Imposte

Test sui vantaggi della rivalutazione dei beni di impresa

immagine non disponibile

di Chiara Vanni

Il disegno di legge di Stabilità 2016 riapre la possibilità di rivalutare i beni d’impresa nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2015. Nonostante le elevate aliquote proposte, in diversi casi la nuova disposizione può costituire un’opportunità da valutare attentamente.
Possono usufruire della norma in esame le imprese individuali e le società commerciali (di persone e di capitali) per (tutti) i beni materiali e immateriali appartenenti alla stessa categoria omogenea, ad esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa.
Sull’incremento di valore attribuito ai beni si applica un’imposta del 16 per cento (12 per cento nel caso di beni non ammortizzabili) da versare in un’unica rata entro il 16 giugno 2016, con la conseguenza che il maggior costo fiscale sarà riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e Irap a partire dal periodo d’imposta 2018. Soltanto a partire dal periodo d’imposta 2019, invece, tale valore sarà riconosciuto anche in termini di plusvalenze o minusvalenze derivanti da operazioni di cessione, assegnazione ai soci, destinazione a finalità estranee all’esercizio d’impresa, nonché al consumo personale o familiare dell’imprenditore.
In contropartita della rivalutazione, al netto dell’imposta sostitutiva versata, si crea una riserva in sospensione d’imposta («saldo attivo della rivalutazione»), affrancabile mediante il versamento di un’imposta - sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap - nella misura del 10 per cento.
La convenienza si giocherà nel trade-off tra costo immediato dell’operazione e recuperabilità dei maggiori valori fiscali attribuiti, debitamente rettificati in considerazione dello sconto finanziario legato al periodo di deducibilità.
I risultati della valutazione variano, innanzitutto, in considerazione:
• delle modalità con cui si intende recuperare i maggiori valori,
• dell’aliquota d’ammortamento dei beni rivalutati,
• delle imposte sul reddito che gli ammortamenti scontano - Ires per le società opache ovvero Irpef, con i diversi scaglioni, per le società trasparenti.
Nel caso in cui la rivalutazione fosse operata nell’ottica di una successiva cessione del bene (non prima del 2019), sarebbe possibile recuperare i maggiori valori affrancati in un arco temporale limitato, non dovendo scontare i più lunghi periodi dettati dal processo di ammortamento. Ipotizzando che attrice dell’operazione sia una società soggetta a Ires (e tralasciando gli effetti, marginali, della deducibilità dell’ammortamento relativo al periodo 2018), il risparmio potrebbe attestarsi intorno al 3,5 per cento degli importi rivalutati [esempio 1].
A condizioni normali, la possibilità di recuperare le imposte sostitutive versate al momento della rivalutazione mediante il processo di normale ammortamento dei cespiti è, invece, cosa rara. Considerando, ad esempio, la rivalutazione di un immobile da parte di una società soggetta a Ires [esempio 1] si vede come, a fronte di un costo immediato dell’operazione pari al 24,40 per cento degli importi rivalutati, si può stimare un risparmio fiscale attualizzato inferiore al 16 per cento, con una perdita netta di valore dell’8,5 per cento. Tale valutazione potrebbe variare partendo da assunti diversi, tanto che nel caso in cui si combinassero le ipotesi di società trasparente, con aliquota soggettiva marginale dei soci massima, e quota d’ammortamento del bene elevata (es.10 per cento), l’operazione potrebbe avere una (marginale) convenienza.
A ben vedere, nella determinazione del risparmio fiscale attualizzato derivante dai maggiori ammortamenti deducibili, si deve tenere conto del fatto che l’aliquota d’ammortamento è calcolata sul costo originario del cespite aumentato della rivalutazione. A tale proposito, il Dm 13 aprile 2001, n.162 - confermato, per quanto riguarda la valenza fiscale, dalle circolari n.57/E/2001, n.11/E/2009 e n.22/E/2009 - prevede la possibilità di eseguire la rivalutazione «rivalutando sia i costi storici sia i fondi di ammortamento in misura tale da mantenere invariata la durata del processo di ammortamento e la misura dei coefficienti ovvero rivalutando soltanto i valori dell’attivo lordo o riducendo in tutto o in parte i fondi di ammortamento». Questo, pur non incidendo sui valori assoluti dei maggiori ammortamenti deducibili, influenza l’arco temporale nel quale tali valori sono recuperabili.
La massima convenienza si ha, in tal senso, operando la rivalutazione sia dei costi storici che dei fondi di ammortamento, così da ridurre al minimo il periodo d’ammortamento del cespite.
Posto quanto sopra, sembra il caso di soffermare l’attenzione su una fattispecie ulteriore, in cui la convenienza dell’operazione di rivalutazione dei beni aziendali non può essere messa in discussione.
Il comma secondo dell’articolo 13 della legge 21 novembre 2000, n.342, richiamata dal disegno di legge di Stabilità 2016, prevede infatti la possibilità di utilizzare la riserva in sospensione d’imposta derivante dall’operazione per la copertura delle perdite (civilistiche) presenti in bilancio. Nel caso in cui la società abbia perdite capienti - o preveda di averne in futuro - ai vantaggi fiscali in termini di maggiori ammortamenti deducibili - o minori plusvalenze tassabili - come sopra delineati, si contrappone un costo dell’operazione pari al solo 16 per cento della rivalutazione, non essendo necessario l’affrancamento della riserva in sospensione d’imposta.
Ipotizzando [esempio 2] una rivalutazione operata da una società trasparente su di una categoria omogenea di impianti specifici, con aliquota d’ammortamento pari al 10 per cento, e assumendo in particolare che:
•la rivalutazione sia operata incrementando il costo storico e il fondo ammortamento dei beni;
•che il saldo attivo di rivalutazione non venga affrancato con l’obiettivo di usarlo in compensazione di perdite di bilancio;
•che la società (Irap) e i soci (Irpef) siano soggetti ad un'aliquota complessiva pari al 45 per cento;
•che il tasso d’interesse utilizzato per l’attualizzazione dei flussi sia pari al 4 per cento;
al costo della rivalutazione, pari al 16 per cento della rivalutazione, si contrappone un risparmio fiscale attualizzato del 39,79 per cento, con un risparmio netto stimabile nel 23,79 per cento dell'importo rivalutato ed un punto di pareggio - momento in cui l’impresa recupera l’investimento fatto al momento della rivalutazione - posto a meno di 3 anni dalla rivalutazione.
In caso di utilizzo della riserva per copertura perdite la decisione dovrà essere assunta con delibera dell’assemblea straordinaria, al fine di non sottostare al divieto di distribuzione di utili fino al reintegro delle riserva stessa.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©