Adempimenti

Atti tributari via Pec, ok alla firma digitale in formato Pades (oltre che Cades)

La Corte di cassazione ribadisce l’equivalenza delle due tipologie, che hanno differenti estensioni

di Roberto Bianchi

Non esiste un obbligo esclusivo di utilizzare la firma digitale in formato Cades, nel quale il file generato si presenta con l’estensione finale «p7m», rispetto alla firma digitale in formato Pades, in cui il file sottoscritto mantiene il comune aspetto «nomefile.pdf». Atteso che anche la busta crittografica generata con la firma Pades contiene pur sempre il documento, le evidenze informatiche e i prescritti certificati e - di conseguenza - anche questo formato offre tutte le garanzie e consente di effettuare le opportune verifiche, altresì con riferimento al diritto comunitario, non essendo ravvisabili - nella dottrina e nella prassi - elementi obiettivi tali da far ritenere che la sola firma in formato Cades offra garanzie di autenticità; laddove il diritto dell’Ue e la normativa vigente nel nostro Paese certificano l’equivalenza delle due firme digitali, ugualmente ammesse dall’ordinamento, sia pure con le differenti estensioni «p7m» e «pdf».
A confermare questo importante principio è la Cassazione con l’ordinanza 14402/2020.

Anche le Sezioni unite della Suprema corte, con sentenza 10266/2018, sono intervenute al fine di dirimere un contrasto giurisprudenziale generatosi in materia di processo civile telematico e avente ad oggetto la scelta alternativa tra l’atto processuale sottoscritto con firma Pades e quello firmato con l’estensione Cades. Sancendo l’equipollenza tra le due tipologie di firma digitale: «Secondo il diritto dell’Ue e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo Cades e Pades sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni .p7m> e .pdf>, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna».

Tale postulato dissipa ogni incertezza relativamente al vincolo di apposizione della firma digitale sull’originale informatico dell’atto tributario notificato a mezzo Pec, ammettendo la completa equivalenza tra le due differenti catalogazioni di firma digitale (cioè quelle di tipo Cades e Pades), e decretando che l’obbligo potrà ritenersi ottemperato indipendentemente dalla procedura di sottoscrizione telematica che il notificante ha deciso di utilizzare.

Gli articoli 27 e 37 del regolamento Ue 910/2014 e le disposizioni attuative di cui all’articolo 1 della decisione di esecuzione (Ue) 2015/1506 della Commissione dell’8 settembre 2015 prescrivono agli Stati membri, che richiedono l’utilizzo di una firma elettronica o digitale in forza di un certificato idoneo, di identificare analogamente come tali quelle dotate di standard Pades, Cades e Xades.

Di conseguenza, il richiamato principio di diritto deve trovare applicazione anche in tale ambito e il requisito di sussistenza - nel silenzio del Codice dell’amministrazione digitale in merito alla tipologia di firma digitale da apporre sul documento elettronico - deve ritenersi soddisfatto dalle disposizioni decretate dal diritto unionale. Con la conseguenza che la notifica a mezzo Pec dell’atto impositivo o esattivo potrà considerarsi perfezionata esclusivamente qualora il documento inviato telematicamente risulti firmato digitalmente - indipendentemente dalla tipologia di sottoscrizione utilizzata (Cades o Pades) – generando l’inesistenza giuridica della notifica nel caso opposto.

La lettera d), comma 1, dell’articolo 10 del Dm 4 agosto 2015, che contiene le specifiche tecniche afferenti all’utilizzo degli strumenti telematici nel processo tributario, dispone, tuttavia, che ogni atto processuale in formato digitale debba essere «sottoscritto con firma digitale, pertanto il file ha la seguente denominazione: file libero>.pdf.p7m»; concetto che si traspone nel vincolo di dover utilizzare la firma digitale in formato Cades nell’ambito del processo tributario telematico.

Tale disposizione si colloca in evidente contrasto con le raccomandazioni contenute nel regolamento Ue, recepite dall’Agenzia per l’Italia digitale e condivise dalle Sezioni unite della Corte di cassazione relativamente all’impedimento, per gli Stati membri, di introdurre preferenze in merito alla tipologia di sottoscrizione informatica utilizzabile.

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