I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 19 al 25 giugno

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini


Iva/Oneri retributivi e previdenziali

Principio di diritto agenzia delle Entrate 19 giugno 2020, n. 7
Personale con contratto di somministrazione a tempo determinato – Rimborso degli oneri retributivi e previdenziali anticipati o sostenuti
Il rimborso degli oneri retributivi e previdenziali relativi alla fornitura di lavoro temporaneo è escluso dalla base imponibile Iva ai sensi dell'articolo 26-bis, legge 196/1997.
L'esclusione opera in modo oggettivo (Rm 11 febbraio 1998, n. 6/E; Rm 27 settembre 1999, n. 146/E) anche nel caso di rimborso dei suddetti oneri effettuato all'impresa fornitrice nell'ambito di un mandato senza rappresentanza.
In altre parole, nell'ipotesi in cui il contratto di somministrazione sia stipulato da un'azienda mandataria che, a sua volta, fornisce il personale alla mandante, le somme richieste a quest'ultima per il sostenimento dei costi relativi alle retribuzioni continueranno a non essere assoggettate ad Iva in forza di quanto disposto dall'articolo 26-bis citato.
L'omologazione oggettiva (ma non anche soggettiva e territoriale; cfr. Rm 27 agosto 2009, n. 242/E) è prevista dall'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, Dpr 633/1972, secondo cui "le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario". La disposizione, che recepisce l'articolo 28, direttiva 2006/112/CE, prevede che vi sia identità della natura oggettiva della prestazione resa o ricevuta dal mandatario con quella ricevuta dal (o resa al) mandante (Corte di Giustizia Ue, sentenza 14 luglio 2011, causa C-464/10), "con la conseguenza che a quest'ultimo si applica il medesimo trattamento, ai fini IVA, che si applica al rapporto tra mandatario e terzo" (Corte di Cassazione, sentenza 23 novembre 2018, n. 30360).
È pacifico il principio espresso. Occorre, però, capire se la disposizione sull'esclusione dalla base imponibile possa ancora essere applicata dato che la Corte unionale ha stabilito – nell'analogo caso del distacco di personale – che l'operazione configura una prestazione di servizi da assoggettare ad Iva, non potendo quindi operare l'esclusione (Corte di Giustizia Ue, sentenza 11 marzo 2020, causa C-94/19).


Agevolazioni/Crediti d'imposta

Provvedimento agenzia delle Entrate 17 giugno 2020
Tax credit vacanze – Modalità attuative
Sono state emanate le disposizioni attuative per la fruizione della misura agevolativa, prevista dall'articolo 176, Dl 34/2020, finalizzata a supportare le famiglie che intendono fare le vacanze nel nostro Paese. Si tratta di un credito fruibile dai nuclei familiari nella misura dell'80% (parametrato sul valore massimo dell'agevolazione oppure sul corrispettivo dovuto, se inferiore) sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% come detrazione d'imposta in dichiarazione.
Lo sconto e la detrazione sono parametrati al bonus: qualora il corrispettivo dovuto fosse inferiore rispetto al bonus, il residuo non potrà essere recuperato in alcun modo.
Per quanto riguarda l'individuazione dei destinatari, sono interessati i nuclei familiari aventi un reddito ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro.
La misura massima dell'agevolazione è pari a 500 euro per i nuclei familiari composti da più di due persone, mentre scende a 300 euro nel caso di nucleo formato da due persone e a 150 euro se vi è una persona solamente.
Lo sconto dell'80% può essere fruito (speso) nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020, per il pagamento dei servizi offerti, esclusivamente in ambito nazionale, dalle imprese turistico-ricettive, dagli agriturismi e dai bed & breakfast: il pagamento deve avvenire in un'unica soluzione e presso un'unica struttura turistica e deve avvenire senza l'ausilio, intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
Il rimanente 20% può essere oggetto di detrazione nel Modello Redditi 2021, esclusivamente dal soggetto intestatario della fattura o documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale (la spesa comparirà anche nell'ambito della dichiarazione precompilata).
In caso di incapienza, l'eventuale parte della detrazione non fruita non può essere riportata a credito, né chiesta a rimborso.
Gli step da seguire sono i seguenti.
Presentazione dell'istanza: uno dei componenti del nucleo familiare, anche prima dell'1 luglio 2020, deve presentare all'Inps (anche per il tramite dei Caf), la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per ottenere il rilascio dell'attestazione ISEE; deve altresì dotarsi di una identità digitale (SPID o Carta di Identità Elettronica) e scaricare l'applicazione per smartphone IO-l'app dei servizi pubblici, gestita da PagoPA SpA ed effettuare il primo accesso.
Richiesta del bonus: a partire dall'1 luglio 2020, uno dei componenti del nucleo richiede il bonus vacanze mediante l'app IO, che oltre a confermare l'importo fruibile visualizza il codice univoco e il codice QR da comunicare all'operatore turistico al momento del pagamento.
Utilizzo del bonus: al momento del pagamento del servizio turistico, uno dei componenti del nucleo familiare (anche diverso dal richiedente) fornisce all'operatore turistico il codice univoco e il QR-code ottenuto dall'app IO. L'operatore turistico ne verifica la validità sul sito dell'agenzia delle Entrate e, in caso di esito positivo, conferma l'applicazione dello sconto.
A fronte dello sconto praticato l'operatore turistico godrà di un credito d'imposta di pari ammontare da utilizzare in compensazione in F24, utilizzando il codice tributo 6915 (istituito con la Risoluzione agenzia delle Entrate 25 giugno 2020, n. 33).
In alternativa, il credito d'imposta potrà essere ceduto anche a soggetti terzi, come ad esempio gli stessi fornitori di beni e servizi dell'impresa, così come gli istituti di credito e gli intermediari finanziari: in questo caso l'operatore turistico dovrà comunicare la cessione totale o parziale del credito d'imposta attraverso un'apposita sezione dell'area riservata del sito dell'agenzia delle Entrate.


Immobili/Locazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 22 giugno 2020, n. 190
Cedolare secca in sede di proroga del contratto di locazione
In caso di proroga del contratto di locazione avente per oggetto un fabbricato di categoria C1, avvenuta nel corso del 2019 (articolo 1, comma 59, legge 145/2018), è possibile applicare la cedolare, anche se il contratto era già in corso al 15 ottobre 2018 (data citata nella disposizione antielusiva secondo cui la possibilità offerta non era applicabile se alla data del 15 ottobre 2018 risultava in essere tra i medesimi soggetti un contratto di locazione per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale); tale possibilità esiste anche per le annualità successive, benché tale opzione non fosse stata esercitata nel corso del 2019 per la prima annualità.
Già con la risposta ad interpello 22 luglio 2019, n. 297 era stato affermato che, se uno dei contratti di locazione dovesse essere scaduto nel corso del 2019, terminando la scadenza naturale prevista nel contratto, il locatore poteva optare per la cedolare secca in sede di eventuale proroga del medesimo contratto di locazione.
Ciò in quanto la proroga va considerata, ai fini dell'opzione della cedolare secca, come se fosse un contratto di locazione stipulato nel corso del 2019. In altri termini, la scadenza naturale del contratto di locazione, in grado di disinnescare la previsione antielusiva, si verifica già al termine del primo periodo di locazione (quindi, ad esempio, al termine dei primi 6 anni nell'ambito un contratto di durata 6+6).
L'agenza ricorda che, nel caso in cui non sia stata esercitata l'opzione in sede di registrazione del contratto, è possibile accedere al regime della cedolare secca per le annualità successive, esercitando l'opzione entro il termine previsto per il versamento dell'imposta di registro dovuta annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno (30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità).
Pertanto, il contribuente che non ha esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca nel corso del 2019, potrà manifestare l'opzione per tale regime, con riferimento alle annualità successive a quella di stipula del contratto di locazione, nei termini e con le modalità richiamate, ossia presentando il relativo modello RLI entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità.
Pertanto, il contratto che poteva beneficiare della cedolare secca non perde tale diritto se nel 2019 non è stata esercitata l'opzione, potendo tale opzione essere esercitata per le annualità successive.

Immobili/Agevolazioni

Consiglio nazionale del notariato, studio 22 giugno 2020, n. 20-2020/T
Detrazioni fiscali riferite agli immobili – Panoramica generale e questioni di interesse notarile
Nel documento in questione sono esaminate: le detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio; le detrazioni per il risparmio energetico; le detrazioni per gli interventi antisismici; le detrazioni per il rifacimento delle facciate; le detrazioni per gli interessi passivi dei mutui.

Immobili/Bonus facciate

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 23 giugno 2020, n. 191
Spese sostenute per lavori di restauro dei balconi e per opere accessorie
Il bonus facciate (detrazione nella misura del 90% introdotta dall'articolo 1, commi 219-223, legge 160/2019) spetta anche sugli interventi di restauro dei balconi senza interventi sulle facciate. Nel novero delle spese agevolabili rientrano pure gli oneri e le opere accessorie che servono per l'esecuzione dei lavori agevolabili, come quelli relativi alla direzione lavori, al coordinamento per la sicurezza e alla sostituzione dei pluviali.
La detraibilità dall'imposta lorda del 90% delle spese documentate, sostenute nell'anno 2020, riguarda gli interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna o rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del Dm 1444/1968. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo da detrarre nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi e non sono previsti limiti massimi di spesa, a differenza delle agevolazioni già presenti in materia.
Viene anche spiegato che, se ricorrono talune condizioni indicate nella normativa (interventi sulle facciate che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma siano anche influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio), le spese relative all'esecuzione di tali opere rientrano nel bonus facciate sempreché siano rispettate i requisiti indicati nel decreto del Mise 26 giugno 2015 (decreto "requisiti minimi") e i valori limite della trasmittanza termica delle strutture opache verticali componenti l'involucro edilizio (indicati nell'Allegato B alla Tabella 2 del decreto Mise 11 marzo 2008).
Ai medesimi fini occorre, altresì, che siano applicate le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti per gli interventi sull'involucro edilizio dal cd. ecobonus e, nel caso di specie quelle indicate negli articoli 4 e 7, Dm 19 febbraio 2007.
La risposta fornita dall'agenzia delle Entrate prende anche in esame la possibilità di ammettere al bonus facciate le spese sostenute nel 2020 per interventi già iniziati nel 2019. Sul punto si evidenzia che nella Cm 2/E/2020 viene rilevato che nella normativa si utilizza la locuzione "spese documentate, sostenute nell'anno 2020", senza altre condizioni volte a circoscrivere l'applicazione del bonus facciate alla data di avvio degli interventi.
Ciò comporta che, ai fini dell'imputazione delle spese stesse, occorre fare riferimento, per le persone fisiche, compresi i professionisti, e per gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.
Così, ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 sia nel 2020, consentirà la fruizione del bonus facciate solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020.
Inoltre, ai fini dell'imputazione al periodo d'imposta, per le spese relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici rileva la data del bonifico effettuato dal condomìnio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condòmino.
Sempre a titolo esemplificativo, nel caso di bonifico eseguito dal condomìnio nel 2019, le rate versate dal condòmino nel 2020 non danno diritto al bonus facciate; diversamente, nel caso di bonifico effettuato dal condomìnio nel 2020, le rate versate dal condòmino nel 2019, nel 2020 o nel 2021 (prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020) danno diritto al bonus facciate.
Riguardo, infine, alla modalità di compilazione del bonifico da utilizzare per il pagamento delle spese, si ribadisce che è necessario che il bonifico sia quello "parlante", riportando tutti i dati necessari a tal fine (il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato), onde consentire a banche e Poste Italiane spa di operare la ritenuta d'acconto a carico del beneficiario del pagamento (articolo 25, Dl 78/2010).
È possibile utilizzare, anche per il bonus facciate, i bonifici già predisposti dagli istituti bancari e postali ai fini del cd. ecobonus (articolo 14, Dl 63/2013) ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis del Tuir), indicando, qualora possibile, come causale, gli estremi della legge 160/2019.
L'agevolazione viene comunque riconosciuta, nel caso in cui, non sia possibile riportare i predetti riferimenti normativi (perché, ad esempio, non è possibile modificare la causale che indica, invece, i riferimenti normativi della detrazione per interventi di recupero edilizio o del cd. ecobonus), e nel rispetto da parte degli istituti bancari o postali dell'obbligo di operare la ritenuta.


Redditi di impresa/Liberalità

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 22 giugno 2020, n. 189
Contributi ricevuti da una fondazione operante in un settore commerciale
Nel documento viene analizzato il trattamento ai fini delle imposte dirette dei contributi ricevuti da una fondazione, e provenienti dalla propria partecipante (che ha appositamente assunto una delibera di copertura dei costi sostenuti dalla fondazione partecipata, affinché questa risulti con bilancio in pareggio), finalizzati a sostenere l'implementazione di una nuova attività della fondazione per farla diventare ente non commerciale del Terzo settore.
La fondazione, al momento, opera in un settore avente natura commerciale e quindi si qualifica come ente commerciale ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera b), del Tuir.
La disposizione teoricamente applicabile si rinviene nell'articolo 88, comma 4, del Tuir, operante anche per enti diversi dalle società. Però, osserva l'agenzia, la norma correla la non imponibilità delle erogazioni fatte dai soci (nella fattispecie, da parte dei fondatori) limitatamente agli apporti effettuati in forma di versamenti a fondo perduto o in conto capitale. Diverso è invece il trattamento da riservare alle liberalità e ai contributi finalizzati a sostenere l'attività commerciale, coprendo i costi di esercizio o di acquisto di beni strumentali o altri costi: in questo caso gli importi in questione devono essere considerati sopravvenienze attive, da assoggettare ad imposizione ai sensi della previsione dell'articolo 88, comma 3, lettera b), del Tuir, a prescindere dai soggetti che li erogano (compresi, quindi, i soci o i partecipanti ad un ente). Questo indirizzo interpretativo trova conferma nella contabilità della fondazione che, correttamente, ha rappresentato gli introiti in esame tra i proventi d'esercizio.


Accertamento delle imposte/Accertamento con adesione

Circolare agenzia delle Entrate 22 giugno 2020, n. 17/E
Avvisi di accertamento – Definizione con adesione – Obbligo di invito al contraddittorio
Il documento fornisce i primi chiarimenti relativi all'invito al contraddittorio di cui all'articolo 5-ter, Dlgs 218/1997 in vista dell'obbligatorietà, a partire dagli avvisi di accertamento emessi (datati e sottoscritti dal titolare dell'Ufficio o da un suo delegato) dall' 1 luglio 2020 (vedasi il comma 2).
La norma (introdotta circa un anno fa dal Dl 30 aprile 2019, n. 34) dispone che, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, l'Ufficio debba notificare al contribuente l'invito di cui all'articolo 5, Dlgs 218/1997, strumentale alla definizione mediante adesione (in tal modo, l'eventuale successiva richiesta di accertamento con adesione da parte del contribuente non sospende per i 90 giorni successivi i termini per la proposizione del ricorso; cfr. articolo 6, comma 2, Dlgs 218/1997).
Il contribuente può non presentarsi per l'incontro, ma se lo fa l'Ufficio dovrà emettere l'avviso di accertamento che, a pena di nullità, contenga una motivazione rafforzata, dovendo l'Ufficio spiegare le ragioni per cui ha disatteso le doglianze del contribuente.
La violazione dell'obbligo del contraddittorio conduce alla nullità dell'atto emesso, fatto salvo l'obbligo di fornire la cd. "prova di resistenza" da parte del contribuente (questi deve fornire la prova che l'omissione del contraddittorio gli ha impedito di far emergere elementi o circostanze puntuali e non «del tutto vacui e, dunque, non puramente fittizi o strumentali», che avrebbero potuto indurre l'Ufficio, in concreto, a valutare diversamente gli elementi istruttori a sua disposizione).
Non vi è obbligo del contraddittorio preventivo per una serie di atti, tra i quali: gli avvisi di accertamento parziali ai sensi dell'articolo 41-bis, Dpr 600/1973 e dell'articolo 54, Dpr 633/1972, in cui vi rientrano, secondo l'agenzia, anche gli avvisi di accertamento basati sul metodo induttivo/presuntivo (ma la circolare invita gli Uffici ad attivarlo ogni qual volta si debba giungere ad una "determinazione della pretesa basata su elementi presuntivi"); gli atti emessi nelle ipotesi di particolare urgenza (es. presenza di fondato pericolo della riscossione, come nel caso di ipotesi di reato tributario). In tali ipotesi, però, l'avviso d'accertamento dovrà indicare le ragioni legittimanti l'urgenza o il fondato pericolo; gli atti emessi a seguito di verifica in loco, posto che in tal caso opera la specifica tutela fornita dall'articolo 12, comma 7, legge 212/2000, che consente la presentazione di memorie difensive (anche in tali casi, osserva la circolare in commento, è sempre opportuno che l'Ufficio attivi il contraddittorio al fine di addivenire quanto più possibile alla corretta individuazione della pretesa tributaria); gli accertamenti per l'emissione dei quali già la legge prevede la partecipazione del contribuente alla formazione dell'atto, come quelli basati sugli studi di settore (articolo 10, legge 146/1998), sull'omissione della comunicazione dei dati ai fini ISA (articolo 9-bis, comma 16, Dl 50/2017), gli accertamenti sintetici (articolo 38, comma 4, Dpr 600/1973) e gli accertamenti sull'abuso del diritto (articolo 10-bis, commi 6 e 7, legge 212/2000).
Secondo una (non convincente) interpretazione dell'agenzia delle Entrate l'invito risulta obbligatorio solo per i tributi ricompresi nel Capo II del Dlgs 218/1997, ossia per le imposte sui redditi e per l'Iva (oltre alle imposte che rinvia alla disciplina di detti tributi per l'accertamento, la riscossione e la liquidazione, come relative addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, Ivie e Ivafe; cfr. Cm 235/1997, paragrafo 1.2), restando invece escluse dalla novità le altre imposte, come l'imposta di registro, l'imposta sulle successioni e donazioni e le imposte ipotecarie e catastali.
Infine, a prescindere dall'obbligatorietà o facoltatività del contraddittorio preventivo, qualora tra la data di comparizione indicata nell'invito e quella di decadenza del potere di accertamento intercorrano meno di 90 giorni, il termine per la notificazione dell'atto impositivo viene automaticamente prorogato di 120 giorni, in deroga all'articolo 3, legge 212/2000 (articolo 5, comma 3-bis, Dlgs 218/1997).


Locazione/Indici Istat

Comunicato Istat, GU 23 giugno 2020, n. 157
Indice dei prezzi al consumo di maggio 2020
L'indice dei prezzi al consumo relativo al mese di maggio 2020 è pari a 102,30.
La variazione percentuale rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente è -0,4, mentre la variazione percentuale rispetto al corrispondente periodo di 2 anni precedenti è 0,3.


Società/Start-up

Circolare ministero Sviluppo economico 19 giugno 2020, n. 3724/C
Start-up innovative – Iscrizione al registro delle imprese
Il documento illustra le novità introdotte dal Dl 34/2020 (cd. decreto "Rilancio") relative alle start-up e Pmi innovative.
Tra l'altro, la circolare, diretta alle Camere di commercio, illustra le novità introdotte dall'articolo 38, comma 5, Dl 34/2020, in tema di durata dell'iscrizione alla sezione speciale delle start-up innovative e degli effetti rispetto alle policy ministeriali in materia ed agli aspetti fiscali connessi all'iscrizione al registro delle imprese.
Vengono altresì allegate una pubblicazione ragionata ed ipertestuale dei pareri in materia di start-up e Pmi innovative resi negli ultimi anni.


Lavoro/Regolarizzazione

Dl 16 giugno 2020, n. 52, GU 16 giugno 2020, n. 151
Trattamento di integrazione salariale, reddito di emergenza ed emersione di rapporti di lavoro – Proroga di termini
Il termine per la presentazione delle domande del reddito di emergenza è stato prorogato al 31 luglio 2020 (articolo 2), in deroga a quanto stabilito dal Decreto "Rilancio", che aveva fissato la scadenza al 30 giugno 2020.