Come fare perAdempimenti

Operazioni fiscali sospette, prima comunicazione entro fine gennaio

di Monica Greco

  • Quando Entro 30 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2021

  • Cosa scade La prima comunicazione con oggetto il meccanismo transfrontaliero soggetto a notifica

  • Per chi Intermediari e contribuenti

  • Come adempiere Con presentazione telematica della comunicazione

1In sintesi

Lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra intermediari e operatori e, dall’altra parte, l’Agenzia delle entrate prevede i cosiddetti “meccanismi transfrontalieri con obbligo di notifica”, si tratta di schemi, accordi o progetti, riguardanti l’Italia e una o più giurisdizioni estere, che presentano determinate caratteristiche e diretti a ottenere vantaggi fiscali.
In materia la direttiva comunitaria è la 2018/822 del Consiglio del 25 maggio 2018 (Dac 6) e nello specifico si tratta di una direttiva finalizzata alla condivisione tempestiva - vale a dire lo scambio automatico di informazioni fra le Autorità fiscali europee - dei dati relativi ai meccanismi transfrontalieri considerati potenzialmente aggressivi – cioè che soddisfano criteri predefiniti, i c.d. “hallmarks” – allo scopo di scoraggiare la loro attuazione.
In Italia si è provveduto a recepire la citata normativa comunitaria lo scorso 30 luglio 2020 con il Dlgs 100 che introduce una disciplina sistematica della materia, regolamentando lo scambio automatico di informazioni sui meccanismi transfrontalieri tra i diversi attori:
l’agenzia delle Entrate
le altre autorità competenti, sia degli Stati membri che di giurisdizioni estere con le quali siano in vigore specifici accordi sullo scambio automatico di informazioni su tali meccanismi.
Il processo attuativo è stato poi ultimato nel mese di novembre, dapprima con la definizione delle regole tecniche e delle procedure relative al citato scambio automatico grazie al decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 novembre 2020 e poi con il provvedimento 364425, in cui si sono fornite le disposizioni attuative del Dlgs 100/2020.
Alla luce di questi provvedimenti, sta per partire la prima fase che vede coinvolti dal 1° gennaio 2020 intermediari e contribuenti, tenuti all’obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero all’agenzia delle Entrate.
A livello europeo lo scorso giugno a causa delle difficoltà legate alla pandemia il Parlamento europeo ha posticipato la partenza dei diversi obblighi di reporting e di scambio di informazioni; relativamente all’Italia, nello specifico il primo scambio di informazioni sarà effettuato dall’agenzia delle Entrate proprio il prossimo anno, entro il 30 aprile 2021.

2Il meccanismo transfrontaliero

Secondo quando indicato dall’articolo 2 del Dlgs 100/2020, entrato in vigore lo scorso 26 agosto, il meccanismo transfrontaliero è uno schema, accordo o progetto, riguardante l’Italia e una o più giurisdizioni estere, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
non tutti i partecipanti allo schema, accordo o progetto risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato;
uno o più partecipanti allo schema, accordo o progetto sono contemporaneamente residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato e in una o più giurisdizioni estere;
uno o più partecipanti allo schema, accordo o progetto svolgono la propria attività in una giurisdizione estera tramite una stabile organizzazione ivi situata e lo schema, accordo o progetto riguarda almeno una parte dell’attività della stabile organizzazione;
uno o più partecipanti allo schema, accordo o progetto, senza essere residenti ai fini fiscali o avere una stabile organizzazione in una giurisdizione estera, svolgono in tale giurisdizione un’attività;
lo schema, accordo o progetto può alterare la corretta applicazione delle procedure sullo scambio automatico di informazioni o sull’identificazione del titolare effettivo;

3I soggetti obbligati alla comunicazione

I soggetti obbligati alla comunicazione del meccanismo transfrontaliero sono gli intermediari e i contribuenti - individuati dall’articolo 2, comma 1, lettere c) e d), del Dlgs 100/2020, fatti salvi i casi di esonero.
Tale obbligo scatta quando questi soggetti riconoscono, come Elemento distintivo, un indice di rischio di elusione o evasione un parametro, tra quelli indicati nell’Allegato del Dlgs 100/2020.
Le figure dei partecipanti al meccanismo transfrontaliero sono rappresentate tra l’altro appunto dall’intermediario e dal contribuente. Ecco chi sono nello specifico queste figure:
l’intermediario è chi elabora, commercializza, organizza o mette a disposizione un meccanismo transfrontaliero da comunicare o ne gestisce in autonomia l’intera attuazione, ovvero un soggetto che direttamente o attraverso altri, svolge attività di assistenza o consulenza riguardo l’elaborazione, commercializzazione, messa a disposizione ai fini dell’attuazione o gestione dell’attuazione del meccanismo. Questa figura è tenuta all’obbligo di comunicazione se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
1) siano residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato;
2) abbiano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato tramite la quale sono forniti i servizi con riguardo al meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione;
3) siano costituiti, disciplinati o regolamentati secondo la legge dello Stato;
4) siano iscritti a un’associazione professionale di servizi in ambito legale, fiscale o di consulenza nel territorio dello Stato.

Nel caso di meccanismo transfrontaliero oggetto dell’attività di più intermediari, l’obbligo di comunicazione delle relative informazioni spetta a ognuno dei soggetti coinvolti.
il contribuente è il soggetto che attua, o a favore del quale è messo a disposizione ai fini dell’attuazione, un meccanismo transfrontaliero ed è tenuto all’obbligo di comunicazione qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
1) è residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato;
2) dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato che beneficia del meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione;
3) non soddisfa le condizioni di cui ai punti precedenti e percepisce redditi o genera utili prodotti nel territorio dello Stato;
4) non soddisfa le condizioni di cui ai punti precedenti e svolge la propria attività nel territorio dello Stato.

4I dati della comunicazione

La comunicazione del meccanismo transfrontaliero dovrà contenere i seguenti dati:
a) il codice fiscale del soggetto che effettua la comunicazione;
b) l’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto che effettua la comunicazione;
c) le informazioni di cui all’articolo 6, comma 1, Dlgs 100/2020, solo nella misura in cui l’intermediario o il contribuente ne sono a conoscenza, ne sono in possesso o ne hanno il controllo. Ai fini della definizione di dette informazioni si applicano le ulteriori specificazioni contenute nel decreto ministeriale;
d) il codice fiscale italiano, ove presente, delle persone o entità cui si riferiscono le informazioni richiamate nella lettera c);
e) il numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero che sia già stato oggetto di una prima comunicazione all’Agenzia delle entrate o all’Autorità competente di un altro Stato membro dell’Unione europea e in relazione al quale venga effettuata una comunicazione successiva.

Il decreto dello scorso novembre fornisce un’importante nota in merito alla sintesi del contenuto del meccanismo transfrontaliero specifica che la redazione dovrà essere fatta in lingua italiana e corredata da una breve relazione in lingua inglese.

5La periodicità delle comunicazioni

Sotto un profilo temporale, “a regime” le comunicazioni in commento dovranno essere effettuate entro 30 giorni a decorrere dal giorno seguente a quello:
in cui il meccanismo è messo a disposizione o a quello in cui è stata avviata l’attuazione;
La data di avvio dell’attuazione del meccanismo transfrontaliero corrisponde al momento in cui il contribuente compie il primo atto avente effetti giuridici o la prima transazione finanziaria ai fini dell’attuazione del meccanismo
in cui hanno fornito, direttamente o attraverso altre persone, assistenza o consulenza per la sua attuazione.
Per espressa previsione normativa esiste una fase transitoria o, meglio, una fase “iniziale” in cui le tempiste previste per la prima comunicazione sono differenti e, precisamente, essa dovrà essere effettuata:
entro 30 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2021 con riferimento ai meccanismi transfrontalieri relativi al periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020;
entro il 28 febbraio 2021, in riferimento ai meccanismi transfrontalieri riguardanti il periodo tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020.

In caso di meccanismi commerciabili, gli intermediari a regime presentano ogni tre mesi, una relazione periodica, sotto forma di comunicazione – nella quale provvederanno ad aggiornare le informazioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), d), g) e h) del Dlgs citato, diventate disponibili dopo la presentazione della comunicazione o dopo la presentazione dell’ultima relazione.

Invece, la prima relazione periodica relativa a tali meccanismi deve essere presentata dagli intermediari all’agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2021.

6Le modalità di trasmissione

La comunicazione dovrà essere presentata telematicamente mediante l’area dedicata dopo aver fatto accesso ai servizi Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle entrate, direttamente o mediante un intermediario (incaricato ai sensi dell’articolo 3, commi 2-bis e 3, del Dpr 322/1998).

La comunicazione verrà compilata seguendo le specifiche tecniche, approvate dall’Amministrazione, mediante un file in formato Xml.

All’avvenuta presentazione delle comunicazioni, l’Agenzia metterà a disposizione la “ricevuta” dopo aver effettuato la consueta elaborazione di controllo in cui saranno indicati:
in caso di esito positivo:
- l’identificativo del file attribuito dal soggetto che effettua la comunicazione;
- il protocollo attribuito in via automatica al file;
- la data in cui il file è stato presentato;
- il numero di riferimento della comunicazione;
- il numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero;
in caso di esito negativo e conseguente scarto:
-l’identificativo del file attribuito dal soggetto che effettua la comunicazione;
-il protocollo attribuito in via automatica al file;
-la data in cui il file è stato presentato;
-il motivo dello scarto.

In quest’ultimo caso, la comunicazione è da considerare “non presentata”.
Se la comunicazione è stata inviata nel rispetto dei termini, potrà essere inviata nuovamente entro la fine del trimestre di riferimento, come nuova comunicazione di sostituzione o annullamento della comunicazione precedente.

La comunicazione effettuata è acquisita e inviata alle Autorità competenti degli altri Stati membri dell’Unione europea entro un mese dalla fine del trimestre di riferimento.

7Osservazioni e proposte entro il 15 gennaio

Sul sito dell’agenzia delle Entrate è disponibile in consultazione lo schema di circolare che fornisce chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni attuative della direttiva Dac 6.

C’è tempo fino al 15 gennaio 2021 per inviare le proprie osservazioni e proposte all’indirizzo di posta elettronica dc.gc.settorecontrollo@agenziaentrate.it.

Fine della consultazione è permettere all’agenzia delle Entrate di valutare le osservazioni trasmesse, per un eventuale recepimento nella circolare definitiva.

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