbricati rurali diversi da quelli strumentali. E' stato corretto il comportamento tenuto in base al quale l'Imu era dovuta per 6/12 dell'imposta municipale annua calcolata con le aliquote 2013, senza alcun conguaglio per il primo semestre in quanto non previsto dall'articolo 1, commi 1 e 5 del citato D.L. n. 133?

Risposta: Per quanto riguarda i terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, il procedimento di calcolo dell'IMU 2013, illustrato al punto n. 7 delle "Risposte alle domande formulate per la corretta applicazione della cosiddetta Mini IMU di cui all'art. 1, del D. L. n. 133 del 2013" pubblicate il 13 gennaio 2014 sul sito internet del Dipartimento delle finanze, è il seguente:
•Prima rata non dovuta, equivalente al 50% dell'importo pagato nel 2012;
•Seconda rata dovuta + saldo sulla prima rata. Tale importo si ottiene calcolando la differenza tra l'imposta annuale 2013 e la prima rata non versata.
Si ricorda che il comma 728 dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2014 prevede che, in caso di insufficiente versamento della seconda rata 2013, la differenza può essere versata entro il 16 giugno 2014, senza sanzioni e interessi.

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