Imposte

Dac 6, gli obblighi di comunicazione (ripetuta) possono riguardare anche gli aggiustamenti per il transfer pricing

Le ricadute operative della risoluzione 78/E/2021

Con la risoluzione 78/E, del 31 dicembre 2021, l’Agenzia prende posizione sul trattamento Dac 6 dei transfer price adjustment (gli aggiustamenti dei prezzi di trasferimento o Tp adjustment) nel caso di impresa italiana che vende prodotti a listino e, a fine anno, riconosce un’integrazione positiva a beneficio della controllata estera per permetterle di ottenere una marginalità in linea con i valori di libera concorrenza.

La risoluzione, nel riepilogare i presupposti Dac 6, evidenzia la policy transfer pricing quale accordo che integra la nozione di meccanismo (transfrontaliero) e nel Tp adjustment un pagamento transfrontaliero deducibile, soggetto allo scrutinio degli hallmark di categoria C (nel caso di specie, l’impresa estera è localizzata in una giurisdizione senza imposta sul reddito delle società o con aliquota nominale inferiore al 1% ovvero inclusa nella black list delle giurisdizioni non cooperative).

In merito alle tempistiche della reportistica, la risoluzione distingue l’avvio del meccanismo (da comunicare entro 30 giorni dal primo step di attuazione) rispetto alle «comunicazioni successive» (le quali, «in considerazione delle particolari modalità operative», vanno comunicate entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio della «Società controllante che effettua l’aggiustamento»).

La risoluzione non prende specifica posizione in merito alla riduzione d’imposta e/o al criterio del vantaggio principale, limitandosi ad affermare che, al verificarsi di tali «ulteriori condizioni (...) detti aggiustamenti sono soggetti all’obbligo di comunicazione». La circolare 2/2021 richiede sempre di confrontare il risultato fiscale del meccanismo con gli «effetti che si verificherebbero in sua assenza».

Non è tuttavia chiaro come possa determinarsi in concreto il risultato fiscale in assenza del meccanismo a fronte di un rapporto commerciale che, nel complesso, vede l’entità italiana rilevare ricavi che - se venisse meno il meccanismo - non si manifesterebbero. Inoltre, la risoluzione non specifica come verificare il criterio del vantaggio principale.

Assumendo che la transfer pricing policy sia aderente al principio di libera concorrenza, l’aggiustamento prezzo di fine esercizio avrebbe l’unica funzione di dare concreta attuazione a tale principio, non emergendo una preponderante finalità di ottenere un risparmio fiscale.

La risoluzione estende gli obblighi di reporting, laddove configura il transfer pricing adjustment positivo (ad incremento del margine per l’impresa estera che compra i prodotti) quale «componente negativo di reddito» e, come tale, rientrante tra i «pagamenti transfrontalieri deducibili» anche se il contesto descritto è chiaramente quello in cui è l’impresa italiana che vende all’impresa estera (e, quindi, rileva complessivamente componenti positivi di reddito).

Altra estensione si annida nella tempistica degli obblighi di reporting in quanto pare che al contribuente (ossia alla «società controllante che effettua l’aggiustamento» e non ad un «intermediario») sia richiesta la comunicazione non solo all’avvio del meccanismo (identificando come accordo la Tp policy) ma anche successivamente in corrispondenza del Tp adjustment (entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio).

Questa seconda comunicazione sembra andare oltre quanto chiarito nella circolare, secondo cui, in linea con il quadro normativo, l’obbligo dovrebbe scattare in modo univoco a decorrere dalla «messa a disposizione» o dall’avvio dell’attuazione del meccanismo (senza periodiche reiterazioni, previste solo per i meccanismi «commerciabili»).

Tale estensione, peraltro, mal si concilia con l’ulteriore obbligo per il contribuente di indicare il «numero di riferimento nelle pertinenti dichiarazioni fiscali per tutti i periodi d’imposta in cui il meccanismo transfrontaliero è utilizzato», dal momento che il medesimo meccanismo sarebbe identificato da due o più numeri di riferimento.

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