I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 20 al 26 novembre

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell’ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini


Decreto Ristori ter/Agevolazioni

Dl 23 novembre 2020, n. 154, GU 23 novembre 2020, n. 291
Decreto Ristori ter: stanziamento di ulteriori risorse
Il provvedimento d’urgenza, in vigore dal 24 novembre 2020, contiene misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Ad esempio, vengono stanziate ulteriori risorse per 1,95 miliardi di euro per l’anno 2020, destinate al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle misure disposte a tutela della salute, al sostegno dei lavoratori in esse impiegati, e ulteriori misure connesse all’emergenza in corso.
La quota maggiore è destinata a ristorare le attività interessate, direttamente o indirettamente, dalle disposizioni limitative dettate, a tutela della salute, con i Dpcm 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020. Quest’ultimo, in particolare, è il provvedimento che ha suddiviso il territorio italiano in tre tipologie di aree (gialle, arancioni e rosse) a seconda dell’andamento del contagio, disponendo restrizioni diversificate per arginare la diffusione dell’epidemia sanitaria. Viene altresì istituito un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro, da erogare ai Comuni entro 7 giorni dall’entrata in vigore del decreto, per consentire l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, ossia per l’acquisto e la distribuzione di generi alimentari o prodotti di prima necessità e di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale. L’erogazione avviene sulla base degli allegati 1 e 2 dell’Opcm 658/2020, con la quale, a fine marzo, all’inizio della crisi epidemiologica, fu disciplinato un analogo intervento di protezione civile a sostegno dei cittadini. Sarà l’ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune a individuare i beneficiari e il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per quelli che non sono già assegnatari di sostegno pubblico.
In sintesi: a) la dotazione del fondo previsto dal decreto «Ristori bis» (articolo 8, comma 2, Dl 9 novembre 2020, n. 149) per compensare le attività economiche che operano nelle Regioni che passano a una fascia di rischio più alta viene incrementata di 1,45 miliardi di euro (per il 2021, la dotazione è aumentata di 220,1 milioni di euro , anche per compensare le attività economiche operanti nelle Regioni che sono passate in uno scenario con livello di rischio più alto, a seguito delle ordinanze del ministero della Salute 10 novembre 2020, 13 novembre 2020 e 20 novembre 2020); b) tra le attività che, nelle cosiddette «zone rosse», sono destinatarie del contributo a fondo perduto (allegato 2 del Dl 149/2020) vengono ora incluse anche quelle di commercio al dettaglio di calzature e accessori (codice Ateco 47.72.10). Detti soggetti devono avere domicilio fiscale o sede operativa in «zona rossa». L’indennizzo è determinato applicando al precedente contributo riconosciuto dal decreto «Rilancio» (articolo 25, Dl 34/2020) l’aumento percentuale del 200%; c) viene istituito, come sopra detto, un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro, da erogare ai Comuni, per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare; d) viene aumentato di 100 milioni di euro la dotazione finanziaria del fondo per le emergenze nazionali (articolo 44, Dlgs 1/2018 – Codice della protezione civile), allo scopo di provvedere all’acquisto e alla distribuzione di farmaci per la cura dei pazienti affetti da Covid-19.


Iva/Permuta

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 20 novembre 2020, n. 552
Applicazione dello split payment
Il negozio di permuta è disciplinato dall’articolo 1552 del Codice civile come il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o altri diritti, da un contraente all’altro.
Ai fini Iva occorre far riferimento all’articolo 11, comma 1, Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all’imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate». Si viene, quindi, a configurare un’operazione di permuta se le reciproche operazioni sono effettuate ciascuna in controprestazione dell’altra e la seconda prestazione funge da corrispettivo della prima. In tal caso le suddette operazioni sono, ai fini Iva, distintamente e autonomamente considerate sia ai fini dell’applicazione dell’imposta che della determinazione della base imponibile che dell’applicazione dell’aliquota.
Nel caso di specie, in base alla convenzione tra impresa e Comune, le parti hanno definito sia il corrispettivo relativo alla realizzazione dell’impianto sia il canone per la concessione in uso dello stesso, stabilendo, altresì, che il relativo pagamento delle fatture riguardanti la costruzione dell’opera potrà, in accordo tra le parti, avvenire mediante compensazione con le fatture del Comune relative ai canoni d’uso dell’impianto.
Detta compensazione delle reciproche posizioni di debito e credito rappresenta una mera modalità regolazione dei rapporti commerciali di natura finanziaria derivante dalle modalità di pagamento di quanto dovuto dal Comune all’impresa che realizza l’impianto. Inoltre, il medesimo rapporto contrattuale evidenzia che le parti si impegnano ad effettuare due autonome prestazioni (da parte dell’impresa la realizzazione dell’impianto e da parte del Comune l’affidamento alla stessa della gestione del medesimo impianto) con la definizione di un corrispettivo relativo alla prestazione di costruzione dell’impianto da parte dell’impresa il cui importo potrà essere eventualmente pagato con le fatture del Comune relative ai canoni per l’uso dell’impianto.
L’analisi della convenzione, inoltre, non evidenzia che le reciproche prestazioni delle parti contraenti costituiscano l’una il corrispettivo dell’altra. Ciò che connota un’operazione avente le caratteristiche di una permuta consiste nella natura della controprestazione, rappresentata non dalla corresponsione di un prezzo in denaro, bensì dalla cessione di un bene o di una prestazione a fronte di una cessione di un bene e/o di una prestazione di servizio della controparte.
Alla luce di ciò, la fattispecie in questione non si può qualificare come operazione di permuta. Pertanto, l’agenzia delle Entrate ritiene che le prestazioni descritte costituiscano due distinte operazioni a cui si applica il regime ordinario dell’Iva in termini sia di applicazione che di liquidazione del tributo. In particolare, la prestazione di servizi relativa alla realizzazione dell’impianto da parte della società rientra nel meccanismo dello split payment ai sensi dell’articolo 17-ter, Dpr 633/1972, in quanto operazione effettuata nei confronti di un ente pubblico territoriale. Conseguentemente, il Comune è tenuto a versare all’Erario l’Iva addebitata al momento di ciascun pagamento ovvero al momento di ricezione e/o registrazione delle fatture di acquisto del suddetto servizio (Cm 7 novembre 2017, n. 27/E). Quindi, per l’impresa (che rimane pur sempre debitore d’imposta) il tributo esposto in fattura non confluisce nella liquidazione periodica, essendo tenuto al versamento dello stesso il Comune che, nella propria liquidazione periodica, potrà beneficiare della possibilità di detrarre l’imposta addebitata sulla medesima fattura, in quanto risulta acquirente di un servizio nella veste di soggetto passivo, in considerazione della natura commerciale dell’attività avente per oggetto la concessione dell’impianto a titolo oneroso.
In tale senso, il Comune dovrà emettere le fatture relative al canone d’uso dell’impianto con addebito della relativa Iva.


Irpef/Imposta sostitutiva

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 24 novembre 2020, n. 559
Pensionati che si trasferiscono in Italia
Viene chiarito l’ambito applicativo dell’imposta sostitutiva dell’Irpef, prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che si trasferiscono in alcuni Comuni del Mezzogiorno (articolo 24-ter del Tuir).
In particolare, viene chiarito che: è condizione imprescindibile il trasferimento della residenza fiscale in Italia in uno dei Comuni situati nelle zone indicate nel citato articolo; non rileva la nazionalità del soggetto che si trasferisce, purché sia integrato il presupposto della residenza fiscale all’estero per il periodo indicato dalla norma e l’ultima residenza sia stata in un Paese con il quale siano in vigore accordi di cooperazione amministrativa in ambito fiscale.


Immobili/Bonus facciate

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 23 novembre 2020, n. 555
Detrazione in favore di un consorzio
Sono forniti chiarimenti in merito alla modalità di fruizione del bonus facciate (articolo 1, commi da 219 a 224, legge 27 dicembre 2019, n. 160) per un consorzio tipico, costituito ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Codice civile.
Il consorzio svolge attività esterna, tra cui il compito di amministrare le parti immobiliari e gli impianti di uso comune (es. ripristino, risanamento, manutenzione della facciata degli immobili degradate o decadenti; pulitura, tinteggiatura delle superfici e consolidamento).
Le spese per gli interventi vengono anticipate dal consorzio e successivamente riaddebitate pro-quota ai titolari delle unità immobiliari sulle quali sono stati effettuati i lavori.
Secondo l’agenzia delle Entrate le imprese consorziate e/o i privati subentrati, per le spese rimaste effettivamente a loro carico, possono fruire del bonus facciate, anche se – per ragioni di semplificazione – gli adempimenti che devono essere posti in essere per fruire della detrazione possono essere effettuati dal consorzio.

Immobili/Sisma bonus acquisti

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 23 novembre 2020, n. 557
Detrazione anche per gli immobili ricostruiti
Il sisma bonus acquisti consiste in un’agevolazione che trae le mosse dal sisma bonus, ma che si differenzia da questo per il fatto che è destinata agli acquirenti delle nuove unità immobiliari (e non a chi effettua l’intervento) edificate – previa demolizione del fabbricato preesistente – anche con una diversa volumetria rispetto alla struttura precedente (articolo 16, comma 1-septies, Dl 63/2013).
La ricostruzione ha lo scopo di ridurne il rischio sismico, relativamente a fabbricati situati nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2006, n. 3519).
Il beneficio consiste in una detrazione d’imposta pari al 75% del prezzo di acquisto se dall’intervento deriva il passaggio a una classe di rischio inferiore, ovvero pari all’85% se per effetto dei lavori si scende di due classi di rischio.
L’agevolazione vale se sono rispettate le disposizioni normative urbanistiche e a condizione che l’opera venga realizzata da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che devono aver ceduto l’immobile entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori.
Un’impresa di costruzione e ristrutturazione immobiliare ha in programma di demolire, su un terreno di sua proprietà, una struttura industriale dismessa sostituendola con tre palazzine residenziali plurifamiliari, le quali risulteranno con un rischio sismico ridotto di due classi rispetto al fabbricato originario.
L’operazione terminerà a novembre 2021, con la stipula dei contratti di compravendita definitivi. Nel frattempo, precisa l’istante, saranno firmati dei preliminari con versamento di caparre e acconti.
L’istante intende conoscere il pensiero dell’agenzia delle Entrate in relazione ai seguenti quesiti: 1. se l’intervento rientra nell’ambito agevolativo dell’articolo 16, comma 1-septies, Dl 63/2013 (sisma bonus acquisti), non trattandosi di semplice demolizione e ricostruzione di un edificio, ma di una più complessa operazione di riqualificazione dell’area interessata con la realizzazione di tre palazzine residenziali e un aumento delle volumetrie rispetto alla struttura preesistente; 2. se gli immobili debbano ottenere necessariamente entro il 31 dicembre 2021 il riconoscimento dell’agibilità da parte del Comune o se sia sufficiente, per la stessa data, aver realizzato il collaudo statico con verifica del miglioramento sismico; 3. se sono agevolabili gli acquisti definitivi effettuati anche successivamente al 31 dicembre 2021, ma entro i 18 mesi dalla fine dei lavori.
Queste le risposte del Fisco.
Riguardo al primo quesito, la qualificazione dell’opera edilizia realizzata spetta al Comune quale organo competente in tema di classificazioni urbanistiche e presuppone valutazioni di natura tecnica che non spettano all’Amministrazione finanziaria. Tuttavia, dalla norma e dalle precisazioni fornite con la Cm 19/E/2020, emerge che il bonus in parola spetta a prescindere dalle modalità di rilascio del titolo abilitativo da parte dell’ente predisposto, sempreché l’intervento sia effettuato nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti. E l’agevolazione è consentita anche nell’ipotesi in cui la ricostruzione dell’edificio abbia determinato un aumento volumetrico rispetto al fabbricato demolito. La circolare specifica, in particolare, che è possibile usufruire della detrazione anche se il nuovo fabbricato contiene un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al vecchio edificio demolito.
In relazione al terzo quesito, l’agevolazione, secondo quanto stabilito dalla norma stessa che si riaggancia alle regole del sisma bonus, è in vigore per le spese sostenute dall’1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Gli acquirenti, quindi, possono beneficiare della detrazione se l’atto di acquisto è stipulato entro il 31 dicembre 2021 (non rilevano, in pratica, i 18 mesi concessi ai costruttori per la rivendita degli immobili).
In risposta al secondo quesito, da quanto appena precisato, ciò che conta ai fini dell’agevolazione è la stipula del contratto di acquisto (da effettuare entro il 31 dicembre 2021) dell’immobile che, naturalmente, deve avere tutte le caratteristiche idonee per essere venduto e, quindi, anche l’attestato di agibilità. Pertanto, la data del rilascio dell’attestato di agibilità è ininfluente, visto che l’agevolazione vale soltanto se l’immobile ricostruito sarà acquistato nei termini stabiliti per usufruire del beneficio fiscale.

Immobili/Sisma bonus acquisti

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 23 novembre 2020, n. 558
Detrazione per l’acquisto di case antisismiche
Con la risposta in esame l’agenzia delle Entrare ribadisce alcuni orientamenti – fatti propri con precedenti documenti di prassi – in relazione alla detrazione prevista dall’articolo 16, comma 1-septies, Dl 63/2013.
Per fruire del sisma bonus acquisti – anche nella versione «potenziata» del 110% (articolo 119, Dl 34/2020) – è necessario che l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 31 dicembre 2021 (si veda ad esempio la risposta 557/2020).
L’agevolazione è ammessa anche nel caso di demolizione e ricostruzione dell’edificio con aumento volumetrico rispetto al preesistente, se detta variazione è ammessa dalle disposizioni normative urbanistiche.
Il sisma bonus acquisti deve essere calcolato sul prezzo risultante dall’atto di compravendita, nel limite di spesa di 96.000 euro. Il prezzo è quello riferito all’immobile principale e alla pertinenza, pertanto non è possibile computare la detrazione autonoma sul costo di costruzione dell’autorimessa.
Gli interventi effettuati dall’impresa costruttrice/di ristrutturazione ai fini del sisma bonus acquisti rientrano tra quelli agevolabili ai fini del bonus mobili, agevolazione di cui potrà pertanto fruire l’acquirente dell’unità immobiliare.


Locazione/Locazioni brevi

Dm Economia e Finanze 11 novembre 2020, www.finanze.it 24 novembre 2020
Fornitura dei dati al Fisco: criteri, termini e modalità
Sul sito del Mef, Dipartimento Finanze, è stato pubblicato il decreto interministeriale relativo alla fornitura dei dati concernenti le locazioni brevi, l’imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno di Roma Capitale, ai sensi dell’articolo 13-quater, Dl 34/2019.
In particolare, il Dm individua criteri, termini e modalità con i quali il ministero dell’Interno, entro il 31 gennaio 2021, fornirà all’agenzia delle Entrate i dati risultanti dalle comunicazioni dei gestori di strutture ricettive, case e appartamenti, relativi al 2020, come disposto dall’articolo 109 del Tulps (comunicazione alla questura delle persone alloggiate) e dall’articolo 4, Dl 50/2017 (disciplina delle locazioni brevi).
Inoltre, entro il 30 giugno 2021, l’agenzia delle Entrate renderà disponibili i dati ai Comuni che sono inclusi nell’elenco inviato dal Mef entro il 30 aprile 2021.
Tali dati saranno utilizzati da parte: dell’agenzia delle Entrate ai fini dell’analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali; dei Comuni ai fini di monitoraggio e per lo svolgimento dell’attività di accertamento.

Locazione/Indice Istat

Comunicato Istat, GU 23 novembre 2020, n. 291
Indice dei prezzi al consumo di ottobre 2020
L’indice del mese di ottobre 2020, pari a 102 (base 100 dell’anno 2015), segna una variazione percentuale (negativa) rispetto al corrispondente mese dell’anno precedente (-0,4) come pure rispetto al corrispondente mese di due anni precedenti (-0,4).


Redditi di impresa/Perdite fiscali

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 23 novembre 2020, n. 556
Imprese minori in contabilità semplificata: riportabilità delle perdite fiscali
Dal 2017 è in vigore il criterio di «cassa» (articolo 1, commi da 17 a 23, legge 11 dicembre 2016, n. 232) per la determinazione del reddito di impresa da parte dei soggetti in contabilità semplificata (articolo 66 del Tuir).
L’articolo 1, comma 26, legge 145/ 2018 (legge di Bilancio 2019) ha previsto un periodo transitorio per lo scomputo delle perdite maturate nel 2017: nel triennio 2018-2020, nella misura del 40% del reddito degli anni 2018 e 2019, e del 60% del reddito dell’anno 2020.
Viene risolto il caso relativo ad un imprenditore in contabilità semplificata che nel 2017 ha maturato una rilevante perdita, ma che abbia poi cessato l’attività nel 2019, quindi prima dell’integrale scomputo delle perdite precedenti.
Proprio circa la riportabilità delle perdite al momento della cessazione dell’attività, l’agenzia ha affermato che il contribuente, nel periodo d’imposta in cui si è verificata la cessazione dell’attività (2019), ha la possibilità di dedurre integralmente, sino a concorrenza del reddito di impresa imponibile, le perdite d’impresa rinvenienti dai periodi d’imposta antecedenti maturate: nel 2017, in seguito all’applicazione del regime di cassa disposto per i soggetti in contabilità semplificata; nel 2018, nello svolgimento dell’attività ordinaria.


Regimi contabili/Regime forfetario

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 23 novembre 2020, n. 554
Cause ostative e partecipazione in società
Tra le cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario vi è quella relativa al soggetto che controlla direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata esercenti attività riconducibili a quella da esso svolta (articolo 1, comma 57, lettera d), legge 23 dicembre 2014, n. 190). Il divieto non opera al caso in esame in cui l’istante che svolge una professione in regime forfetario costituisce una società con altri soci per l’esercizio in comune della programmazione e realizzazione di corsi di aggiornamento e perfezionamento e attività di editoria di libri, opuscoli e altre pubblicazioni specialistiche.
Tali attività, infatti, non sono riconducibili direttamente o indirettamente a quella già esercitata dall’istante (attualmente lui e gli altri soci non stanno svolgendo in via diretta le attività che saranno attribuite alla costituenda srl) e tra i nuovi soci non esiste alcun vincolo di parentela.
Come chiarito dalla Cm 9/E/2019, per l’operatività della cennata clausola ostativa è necessaria la presenza congiunta: 1) del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata. Nel controllo indiretto, ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del comma 1 dell’articolo 2359 del Codice civile (in base al quale sono considerate società controllate: «1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; 2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria») si computano anche i voti dei familiari di cui all’articolo 5, comma 5, del Tuir; 2) dell’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Sul punto, la Cm sopracitata ha chiarito che bisogna tener conto delle attività effettivamente svolte dalla controllata, indipendentemente dai codici Ateco 2007 dichiarati, per valutarne la correlazione.
In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può rimanere nel regime forfetario.
Sulla decorrenza della causa ostativa, la medesima circolare precisa che rileva l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente, dal momento che solo nell’anno di applicazione del regime può essere verificata la riconducibilità diretta o indiretta delle attività della srl a quelle esercitate dal contribuente in regime forfetario. Pertanto, il contribuente può aderire per l’anno di costituzione della società al regime forfetario, in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e, se accertata l’esistenza, decadrà dal regime nell’anno successivo.
Quanto al requisito del controllo di diritto (quello di fatto esula dalle competenze dell’interpello), alla luce di quanto delineato, l’agenzia ritiene che, nel caso in esame, la clausola non sia operativa in quanto nella neo costituita srl facente capo a 5 soggetti non legati da alcun vincolo di parentela con il 20% delle quote ciascuno, non sussisterebbe alcun controllo di diritto, né influenza dominante sulla costituenda società, né rapporti di parentela tra i soci.
Con riferimento alla seconda condizione (esercizio riconducibile a quella del socio), l’agenzia evidenzia che le attività svolte dalla nuova srl, secondo quanto riferito dall’istante, rientrano in sezioni Ateco diverse da quelle dell’attività preesistente, e di conseguenza non risulta integrata la causa ostativa in esame. Tuttavia, riguardo la cessione dei diritti di autore dei soci, qualora l’effettiva attività svolta dalla costituenda società si concretizzi unicamente nello sfruttamento degli stessi, in tal caso si verificherebbe lo svolgimento di attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’impresa che attiverebbe l’operatività della clausola ostativa.


Accertamento delle imposte/Transfrontalieri

Dm Economia e Finanze 17 novembre 2020, www.finanze.gov.it 20 novembre 2020
Scambio automatico di informazioni: pubblicate le regole
Sul sito Internet del Mef sono state pubblicate le regole sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri. Il decreto, emanato ai sensi dell’articolo 5, comma 2, Dlgs 30 luglio 2020, n. 100, reca la definizione delle regole tecniche e delle procedure relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione all’agenzia delle Entrate.
L’allegato A contenuto nel decreto contiene esempi di meccanismi di aggiramento della normativa sullo scambio automatico sui conti finanziari ed esempi di meccanismi che utilizzano una struttura offshore opaca.


Violazioni/Transfer pricing

Provvedimento agenzia delle Entrate 23 novembre 2020, www.agenziaentrate.gov.it 23 novembre 2020
Masterfile e Documentazione nazionale ai fini del controllo
Il provvedimento aggiorna la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento (transfer pricing) praticati dalle imprese multinazionali.
Il kit documentale consente di evitare le sanzioni per infedele dichiarazione, in quanto consente di applicare – e, con spirito collaborativo, consente la verifica – i prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese associate.
Il provvedimento è stato predisposto in attuazione delle seguenti disposizioni che prevedono la non applicazione della sanzione stabilita dall’articolo 1, comma 2, Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471: articolo 1, comma 6, Dlgs 471(qualora il contribuente adotti un regime di oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese associate, che permetta il riscontro della conformità al valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati) e articolo 2, comma 4-ter, Dlgs 471 (in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni di cui all’articolo 110, comma 7, del Tuir, da cui derivi la non corretta applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi passivi che eccede il valore normale previste per l’esercizio della ritenuta di cui all’articolo 25, comma 4, Dpr 600/1973, qualora, nel corso dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’amministrazione finanziaria la documentazione indicata in un apposito provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati).
Il Decreto Mef 14 maggio 2018 («Linee guida per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 110 comma 7 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di prezzi di trasferimento»), da cui trae origine il provvedimento in esame, ha definito nuove linee guida sulla disciplina del transfer pricing in seguito alla modifica dell’articolo 110, comma 7, Tuir, operata dall’articolo 59, Dl 50/2017, e sostituisce, quindi, quello emanato il 29 settembre 2010 che aveva fissato le prime regole operative delle disposizioni anti-sanzioni sul transfer pricing.
Nel provvedimento si legge che la documentazione da consegnare in caso di controllo, atta a consentire alle imprese residenti o stabilite nel territorio dello Stato, che si trovino, rispetto a imprese non residenti o alle proprie stabili organizzazioni estere, in una o più delle ipotesi indicate negli articoli 110, comma 7, 152, comma 3, e 168-ter, comma 10, del Tuir, di essere immuni dalle sanzioni, deve essere costituita da: a) un Masterfile, il quale deve contenere informazioni relative al gruppo multinazionale e deve essere articolato in capitoli e paragrafi, ciascuno contenente le informazioni desumibili dalla relativa titolazione (come "struttura organizzativa" "attività svolta" per i capitoli e, ad esempio, "flussi delle operazioni" e "accordi per le prestazioni infragruppo" per i paragrafi), e dalle ulteriori eventuali indicazioni apposte tra parentesi quadre. È consentita la presentazione di più di un Masterfile, qualora il gruppo realizzi attività tra loro diverse e disciplinate da specifiche politiche di prezzi di trasferimento. In sostanza, il Masterfile fornisce una panoramica del business del gruppo multinazionale, inclusa la natura delle operazioni commerciali a livello globale, le politiche generali dei prezzi di trasferimento e l’allocazione a livello globale del reddito e delle attività economiche, per consentire alle amministrazioni fiscali di valutare la presenza di un significativo rischio dei prezzi di trasferimento; b) da una Documentazione nazionale, strutturata analogamente al Masterfile (capitoli, paragrafi e sottoparagrafi). Essa raccoglie le informazioni concernenti le operazioni infragruppo relative all’entità locale, offre, cioè, informazioni più dettagliate relative a specifiche operazioni infragruppo. In pratica, focalizza l’attenzione sui dati concernenti l’analisi dei prezzi di trasferimento relativi a transazioni tra un’impresa associata in un determinato Stato e le imprese correlate in Stati differenti.
Il provvedimento fornisce una dettagliata casistica di titolazioni e il preciso contenuto delle informazioni da mettere a disposizione dell’Amministrazione finanziaria.
Al fine, poi, di rendere meno oneroso l’accesso alle piccole e medie imprese, cioè quelle che realizzano un volume d’affari o ricavi non superiore a 50 milioni di euro per il periodo di imposta cui si riferisce la documentazione sui prezzi di trasferimento, nel provvedimento è previsto che le stesse, a determinate condizioni, possano non aggiornare annualmente taluni dati dell’analisi di comparabilità.


Riscossione/Causale contributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 26 novembre 2020, n. 74/E
Modello F24 (sezione Inps): soppressione causale contributo FOIN
Dall’1 dicembre 2020 non è più in vigore la causale contributo «FOIN» istituita nell’anno 2007. La causale consentiva ai datori di lavoro di versare, tramite il modello F24, le quote di Tfr al Fondinps per quei lavoratori che non hanno espresso la volontà di aderire alla previdenza complementare, nei settori in cui non sono operativi i fondi negoziali previsti dagli accordi o dai contratti collettivi.