L'esperto rispondeImposte

Il sismabonus è in vigore fino al 31 dicembre 2021

di Marco Zandonà

La domanda


L’attuale formulazione del comma 1-septies dell’articolo 16 del Dl 63/2013, prevede un’agevolazione per l’acquisto di case antisismiche. L’agevolazione è calcolata sul prezzo di vendita dell’immobile. Poiché il citato comma rinvia ai commi precedenti esclusivamente per individuare (tecnicamente) gli interventi da fare, si ritiene non operativo per l’agevolazione in oggetto il termine del 31 dicembre 2021 previsto, invece, «per la detrazione delle spese sostenute» (comma 1-bis). Per lo stesso motivo, riferendosi il comma 1-septies ad unità immobiliari, l’agevolazione sisma bonus acquisti compete (singolarmente) per le abitazioni, per i box, per i locali commerciali, insomma per ogni unità immobiliare autonomamente accatastata. Si segnala, infine, che l’estensione (metà 2019) dell’agevolazione in oggetto anche alla zone 2 e 3 sarebbe irrealizzabile entro il 2021 considerati i tempi necessari per le procedure autorizzative e l’intervento di demolizione/ricostruzione.
R. M. – Napoli

Anche il sismabonus acquisti si applica sempre solo sino al 31 dicembre 2021, salvo proroghe future. A norma dell’articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge 63/2013 (convertito nella legge 90/2013), i soggetti che acquistano unità immobiliari situate nei Comuni ricadenti della zona a rischio sismico 1, 2 o 3, e facenti parte di edifici demoliti e ricostruiti anche con variazione volumetrica, possono fruire di una detrazione pari al 75% o all’85% del prezzo di vendita (a seconda se, con l’intervento...