Imposte

Confermate le esenzioni Imu per i terreni agricoli

Restano inclusi i casi particolari dei pensionati e dei soci di società di persona

di Gian Paolo Tosoni

Un appuntamento tranquillo quello del 16 dicembre per il saldo Imu sui terreni agricoli per l’anno 2020, o meglio per il secondo semestre. Le esenzioni dal pagamento dell’imposta per i casi particolari dei pensionati, e dei soci di società di persone, hanno trovato conferma con le norme interpretative contenute nell’articolo 78 bis del Dl 104/20. Il versamento a saldo per i terreni è dovuto dai soggetti titolari di un diritto reale sul terreno non in possesso delle qualifiche professionali che garantirebbero l’esenzione. La base imponibile si determina rivalutando il reddito dominicale del 25% moltiplicando il risultato per 135. L’aliquota da verificare nel prospetto pubblicato nel sito del dipartimento delle Finanze è compresa tra 0,76 e 1,06 per cento. L’aliquota non ha subito variazioni per effetto dell’accorpamento della Tasi che sui terreni agricoli non era dovuta.

Per i terreni agricoli sono importanti le esenzioni, prima fra tutte quella dei terreni montani e di collina rilevabili dalla circolare 9/93 del ministero delle Finanze. Questa esenzione è oggettiva e non dipende dal soggetto passivo.

Di minore impatto la esenzione dei terreni situati nelle isole minori( isole Eolie, Lampedusa e così via) e quelli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

L’esenzione vera dal pagamento dell’Imu è quella che spetta ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (Iap, Dlgs 99/2004, articolo 1), iscritti nella previdenza agricola per i terreni dagli stessi posseduti e condotti. La conduzione deve essere diretta anche se non necessariamente il proprietario deve essere titolare della partita Iva. Infatti la conduttrice può essere una società di persone, ma se il socio in possesso della qualifica di Iap o coltivatore diretto in quanto socio della società, sussiste l’esenzione. Se il conduttore è una società di capitali il socio proprietario del terreno che ha concesso in conduzione il terreno alla società, non usufruisce della esenzione in quanto l’articolo 9 del Dlgs 228/01 limita l’agevolazione ai soci di società di persone.

L’esenzione scatta anche se il soggetto passivo è semplicemente coadiuvante del titolare della impresa agricola. Si pensi al caso di un genitore usufruttuario del terreno agricolo la cui conduzione è esercitata dal figlio. Se il genitore è iscritto nella gestione previdenziale agricola come coadiuvante coltivatore diretto del figlio l’Imu non è dovuta anche se pensionato; invece se il padre si è cancellato dagli elenchi previdenziali l’imposta è dovuta.

I pensionati possono usufruire della esenzione da Imu se conducono direttamente il terreno come titolari dell’impresa o coadiuvanti della impresa diretto coltivatrice, o soci di società di persone, alla condizione che siano iscritti nella gestione previdenziale agricola. Non rileva che per effetto del raggiungimento della pensione tali soggetti usufruiscono di una riduzione dell’ammontare dei contributi.

La esenzione da Imu compete inoltre alle società proprietarie di terreni purché siano in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (articolo 1 del Dlgs 99/04) se sono proprietarie dei terreni e li conducano direttamente come previsto dal comma 758 della legge 160/19.

L’imu è dovuta dal 2020 anche sui fabbricati rurali strumentali ed in questo caso la aliquota non può superare lo 0,1% dovuta tutta al comune; per quanto riguarda le costruzioni utilizzate direttamente per le attività agrituristiche c’è l’esonero (articolo 78 del Dl 104/20). I fabbricati rurali strumentali generalmente sono iscritti nella categoria D10, oppure dispongono della annotazione di ruralità in catasto.

In occasione del saldo del secondo semestre 2020 alcuni proprietari di terreni possono avere contezza di non essere tenuti al pagamento dell’imposta a seguito della emanazione delle norme interpretative favorevoli intervenute con il decreto di agosto (esempio pensionati).

L’eventuale versamento effettuato per il primo semestre può essere compensato se risulta altra imposta a debito oppure occorre fare istanza di rimborso.

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