Imposte

Aidc Milano: sullo scambio intra Ue di azioni l’Italia limita la neutralità

Il fisco penalizza il conferimento che integra un controllo preesistente

di Marco Piazza e Alessandro Savorana

La discriminazione dello scambio di azioni per integrazione della percentuale di controllo, laddove la normativa interna prevede condizioni restrittive per poter fruire della neutralità fiscale, è stata segnalata alle autorità europee da parte della Commissione per la compatibilità delle norme italiane con il diritto Ue dell’Aidc di Milano.

Oggetto della denuncia, la n. 16, è la normativa italiana sullo scambio di partecipazioni infra-Ue, nella parte in cui l’articolo 178, comma 1, lettera e) del Dpr 917/1986 – come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera d), Dlgs 199 del 2007, di recepimento della direttiva 2009/133/Ce - riconosce il regime di neutralità fiscale allorché s’integri una partecipazione di maggioranza già posseduta a condizione che l’integrazione della partecipazione di controllo avvenga «in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario».

In sostanza vi è disallineamento tra la direttiva 2009/133/Ce e la norma interna di recepimento. La direttiva (articolo 2), ammette in modo incondizionato e sufficientemente chiaro e preciso che la neutralità fiscale sia applicabile allorché una società «acquisisce nel capitale sociale di un’altra società una partecipazione il cui effetto sia quello di conferire la maggioranza dei diritti di voto di questa società o, se dispone già di tale maggioranza, acquisisce un’ulteriore partecipazionne» senza porre, a differenza della norma interna, il vincolo che l’acquisizione dell’ulteriore partecipazione derivi da un obbligo legale o da un vincolo statutario.

Peraltro, la norma italiana limita il regime di neutralità fiscale agli scambi in cui una società residente in Italia o in uno Stato europeo acquisisce il controllo di una società residente in un altro Stato dell’Unione europea, mentre il regime, stante la giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza 19 luglio 2012, nella causa C-48/11), dovrebbe applicarsi anche agli scambi di partecipazioni in cui la società acquirente o la società scambiata siano residenti in uno Stato dello Spazio economico europeo.

La commissione Aidc fa osservare che Il conflitto fra la normativa nazionale e la Direttiva è confermato dalla sentenza della Corte di giustizia Ue. Nella sentenza, che riguarda il caso di conferimento del 19,7% delle partecipazioni di una società di diritto finlandese a una società di diritto norvegese che già deteneva il residuo 80,3% del capitale, la questione non è neppure messa in discussione essendo evidentemente data per scontata l’interpretazione della norma europea.

Viene inoltre messo in evidenza che il Dlgs 199 del 2007 non ha introdotto la locuzione «ovvero incrementi, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo» solo nell’articolo 178 del Testo unico, ma anche nell’articolo 177, commi 1 e 2 che disciplinano gli scambi di partecipazioni nazionali prevedendo:

- per le permute, un regime di neutralità fiscale analogo (anche se non perfettamente identico) a quello previsto dall’articolo 178;

- per i conferimenti, un regime di «realizzo controllato» che consente di evitare o contenere l’emersione di plusvalenze imponibili.

Infine, la Commissione Aidc fa rilevare come lo stesso legislatore italiano fosse perfettamente consapevole del rischio di un conflitto con il diritto dell’Unione europea. Infatti, la «Nota di lettura» n. 59 del settembre 2007 allo schema di Dlgs 199 del 2007 (pagina 5) - dopo aver evidenziato che «l’applicazione della normativa in esame sembra condizionare la neutralità fiscale ai soli casi di incremento dovuto ad obbligo legale o per vincolo statutario, escludendo tutti i casi di incremento volontario delle partecipazioni già possedute» - evidenzia come l’applicazione della neutralità fiscale ai soli casi di obbligo legale o di vincolo statutario possa creare possibili ricadute in termini di minor gettito e/o di maggiori oneri derivanti da procedimenti giurisdizionali nazionali o comunitari.

Articolo tratto dal Sole 24 Ore del 25 febbraio

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