Controlli e liti

Udienza cartolare anche per il processo tributario

Emendamento del Mef al Dl Agosto

di Marcello De Vito

Udienza cartolare anche per il processo tributario nonostante la ferma opposizione degli avvocati tributaristi e dei dottori commercialisti. È l’effetto dell’emendamento al disegno di legge di conversio’ne del decreto n.104/2020 (decreto “agosto”), in scadenza il prossimo 13 ottobre 2020. L’emendamento prevede, anche per il processo tributario, una disciplina simile a quella prevista dall’articolo 221 del decreto “Rilancio” per la materia civile e penale. Ma andiamo per gradi.

L’emendamento
La disposizione non estende l’applicazione dell’articolo 221 al processo tributario, bensì inserisce una norma specifica, l’articolo 38-bis al decreto “agosto”, avente (incomprensibilmente) un più ampio spazio temporale di applicazione (31 dicembre 2020) rispetto a quello previsto per i processi civili e penali (31 ottobre 2020). L’emendamento dispone che fino al 31 dicembre 2020 nel processo tributario il giudice può disporre che le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori siano sostituite dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l’udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento e in tal caso il giudice provvede entro i successivi cinque giorni.

La contrarietà di avvocati e commercialisti
All’udienza “cartolare” tributaria si oppongono fermamente gli avvocati tributaristi e i dottori commercialisti, i quali i giorni scorsi hanno formulato mozioni congiunte al Cpgt.L’opposizione affonda le proprie radici nella peculiarità del processo tributario e nella conseguente inopportunità di estendere a tale materia la disciplina vigente in materia civile. Il processo civile, infatti, conosce le udienze istruttorie nell'ambito delle quali si acquisiscono prove e informazioni utili ai fini della successiva fase decisoria. Al termine della fase istruttoria, si svolge l'udienza di precisazione delle conclusioni nella quale le parti formulano in maniera definitiva le rispettive conclusioni, ossia le diverse istanze, tenendo in considerazione tutti gli elementi emersi nel corso della fase di raccolta delle prove. Quest’ultima udienza, quindi, ben può essere sostituita dalla presentazione di note scritte contenenti le conclusioni delle parti. Nel processo tributario, invece, non esistono udienze istruttorie e, quindi, l'udienza di trattazione della causa costituisce il momento centrale del giudizio. Essa, infatti, rappresenta l'unico momento in cui il contribuente ha la possibilità di interloquire con il giudice per esporre le proprie ragioni difensive. Ciò fa comprendere perché, nonostante l’articolo 33 del D.Lgs. 546/92 preveda che nel processo tributario la controversia è trattata in camera di consiglio salvo presentazione di istanza di trattazione in udienza pubblica di una delle parti, tutti i difensori formulano quest’ultima istanza.

I rischi sui contribuenti
In ultima analisi, i rischi maggiori ricadono sui contribuenti (società e lavoratori autonomi) che saranno privati del momento più significativo per contrastare la pretesa tributaria, sottolineare l’assenza di prove a carico offerte del Fisco e la presenza di prove a discarico offerte dai contribuenti stessi. Non appare, poi, perfettamente chiaro quale possa essere il contenuto nel processo tributario delle «note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni», atteso che le conclusioni sono già contenute nel ricorso introduttivo del giudizio. In pratica si tratterà di un rinvio alle domande formulate con il ricorso. Per questi motivi, secondo gli avvocati tributaristi e i commercialisti, non è accettabile la sostituzione dell’udienza di trattazione con il deposito telematico di note scritte. Mal si comprende, poi, perché nel processo civile e penale la fine della fase emergenziale è fissata per il 31 ottobre 2020, mentre per il processo tributario tale fase finirà il 31 dicembre 2020. Inoltre, in considerazione del fatto che l’emendamento troverà residenza nel DDL di conversione in scadenza il prossimo 13 ottobre, si avrà una fase di udienza «in presenza scaglionata» sino al 13 ottobre 2020 e poi l’udienza “cartolare”, salvo rinvii, da quest'ultima data sino al 31 dicembre 2020.

L’istanza di trattazione orale
Ciascuna parte, tuttavia, avrà facoltà di formulare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di sostituzione dell’udienza con il deposito di note scritte. L’emendamento prevede che, in tal caso, il giudice debba pronunciarsi entro i successivi 5 giorni. Il giudice può sia rigettare l’istanza e procedere con l'udienza “cartolare”, sia accogliere tale istanza. In quest’ultimo caso, nella prassi del processo civile, i giudici, anche per comprensibili motivi di responsabilità, rinviano l'udienza a una data successiva al 31 ottobre 2020. Quindi, se nel processo tributario prevarrà una prassi analoga a quella dell’istanza di pubblica udienza, i difensori formuleranno l’istanza di trattazione orale, con l’effetto di rinviare per mesi le cause e di provocare un sostanziale congelamento della giustizia tributaria.


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