Imposte

Tax credit affitti, restano i nodi sull’utilizzo in caso di cessione

Anche se gli importi sono accettati a gennaio le compensazioni con F24 nel 2021 sono bloccate

di Gianluca Dan e Gian Paolo Ranocchi

Regole di utilizzo del tax credit locazioni da parte cessionario solo parzialmente chiarite nel corso di Telefisco. Tra le risposte dell’Agenzia spicca quella relativa al superamento dell’obbligo di pagamento nel 2020 per fruire del bonus (comma 5 dell’articolo 28 del dl Rilancio) oppure quella sulle modalità di utilizzo del credito in caso di cessione dello stesso ex articolo 122 del dl Rilancio.

Al riguardo, non sono ancora di facile interpretazione le regole di utilizzo dei crediti ceduti che dopo essere stati accettati dai cessionari risultano non ancora utilizzati al 31 dicembre 2020 o che addirittura sono stati accettati nel 2021 in quanto le comunicazioni di cessione sono state inviate a ridosso del 31 dicembre dello scorso anno. Vediamo perché.

Il punto 4.3 del provvedimento del 1° luglio 2020 di approvazione del modello di comunicazione per la cessione del tax credit, stabilisce che la quota dei crediti d’imposta ceduti e non utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta (articolo 122, comma 3 del Dl 34 del 2020).

I chiarimenti a Telefisco
L’Agenzia nel corso di Telefisco ha chiarito che il cessionario, che ha comunicato l’accettazione entro il 31 dicembre 2020 dal proprio cassetto fiscale, può comunque utilizzare il credito d’imposta acquistato in compensazione delle imposte sui redditi a saldo, relative al 2020, emergenti dalla propria dichiarazione dei redditi.

In pratica, quindi, mentre l’utilizzo del credito in compensazione con il modello F24 può avvenire orizzontalmente da parte del cessionario solo fino al 31 dicembre dell’anno di cessione, l’eventuale eccedenza di credito può comunque essere utilizzata dal cessionario nella propria dichiarazione dei redditi relativa all’anno di cessione, ma solo fino a concorrenza del saldo dell’imposta dichiarativa dovuta per lo stesso anno (in questo senso anche la circolare 14/E/2020).

Cessioni comunicate nel 2020 ma accettate nel 2021
Sono stati evidenziati dai lettori anche molti casi in cui la cessione del credito è stata comunicata dal cedente nel 2020, ma l’accettazione da parte del cessionario è avvenuta nel 2021. In questi casi, in base al dato letterale del provvedimento, sembra che il credito si debba considerare ceduto nel 2020 con le relative limitazioni nell’utilizzo del credito. È una soluzione, però, che andrebbe meglio valutata. Si dovrebbe, infatti, considerare come momento di perfezionamento della cessione l’accettazione del credito da parte del cessionario e non solo quello di comunicazione da parte del cedente.

A supporto di questa interpretazione, la risoluzione 39/E/2020 che ha istituito i codici tributo e riguardo all’utilizzo da parte del cessionario prevede che venga indicato nel campo «anno di riferimento» del modello F24 l’anno in cui è stata accettata la prima cessione del credito (2020 oppure 2021), riportato anche nel “cassetto fiscale” accessibile dall’area riservata del sito delle Entrate, nella sezione che espone i crediti utilizzabili in compensazione dal cessionario.

Anche da punto di vista civilistico, il contratto di cessione del credito ha natura bilaterale per cui per il relativo perfezionamento occorre il consenso di entrambe le parti (cedente e cessionario), mentre è irrilevante l’accettazione del debitore ceduto. Questa soluzione aprirebbe a un utilizzo temporalmente più ampio del credito da parte del cessionario.

L’uso del tax credit a cascata
Un caso particolare di cessione del tax credit è quello al locatore o al concedente: la norma richiede che vi sia l’accettazione di quest’ultimo e che debba comunque essere corrisposta la differenza tra canone dovuto e credito di imposta. In altri termini viene monetizzato il bonus che diventa parte del canone di locazione: esemplificando in ipotesi di un canone mensile di 1.000 euro con credito d’imposta di 600 euro è possibile cedere i 600 euro in conto prezzo al locatore purché venga pagato il residuo canone di 400 euro.

Ci si chiede, a questo punto, se sia possibile un utilizzo del tax credit a cascata, in presenza di tutte le condizioni richieste dalla norma: se il conduttore ha pagato interamente, ad esempio, il mese di marzo per 1.000 euro matura un Tcl di 600 euro che potrebbe essere utilizzato direttamente dal conduttore, ceduto a terzi o ceduto allo stesso locatore per “pagare” i 400 euro del mese di aprile, rigenerando un credito di 600 e così via per i mesi a seguire.

I CHIARIMENTI IN SINTESI

I canoni posticipati / tempi di pagamento
La risposta interpello n. 440/2020 ha chiarito che il Tcl compete anche se il pagamento dei canoni agevolabili è avvenuto anticipatamente nel corso del 2019. Le Entrate confermano la regola che, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla norma, il pagamento dei canoni posticipati nel corso del 2021 da diritto all’agevolazione con possibilità di utilizzo del Tcl successivamente all’avvenuto pagamento. Per la dimostrazione dell’avvenuto pagamento deve essere conservato il relativo documento contabile con quietanza di pagamento.

I crediti ceduti / le compensazioni
Il tax credit locazioni accettato entro il 31 dicembre 2020 poteva essere utilizzato dal cessionario in compensazione orizzontale in F24 e, per la parte non utilizzata, sarà utilizzabile in sede di dichiarazione dei redditi per compensare il debito d'imposta a saldo del 2020. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può però essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. In alternativa all'utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti.

La platea estesa / gli effetti del Ristori
L’articolo 8 del decreto legge Ristori prevede che il Tcl spetta per i mesi di ottobre, novembre e dicembre alle «imprese» operanti nei settori di cui ai codici Ateco riportati nell’allegato 1 al decreto. Interpretando
letteralmente la norma che si riferisce alle imprese sembrano escluse alcune attività che possono essere svolte nella forma del lavoro autonomo e gli enti non commerciali che, in presenza dei requisiti richiesti dalla norma potevano usufruire del Tcl per i mesi da marzo
a giugno.

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