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Iscrizione al Runts scandita da passaggi telematici tracciati

di Marina Garone e Gabriele Sepio

Con la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» del Dm Lavoro 15 settembre 2020 - il decreto istitutivo del Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) - gli enti non profit dovranno fare i conti non solo con le nuove modalità di accesso al Registro ma anche con una serie di adempimenti. Sul punto, gli allegati al decreto, forniscono indispensabili indicazioni che consentiranno agli enti di avere a disposizione un vero e proprio manuale d’uso.

Vediamo più nel dettaglio quali sono gli aspetti pratici a cui bisognerà attenersi con l’operatività del Runts, che è prevista per aprile 2021.

La particolarità che sicuramente contraddistingue il Registro è l’accessibilità in via telematica non solo agli enti del Terzo settore ma anche a pubbliche amministrazioni e soggetti terzi interessati. Questi, infatti, potranno liberamente accedere al portale telematico e ottenere tutte le informazioni di cui necessitino. Disponibile anche una funzione di ricerca non soggetta a tracciatura che fornisce i dati principali dell’ente del Terzo settore (Ets).

Associazioni sportive dilettantistiche nel Registro unico del Terzo settore

Discorso diverso, invece, per gli enti che si iscriveranno nel Runts i quali attraverso una procedura di accreditamento potranno accedere ad un’area riservata in cui consultare in tempo reale lo stato di avanzamento delle pratiche inviate all’ufficio Runts competente. Inoltre, ad ogni ente sarà associato un numero di repertorio univoco e non modificabile.
Cambiano, infatti, le modalità attraverso cui gli enti si interfacceranno con gli Uffici: l’istanza di iscrizione, le eventuali integrazioni nonché gli ulteriori depositi dovranno essere effettuati esclusivamente tramite la piattaforma telematica.

Ad esempio, per l’iscrizione nel Runts sarà necessario utilizzare l’apposita funzione presente sul portale attraverso delle maschere di compilazione guidata tramite le quali dovranno essere inseriti i dati richiesti negli appositi campi. L’ente dovrà allegare i documenti richiesti dalla piattaforma (atto costitutivo, statuto, bilanci) in formato pdf/A, debitamente firmati in P7m (Cades) e correlati dalla dichiarazione di conformità all’originale. Per ogni allegato sarà necessario procedere alla relativa “indicizzazione” (sia in fase di iscrizione che di successivo aggiornamento). In altri termini, per ogni documento si dovrà specificare la tipologia tra quelle predefinite, con indicazione di una data e un’eventuale descrizione. In caso di bilanci la data da inserire è quella di chiusura dell’esercizio (ad esempio 31 dicembre 2020). In sede d’iscrizione, tra gli altri dati, sarà particolarmente importante indicare la Pec dell’ente da utilizzare per le future comunicazioni.

Conclusa l’allegazione dei files il sistema genererà una “distinta” della pratica, dalla quale risulteranno mittente, ufficio destinatario, ente per il quale si presenta l’istanza e tipo di adempimento. A questo punto l’utente dovrà verificarne la correttezza e, nel caso di esito positivo, la distinta dovrà essere scaricata, sottoscritta digitalmente e nuovamente caricata sul sistema. Solo dopo aver compiuto correttamente questi passaggi si potrà procedere all’invio dell’istanza. Analoghi adempimenti saranno previsti anche per gli ulteriori invii.

Particolare attenzione è rivolta anche alle comunicazioni dei professionisti (i.e. commercialisti, notai) che sono legittimati ad interagire per conto dell’ente con l’ufficio Runts. Più nello specifico, l’allegato B del decreto prevede che il professionista iscritto all’albo dei commercialisti, al momento dell’inserimento delle informazioni nella maschera di compilazione, dovrà indicare le proprie generalità e gli estremi dell’iscrizione all’ordine. In questo caso sarà il sistema informatico a generare una dichiarazione di incarico e quelle di conformità agli originali.

Infine, ad una variazione della sede legale corrisponderà un inevitabile cambiamento dell’ufficio Runts competente. Anche in questo caso sono previste apposite funzionalità del portale, tramite le quali l’ufficio di destinazione potrà acquisire i dati relativi all’ente, sempreché non vi siano pendenze istruttorie in quello di provenienza.