Imposte

Il «realizzo» limitato alle plusvalenze blinda la determinazione del reddito

Solleva qualche perplessità l’orientamento restrittivo dell’agenzia delle Entrate. Secondo il dettato normativo infatti rientrano anche le componenti negative

di Paolo Meneghetti

Focus dell’agenzia delle Entrate sul conferimento di partecipazioni. Sono numerosi gli interventi interpretativi ufficiali che sono stati redatti in questi ultimi tempi, anche a seguito delle modifiche introdotte dal Dl 34/19 che ha ampliato la casistica del cosiddetto realizzo controllato, disciplinato dall’articolo 177, comma 2 del Tuir.

Il quadro regolamentare

Partiamo proprio da questo articolo del Tuir per mettere in evidenza la caratteristica, per così dire agevolativa, che è insita in tale norma: quando viene eseguito un conferimento di partecipazione, in linea generale, il valore della medesima viene determinato, ai fini fiscali, dall’articolo 9 del Tuir, cioè il valore normale.

Ciò equivale a dire che il valore del conferimento di partecipazione, indicato in atto dalle parti, è sempre sindacabile dalla agenzia delle Entrate che potrebbe aumentarlo, generando così maggior imponibile tassabile sul conferente. Proprio per tale motivo il contenuto dell’articolo 177, comma 2 del Tuir, che di fatto, verificandosi certe condizioni sottrae alle Entrate il potere di contestare il valore conferito, è definibile come una sorta di agevolazione, nel senso che le parti (conferente e conferitario) fissano un valore di conferimento che diviene insindacabile e quindi è eliminato il timore di incremento di imponibile in capo al conferente. La condizione affinché si applichi questa norma è che tramite il conferimento la conferitaria acquisisca il controllo della società le cui partecipazioni sono scambiate (comma 2), oppure che il conferimento, come statuisce il comma 2-bis sempre dell’articolo 177 del Tuir, abbia come oggetto partecipazione qualificate (concetto che per le società non quotate significa superiori al 20% rispetto ai diritti di voto o al 25% rispetto al capitale).

Il conferimento minusvalente

Il primo intervento dell’Agenzia è il principio di diritto n. 10 del 28 luglio 2020 sul tema del conferimento di partecipazioni dal quale emergono non plusvalenze bensì minusvalenze. Ipotizziamo che Tizio detenga una partecipazione del 90% in Alfa Srl acquistata al prezzo di 100 che viene conferita in Beta Spa, la quale aumenta il patrimonio netto di 80. Il criterio del “realizzo controllato” significherebbe che l’agenzia delle Entrate non potrebbe sindacare il prezzo di conferimento e che quindi in capo a Tizio emerge una minusvalenza fiscalmente rilevante di 20. Proprio questa conclusione viene rigettata nel principio di diritto citato, nel quale si afferma che la regola del “realizzo controllato”, si applica solo in presenza di plusvalenze e non di minusvalenze. La tesi viene supportata citando la relazione illustrativa dell’articolo 5 dell’abrogato Dlgs 358/1997, il cui testo è stato trasfuso nell’articolo 177, comma 2 del Tuir, in cui si diceva: «Con il comma 2, vista la difficoltà di stabilire la continuità dei costi tra il conferente ed il conferitario, si è esteso agli scambi di azioni o quote il meccanismo di determinazione della plusvalenza basato sul valore iscritto dalla conferitaria». La citazione del termine “plusvalenza” è ritenuta sufficiente per affermare che laddove emergano minusvalenze si applica il valore normale ex articolo 9 del Tuir, il che potrebbe portare alla formazione di imponibile per il conferente stesso.

La «determinazione del reddito»

La tesi delle Entrate non convince, poiché a fronte di questa argomentazione ve ne è una certamente più solida che porta alla conclusione contraria. Tale argomentazione poggia sul dato testuale dell’articolo 177, comma 2 del Tuir , in cui si afferma che il criterio del realizzo controllato è funzionale alla «determinazione del reddito del conferente». In questa locuzione vi è il concetto di reddito che comprende sia i componenti positivi (plusvalenze) sia quelli negativi (minusvalenze).

Ciò è confermato indirettamente da un altro riferimento testuale, cioè l’articolo 175 del Tuir in cui si affronta lo stesso tema del conferimento di partecipazioni ma in questo caso con un conferente che agisce necessariamente quale imprenditore. Ebbene nell’articolo 175 del Tuir si afferma esplicitamente: «Ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 86» e tale ultima norma richiama espressamente il concetto di plusvalenza. In questo contesto si può affermare che la disposizione si applica solo in presenza di plusvalenze, ma ciò in quanto il legislatore ha citato esplicitamente il solo componente positivo. Laddove, invece , sia stato citato, più genericamente il concetto di “reddito” si dovrebbe concludere che il criterio del realizzo controllato si applica sia in presenza di minusvalenze sia in presenza di plusvalenze.

I CASI PRATICI

Conferimento con plusvalenza

LA QUESTIONE

Mario Rossi detiene da 5 anni il 90% di Alfa Srl che ha acquistato al corrispettivo pagato di 100.000 euro. Ora conferisce tale partecipazione a Beta Srl , la quale intende cederla immediatamente dopo a Gamma Spa. Si può ritenere neutrale l’operazione e quindi concludere che ai fini del periodo di detenzione minima della partecipazione, Beta eredita la detenzione maturata da Rossi?

LA SOLUZIONE

La risposta è negativa . Il conferimento di partecipazioni può tradursi in una operazione in cui non emerge alcuna plusvalenza ma mai in una operazione neutrale. È sempre una operazione realizzativa da cui consegue che per soddisfare il requisito della detenzione minima ai fini Pex , la conferitaria dovrà attendere un anno prima di cedere, a sua volta, la partecipazione.

Cessione di quota non qualificata

LA QUESTIONE

Carlo Verdi detiene il 15% della partecipazioni in Gamma Srl. Intende conferire dette quote a Delta Srl la quale detiene già il 40% del capitale sociale di Gamma Srl. Dal momento che viene conferita una partecipazione che non presenta il requisito della qualificazione , si ritiene non applicabile il regime del realizzo controllato. È corretto?

LA SOLUZIONE

No, non è corretto. È vero che il conferimento non presenta i requisiti della partecipazione qualificata ma non bisogna dimenticare che la conferitaria possiede già una partecipazione rilevante nella società scambiata e che sommando la partecipazione che viene conferita acquisisce il controllo di diritto di Gamma Srl. Si applica quindi il regime del realizzo controllato ex art. 177, comma 2 Tuir.

Conferimento di partecipazione estera

LA QUESTIONE

Luigi Bianchi ha da tempo costituito una società di capitali in Romania, detenendo il 100% delle partecipazioni.
Ora intende conferire tale partecipazione di controllo
ad una costituenda società Italiana che presenta un capitale uguale al valore fiscale della partecipazione detenuta da Bianchi. L’operazione avviene in regime di realizzo controllato?

LA SOLUZIONE

La risposta è negativa, almeno se si vuole seguire l’indirizzo proposto dalle Entrate con la risoluzione 43/17. Il provvedimento sostiene che per applicare il regime del realizzo controllato serve che sia il conferente , sia la conferitaria, sia la società le cui partecipazioni sono scambiate siano soggetti residenti.

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