Adempimenti

Imprese, nell’ingorgo del 30 giugno anche la sanatoria per il fotovoltaico

Si avvicina la scadenza per chi ha cumulato Tremonti e Conto energia: F24 da presentare anche se non si versa nulla

di Giorgio Gavelli

Entro il 30 giugno le imprese che intendono aderire alla proposta di “sanatoria onerosa” prevista dall’articolo 36 del Dl 124/2019 in caso di cumulo tra tariffa incentivante del III°, IV° e V° Conto energia e bonus “Tremonti ambiente” (articolo 6 legge 388/2000) devono:

presentare una comunicazione di definizione, indicando l’eventuale pendenza di giudizi e assumendo l’impegno a rinunciarvi;

versare (senza compensazione) una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione a suo tempo effettuata in dichiarazione (relativa alla detassazione ambientale) l’aliquota d’imposta (Ires o Irpef) di tempo in tempo vigente.

Il modello di comunicazione è stato approvato dall’Agenzia con provvedimento 114266 del 6 marzo 2020 (si veda Il Sole-24 Ore del 10 marzo scorso) e deve essere inviato all’indirizzo Pec dell’Ufficio competente in base al domicilio fiscale (si ritiene, attuale) del contribuente (a fianco pubblichiamo un esempio di compilazione). L’importo va versato integralmente con modello F24 Elide telematico, riportando il codice tributo “8200” e lasciando in bianco i campi “elementi identificativi”, “codice ufficio” e “codice atto” (risoluzione 16/E/2020). Si ritiene (ma sarebbe utile una conferma) che le imprese che non hanno nulla da versare, debbano limitarsi a presentare il modello, opportunamente descrivendo la situazione nel campo “note” posto in calce al quadro “B”: si tratta, ad esempio, di coloro che hanno instaurato il contenzioso sulla base di una istanza di rimborso o che, nelle more del giudizio, hanno versato l’importo del beneficio iscritto provvisoriamente a ruolo. Non è chiaro anche come debbano comportarsi le imprese che hanno conseguito una perdita a seguito della variazione in diminuzione, e non l’hanno ancora utilizzata (in tutto o in parte) a deconto del reddito imponibile. A quanto pare occorre versare comunque tutto l’importo richiesto, “salvando” così la residua perdita (a cui forse molte imprese avrebbero preferito rinunciare).

Più in generale, modi e tempi di questa facoltà di sanatoria sembrano tali da non incontrare consenso.

Per quanto riguarda il merito, infatti, la base giuridica sull’incumulabilità appare abbastanza fragile, essendo stata contestata non solo da diverse commissioni tributarie (Ctr Lombardia 3656/45/16, Ctp Milano 4119/16/2016, Ctp Bergamo 284/04/ 2017, Ctp Cuneo 307/1/2017, Ctp Brescia 632/1/17, Ctp Genova 737/1/ 2017, Ct primo grado Bolzano 171/2/ 2017) ma anche dai giudici amministrativi (Consiglio di Stato, parere 67/2018, Tar Lazio, sentenze 6784 e 6785 del 2019).

Con le ordinanze 6004 e 6015 del 4 giugno scorso, il Tar Lazio ha sospeso il giudizio in attesa del regolamento preventivo di giurisdizione pendente presso le Sezioni unite della Corte di cassazione (si veda “NT+Fisco” del 5 giugno).

Il divieto di cumulo, oltre a non essere espressamente previsto in alcun decreto (nonostante la legge 388/00 fosse già in vigore da tempo) non è citato neppure nelle convenzioni con il Gse che le imprese hanno sottoscritto (si veda “Il Sole-24 Ore” del 16 marzo).

Nell’ipotesi in cui l’impresa non aderisca alla definizione, il comma 6-bis dell’articolo 36 dispone che il Gse applichi le decurtazioni degli incentivi di cui al Dlgs 28/11, che prevede recuperi di varia intensità; comunque proseguiranno i contenziosi in essere.

In merito alla tempistica, in un panorama quale quello emergente dalla pandemia e con la stessa scadenza in cui la maggior parte delle imprese dovrà versare le imposte sui redditi e l’Irap, appare difficile che vi sia la liquidità necessaria a recuperare, senza compensazioni e in unica soluzione, le somme spesso ingenti richieste dalla sanatoria. Ricordiamo che l’articolo 149 del decreto Rilancio ha appena rinviato al 16 settembre le rate delle definizioni di cui al Dl 119/18 (liti pendenti, Pvc, accertamenti e così via) scadenti tra il 9 marzo ed il 31 maggio, prevedendo un pagamento anche rateale. L’occasione potrebbe essere propizia per sospendere la “sanatoria” e rivederne i contenuti.

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