Aiuti di Stato per il Covid: limite a 1,8 milioni ed estensione al 31 dicembre 2021
La Commissione europea, raccogliendo le diffuse istanze provenienti dal mondo economico e politico, è intervenuta estendendo durata e massimali del temporary framework ormai inadeguati al perdurare della crisi sanitaria ed economica.
Il 28 gennaio è stato infatti deciso di prorogare, fino al 31 dicembre 2021 (dal 30 giugno 2021), il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato adottato il 19 marzo 2020 per sostenere l’economia della Comunità nel contesto della grave crisi economica da Covid-19 e, al contempo, di aumentare i massimali degli aiuti di Stato da 800mila a 1,8 milioni euro di cui alla Sezione 3.1.
Il nuovo limite si applica alla generalità delle imprese della Ue con l’eccezione di alcuni settori quali agricoltura e pesca per i quali vengono comunque previsti incrementi degli aiuti massimi concedibili:
• per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli il limite passa da 100mila a 225mila euro;
• per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura il limite viene elevato da 120mila a 270mila euro.
Viene inoltre elevato il massimale da 3 a 10 milioni di euro indicato nella sezione 3.12 che uno Stato può destinare alla contribuzione di costi fissi (che non siano coperti dalle entrate) sostenuti dalle imprese particolarmente colpite dalla crisi con perdite di fatturato di almeno il 30 % (rispetto al 2019).
La nuova proroga, valida fino alla fine del 2021, rileva per tutte le misure previste nel quadro temporaneo, comprese le misure di ricapitalizzazione per cui il termine precedente era fissato al 30 settembre 2021.
I limiti degli interventi del quadro temporaneo restano cumulabili con gli aiuti “de minimis” che operano fino a 200.000 euro nell’arco di un triennio.
Viene inoltre concessa la possibilità agli Stati membri di convertire, fino al 31 dicembre 2022, gli strumenti rimborsabili concessi nell’ambito del quadro (garanzie, prestiti o anticipi rimborsabili) in altre forme di aiuto, quali le sovvenzioni a fondo perduto, sempre nei limiti dei massimali del Temporary framework.
La notizia apre la possibilità alle numerose imprese italiane che avevano superato il limite massimo degli 800 mila euro di utilizzare i contributi ricevuti (o di evitare di doverne effettuare il rimborso) oppure di fruire di esenzioni e crediti di imposta concessigli.
Tra queste, una casistica ampiamente diffusa, riguarda i contribuenti che hanno sforato il limite di 800 mila euro principalmente per effetto degli elevati importi della cancellazione di saldo Irap 2019 e 1° acconto 2020. Per queste imprese il legislatore era intervenuto, da ultimo con il Dl 157/2020, differendo al 30 aprile 2021 i termini per il versamento, senza sanzioni e interesse, dell’eventuale splafonamento rispetto al limite di 800 mila.
L’articolo 24 del Dl 34/2020 (Decreto Rilancio) aveva infatti previsto, per le imprese (e professionisti) con ricavi non superiori a 250 milioni di euro, la cancellazione del saldo dell’Irap relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e della prima rata dell’acconto per il periodo successivo.
L’agevolazione era concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e “successive modifiche”.
Proprio il riferimento alle modifiche successive porta con sé l’automatico adeguamento al nuovo massimale di 1,8 milioni di euro ed amplia quindi il numero di imprese che potranno trovare pieno ristoro con i nuovi limiti del quadro temporaneo.
Al contempo, il perdurare della crisi economica e l’ampia gamma di aiuti Covid introdotti e prorogati dal legislatore (tra quelle di importo più significativo, oltre alla cancellazione dell’Irap, va considerato anche il tax credit locazioni) determina il superamento per molte imprese anche del nuovo limite di 1,8 milioni. Ciò anche in considerazione dell’interpretazione data dalla Circolare del 18 giugno 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri che riconduce i limiti del Temporary framework al gruppo e non alla singola impresa.
In quest’ottica assume ancora più importanza la possibilità di “trasferire” alcuni aiuti Covid dal plafond della Sezione 3.1 a quello più capiente della Sezione 3.12 ulteriormente incrementato a 10 milioni di euro.
Tale possibilità, preannunciata a novembre dal sottosegretario all’Economia Alessio Villarosa, richiede il rispetto dei requisiti richiesti dalla norma e si ritiene che possa riguardare il tax credit locazioni in quanto trattasi di «sostegno a costi fissi» in favore di imprese che «subiscono, durante il periodo ammissibile, un calo del fatturato di almeno il 30 % rispetto allo stesso periodo del 2019».
Più difficile invece poter ricondurre la cancellazione Irap alla sezione 3.12 considerato che la stessa non è direttamente correlata a costi fissi ed è riconosciuta anche in carenza di calo del fatturato.
Su questi punti sarebbe opportuno che l’Amministrazione fornisse una bussola agli operatori e, magari, ritornasse sull’interpretazione che il limite vada applicato a livello di gruppo; interpretazione che potrebbe non essere stata recepita univocamente in ambito comunitario.