Adempimenti

Per i dividendi a società semplici bisogna conoscere i soci

di Francesco Nobili e Marco Piazza

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del Dl 124/2019 (la 157/2019 pubblicata il 24 dicembre) diventa efficace il nuovo sistema di tassazione dei dividendi di fonte italiana distribuiti a società semplici residenti in Italia (articolo 32-ter). In mancanza di una norma transitoria, il nuovo regime dovrebbe applicarsi ai dividendi corrisposti a partire dal giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione.

Visto dal lato della società che distribuisce i dividendi (l’emittente) e, nel caso di azioni dematerializzate, degli intermediari finanziari direttamente o indirettamente aderenti ai sistemi di deposito accentrato (Monte Titoli), il meccanismo è estremamente complesso. È quindi improbabile che le procedure possano recepire la norma tempestivamente.

L’emittente

Nel caso in cui il dividendo sia corrisposto da Srl o società con azioni non dematerializzate, queste, prima di corrispondere il dividendo alla società semplice, devono sapere se fra i soci della società semplice vi sono persone fisiche “non imprenditori”, società di capitali, enti commerciali o società in nome collettivo o in accomandita semplice residenti in Italia.

Se, infatti nella compagine sociale della società semplice vi sono queste tipologie di contribuenti, il dividendo si considera percepito direttamente dal socio. Ciò significa che:

la parte di dividendo imputabile ai soci persone fisiche residenti in Italia non imprenditori è soggetta alla ritenuta d’imposta del 26% di cui all’articolo 27, comma 1 del Dpr 600/1973 (non pare si applichi il regime transitorio di cui al Dm 26 maggio 2017);

la parte di dividendo imputabile a società in accomandita semplice o in nome collettivo residenti in Italia non è soggetta a ritenuta e il reddito dovrà essere dichiarato direttamente da tali società nella misura del 58,14 per cento. Certamente dovrà essere rilasciato il modello Cupe e dovrà essere compilato il modello 770, ma dovrà essere chiarito se questo adempimento sarà (come auspicabile) posto a carico della società semplice (con la procedura attualmente adottata dalle società fiduciarie) oppure dell’emittente (ma in questo caso la società semplice dovrà declinare le generalità del socio); stessa procedura per la parte di dividendo imputabile a società di capitali o enti commerciali, con l’unica avvertenza che in questo caso il dividendo concorrerà a formare il reddito complessivo della la società di capitali o dell’ente nella misura del 5%;

la parte di dividendo imputabile ad altre categorie di soci della società semplice (ad esempio, enti non commerciali o soggetti non residenti) concorrerà invece a formare il reddito complessivo della società semplice da attribuire ai soci per trasparenza nella misura del 100 per cento.

L’emittente, quindi, prima di corrispondere il dividendo alla società semplice deve ottenere le informazioni necessarie: soggettività giuridica dei soci della società semplice e loro quota di partecipazione agli utili della società semplice; quota che, peraltro, in base all’articolo 5 del Testo unico potrebbe non corrispondere alla partecipazione al capitale. È ipotizzabile che l’emittente possa rifiutarsi di corrispondere il dividendo fino al momento in cui non avrà ottenuto le informazioni necessarie per individuare il corretto trattamento fiscale, in analogia con questo disposto, in tema di plusvalenze, dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 461 del 1997.

Poiché il momento rilevante per la tassazione è quello in cui il dividendo viene corrisposto, l’accertamento dovrebbe essere fatto ad ogni corresponsione degli utili. Ma, per motivi pratici, sembra logico che la società semplice fornisca i dati alla prima distribuzione con l’impegno di comunicare all’emittente eventuali variazioni. In realtà la determinazione delle quote di partecipazione agli utili delle società di persone non necessariamente corrisponde alle quote di capitale.

L’intermediario finanziario

Se i dividendi sono relativi ad azioni dematerializzate immesse in deposito accentrato, gli adempimenti di cui sopra sono a carico dell’intermediario finanziario aderente direttamente o indirettamente al sistema di deposito accentrato in base all’articolo 27-ter del Dpr 600/1973.

Il ruolo delle fiduciarie

Può accadere che le azioni o quote di proprietà della società semplice siano amministrate da una fiduciaria italiana, come pure che la fiduciaria si interponga fra il socio della società semplice e la società stessa. In questi casi la trasmissione delle informazioni necessarie dovrà essere veicolata attraverso la fiduciaria che, in ogni caso, non opera in qualità di sostituto o responsabile d’imposta.

Nel complesso, il sistema appare non solo discriminatorio (nei confronti degli investimenti esteri e dei soci non residenti di società semplici italiane) ma anche eccessivamente farraginoso. Sarebbe auspicabile una revisione che consenta di evitare il coinvolgimento dell’emittente e degli intermediari finanziari.

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