I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 7 al 14 aprile

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Decreto Cessione crediti/Bonus edilizi

Legge 11 aprile 2023, n. 38, GU 11 aprile 2023, n. 85

Decreto Cessione crediti: pubblicata la legge di conversione

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del Dl 11/2023, in vigore dal 12 aprile 2023 e contenente molteplici e rilevanti novità, rispetto al testo originario del Decreto legge, riguardanti la detrazione del 110% e la cessione dei crediti relativi alle opzioni per sconto in fattura/cessione del credito derivanti dalle detrazioni per gli interventi edilizi/di risparmio energetico di cui agli articoli 119 e 121, Dl 34/2020.

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 7 aprile 2023, n. 287

Cessioni di apparecchi da impiantare nell'organismo: aliquota applicabile

Viene analizzato il regime Iva applicabile alle cessioni di apparecchi da inserire nell'organismo allo scopo di compensare una deficienza o un'infermità. L'agenzia delle Dogane ha chiarito che i dispositivi in esame possono essere compresi nel «Capitolo 90» della Nomenclatura alla voce 90.21 «Oggetti ed apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medicochirurgiche e le stampelle, stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture, oggetti ed apparecchi di protesi, apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da impiantare nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità» e, più specificamente, al codice «NC 9021 39 00 (di altri oggetti e apparecchi di protesi)». Sulla base del parere tecnico delle Dogane, l'agenzia delle Entrate ha precisato che ai dispositivi oggetto dell'istanza di interpello vada applicata l'aliquota Iva del 4% in quanto riconducibili nell'ambito degli «apparecchi da inserire nell'organismo per compensare una deficienza o una infermità» di cui al numero 30), della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr 633/1972.

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 11 aprile 2023, n. 292

Realizzazione di un sottopasso pedonale: aliquota applicabile

Viene precisata l'aliquota Iva applicabile alla realizzazione di un sottopasso pedonale posto a servizio (per l'accesso in sicurezza) di impianti sciistici. L'agenzia delle Entrate ricorda che, ai sensi del n. 127-quinquies), della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972, sono soggette all'aliquota del 10% le opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4, legge 847/1964 (elencazione ora contenuta nel Dpr 380/2001); inoltre, il successivo n. 127-septies) della stessa Tabella estende l'agevolazione alle prestazioni dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di tali opere. Detta elencazione comprende tra le opere di urbanizzazione primaria le «strade residenziali». Richiamando la prassi consolidata in materia (ad esempio, risoluzione 19 maggio 2008, n. 202/E), l'agenzia conferma che, per beneficiare dell'aliquota Iva ridotta, «le opere devono risultare realizzate in funzione di un centro abitato o comunque poste al servizio di un tessuto urbano»; inoltre, nel concetto di «costruzione di opere» rientra la «realizzazione «ex novo» di un'opera edilizia», mentre ne restano escluse «le semplici migliorie o modifiche dell'opera stessa». Analizzando il caso specifico, si giunge alla conclusione che la realizzazione del sottopasso pedonale a servizio degli impianti sciistici non sia riconducibile tra le opere di urbanizzazione soggette a Iva con l'aliquota del 10%, poiché, pur configurando un intervento «ex novo» nel senso sopra indicato, risulta finalizzata a garantire il collegamento tra i parcheggi e il punto di accesso agli impianti sciistici, con accesso alla stazione degli impianti di risalita senza attraversamento della strada statale. Pertanto, non appare riconducibile tra le opere di urbanizzazione che beneficiano dell'aliquota Iva ridotta al 10% ai sensi del combinato disposto di cui ai citati numeri 127-quinquies) e 127-septies).

Redditi di lavoro dipendente/Stock option

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 11 aprile 2023, n. 289

Cessione di azioni derivanti da piani di stock option

Il chiarimento riguarda la determinazione del costo fiscale assoggettato a tassazione all'estero quale reddito di lavoro dipendente. Nello specifico, si tratta di una partecipazione ceduta da una persona fisica, la quale ha ricevuto la medesima mentre era fiscalmente residente negli Stati Uniti. Secondo l'articolo 51 del Tuir, il reddito di lavoro dipendente è costituito da «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro». Pertanto, costituiscono redditi di lavoro dipendente anche i compensi in natura, tra i quali rientra il valore normale delle azioni quotate in mercati regolamentati italiani o esteri, determinato «in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese» (articolo 9, comma 4, lettera a) del Tuir). In applicazione del principio di cassa che regola la determinazione del reddito di lavoro dipendente, il reddito costituito dalle azioni assegnate si deve considerare prodotto nel momento in cui le stesse sono attribuite al dipendente, ossia entrano nella sua disponibilità (risoluzione n. 92/E/2009). Detto momento è riconducibile a quello in cui, per effetto del piano di azionariato, i diritti si convertono in azioni, non rilevando l'effettiva consegna del titolo o le annotazioni contabili successive (risoluzioni 20 marzo 2001, n. 29/E e 12 dicembre 2007, n. 366/E). Con riguardo al capital gain derivante dalla successiva cessione di partecipazioni (nel caso di specie, non qualificate), l'articolo 67, comma 1, lettera c-bis) del Tuir prevede l'imponibilità delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di persone e dei soggetti di cui all'articolo 73 del Tuir (come le società di capitali), nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni. La norma (articolo 68, comma 6 del Tuir) dispone che le plusvalenze sono costituite dalla «differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi». Secondo l'agenzia, la locuzione «assoggettato a tassazione» va intesa nel senso che il riferimento al prezzo di acquisto può essere abbandonato, in tutto o in parte, solo se l'attività finanziaria ha già avuto rilievo ed è stata assoggettata a tassazione sulla base dei criteri relativi alle altre categorie reddituali. Quindi, se la partecipazione (o un'altra attività finanziaria) risulta compresa nell'ambito del reddito di lavoro dipendente e la stessa è stata assoggettata a tassazione, in caso di una sua successiva cessione, la plusvalenza dev'essere determinata come differenza tra il corrispettivo percepito e il valore normale assunto come riferimento per la determinazione del compenso in natura. Qualora, invece, l'acquisizione di titoli o diritti sia stata effettuata a titolo gratuito, l'intero importo del corrispettivo percepito costituisce plusvalenza da assoggettare a imposta sostitutiva del 26%. Nella sostanza, a seguito di assegnazione di azioni in applicazione di piani di stock option, la plusvalenza è determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito dalla vendita e il valore normale delle azioni al momento dell'assegnazione, a condizione che detto valore sia stato assoggettato a tassazione – quale compenso in natura – a titolo di lavoro dipendente (circolare 25 febbraio 2000, n. 307/E). Tale metodo di determinazione della plusvalenza opera anche quando l'assegnazione di azioni avviene nel periodo in cui il contribuente è residente all'estero. Nel caso di specie, le azioni sono state attribuite al dipendente in un periodo d'imposta in cui lo stesso era residente all'estero e ivi assoggettate a tassazione come reddito di lavoro dipendente sulla base del valore di mercato delle azioni alla data del vesting period (cd. Fair Market Value). È quest'ultimo il valore che costituisce costo di acquisto delle azioni (ai sensi dell'articolo 68, comma 6 del Tuir), ai fini della determinazione dell'eventuale plusvalenza anche se, a suo tempo, il reddito di lavoro è stato assoggettato a tassazione all'estero.

Redditi di lavoro dipendente/Rimborso chilometrico

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 11 aprile 2023, n. 290

Non imponibilità del rimborso chilometrico corrisposto ai rider

Il chiarimento riguarda la rilevanza o meno, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente (articolo 51 del Tuir), del rimborso chilometrico corrisposto ai rider che, su richiesta del datore di lavoro, utilizzano il proprio mezzo di trasporto (ad esempio, bicicletta, motoveicolo o autoveicolo) per l'espletamento dell'attività lavorativa (consegne a domicilio di alimenti e bevande). L'agenzia giunge alla conclusione che l'indennità erogata al lavoratore non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef (e neppure ai fini contributivi). Il rimborso è, infatti, riferibile a costi sostenuti dal dipendente nell'interesse esclusivo del datore di lavoro, il quale, a sua volta, risparmia sui costi aziendali rispetto a quanto dovrebbe sostenere assegnando veicoli propri. La società istante, che opera nel settore del food delivery, a copertura integrale e forfetaria di tutti i costi sostenuti versa al dipendente un'indennità a titolo di rimborso chilometrico, determinata con criteri oggettivi, tenendo conto dei dati riguardanti il tipo di veicolo utilizzato, bene strumentale senza il quale l'attività non potrebbe essere svolta. Nello specifico, per i ciclomotori il riferimento è al valore medio dei rimborsi chilometrici rilevabile dalle tabelle Aci, per le biciclette e le e-bike allo stesso valore medio rideterminato in proporzione rispetto al costo dei veicoli. Lo spostamento (la distanza percorsa) è calcolato attraverso l'apposita app aziendale. L'indennità, precisa inoltre la società, spetta per l'effettuazione delle consegne e non per il tragitto che il rider deve seguire per raggiungere il punto di partenza, per farvi ritorno o per muoversi da e verso la propria abitazione. Inoltre, il rapporto non prevede una sede di lavoro fisica, in quanto il lavoratore è in continuo movimento. L'agenzia, quindi, supera interpretativamente il principio di onnicomprensività previsto dall'articolo 51 del Tuir secondo cui, in linea generale, costituiscono reddito «tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d'imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro». Con riguardo al criterio di determinazione dell'ammontare delle spese rimborsate – non imponibili perché sostenute dal dipendente per esclusivo interesse del datore di lavoro – la risoluzione n. 74/E/2017 ha chiarito che, nel caso in cui il metodo non sia stato definito dal legislatore, i costi devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi e accertabili al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente (Risposte Interpello 314/2021 e 328/2021). Alla luce di ciò, il caso sottoposto con l'interpello in esame riguarda un rimborso erogato in favore dei lavoratori che si rendono disponibili per le consegne con mezzi di trasporto propri. Tale indennità – determinata automaticamente in base al percorso calcolato tramite servizi di mappatura – viene erogata a copertura integrale e forfetaria dei costi sostenuti per l'assicurazione, la manutenzione e la sicurezza del veicolo. Pertanto, il rimborso chilometrico erogato ai rider che utilizzano il mezzo proprio, anziché quello aziendale, per svolgere la propria attività può essere considerato riferibile a costi sostenuti nell'interesse esclusivo del datore di lavoro e, quindi, non imponibile, ai fini Irpef, come reddito di lavoro dipendente.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Principio di diritto, agenzia delle Entrate 11 aprile 2023, n. 7

Investimenti in beni strumentali nuovi: caso di esclusione dal tax credit

Vengono definite, sulla base della ratio dell'agevolazione, alcune ipotesi di esclusione dal credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, previsto dalla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi 1051-1063, legge 30 dicembre 2020, n. 178). L'agenzia afferma che, relativamente ai beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa, il credito d'imposta in oggetto non spetta per le opere realizzate dalle concessionarie di servizi assegnati dagli enti locali quando l'investimento è incluso negli obblighi assunti nei confronti dell'ente pubblico concedente o sono previsti meccanismi che, di fatto, annullano il rischio economico dell'investimento stesso. Il chiarimento ha riguardato il comma 1053 che esclude dal perimetro applicativo dell'agevolazione i «beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti». A tal proposito, è stato chiesto all'agenzia se, tra i beni esclusi, sono compresi quelli gratuitamente devolvibili oggetto di concessioni che prevedono, come corrispettivo del servizio reso dal concessionario, un canone versato dall'ente concedente al posto di una tariffa a carico degli utenti. Nella risposta, l'agenzia delle Entrate premette che, tenuto conto dell'evoluzione delle modalità di assegnazione dei servizi da parte degli enti pubblici a privati, occorre superare il riferimento testuale alle imprese «in concessione» e «a tariffa» per dare rilievo alla ratio della disposizione. Infatti, la finalità dell'agevolazione è quella di favorire nuovi investimenti che, calcolati i rischi, senza l'incentivo l'impresa non effettuerebbe o effettuerebbe in misura ridotta. Alla luce di ciò, viene precisato che, considerati gli obiettivi del tax credit, sono escluse dal credito d'imposta in argomento, le imprese «concessionarie» (intese in senso lato) dei servizi previsti dal comma 1053 quando: a) gli investimenti sono inclusi tra gli obblighi assunti nei confronti dell'ente pubblico concedente; b) sono previsti meccanismi (di adeguamento del corrispettivo del servizio fornito, comunque denominato, e/o contribuzione del soggetto concedente) che annullano il rischio economico dell'investimento stesso.

Dichiarazioni annuali/Precompilata

Dm 29 marzo 2023, GU 7 aprile 2023, n. 83

Bonus trasporti: invio dei dati per la dichiarazione dei redditi precompilata

Il Decreto precisa i termini e le modalità di trasmissione telematica all'agenzia delle Entrate dei dati riguardanti le spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (Dlgs 21 novembre 2014, n. 175). Infatti, considerato che le spese per l'acquisto di questi abbonamenti sono tra gli oneri detraibili che ricorrono con maggiore frequenza nelle dichiarazioni dei redditi (detrazione del 19% per una spesa massima fino a 250 euro; cfr. articolo 15, comma 1, lettera i-decies) del Tuir), viene disposto l'obbligo della trasmissione: 1) dei dati relativi alle spese detraibili per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, sostenute nell'anno precedente da persone fisiche, con l'indicazione dei dati identificativi dei titolari degli abbonamenti e dei soggetti che hanno sostenuto le citate spese; 2) dei dati dei rimborsi delle spese per l'acquisto degli abbonamenti disposti nell'anno precedente, con l'indicazione del soggetto che ha ricevuto il rimborso e dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata. Non devono essere comunicati i rimborsi contenuti nella certificazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, Dpr 22 luglio 1998, n. 322 (in sostanza i rimborsi effettuati dai datori di lavoro che siano sostituti d'imposta). Dalle comunicazioni sono escluse le spese riferite ad abbonamenti venduti con modalità in cui non è prevista la registrazione dei dati identificativi dei titolari ovvero di quelle pagate con sistemi di pagamento non tracciati (articolo 23, Dlgs 9 luglio 1997, n. 241), situazione che non consente di godere della detrazione dall'Irpef prevista dall'articolo 15 del Tuir (articolo 1, comma 679, legge 160/2019). La trasmissione telematica all'agenzia dei dati sopra indicati deve avvenire nei termini fissati dall'articolo 78, commi 25 e 25-bis, legge 30 dicembre 1991, n. 413, ossia entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento (termine prorogato al 16 marzo ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 4, Dl 124/2019). Le comunicazioni sono effettuate: a) in via facoltativa con riferimento ai periodi d'imposta 2023 e 2024 (con l'effetto che è esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 5-bis, Dlgs 21 novembre 2014, n. 175, a meno che l'errore nella comunicazione dei dati non determini un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata). Pertanto, il primo termine per la comunicazione sarà il 16 marzo 2024 per le spese relative all'anno 2023; b) obbligatoriamente a partire dal periodo d'imposta 2025 (modelli 730/2026 e Redditi PF 2026).

Consolidato fiscale/Interessi passivi

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 11 aprile 2023, n. 291

Eccedenze di interessi passivi: trasferimento nella tassazione di gruppo

Il chiarimento attiene al trasferimento delle eccedenze di interessi passivi indeducibili (articolo 96 del Tuir) al consolidato fiscale in presenza di perdite pregresse all'ingresso nel regime di tassazione di gruppo. In particolare, il comma 14 del citato articolo 96 dispone che, in caso di partecipazione al consolidato fiscale nazionale, l'eventuale eccedenza di interessi passivi e oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto possa essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta: 1) un risultato operativo lordo (ROL) capiente non integralmente sfruttato per la deduzione; 2) un'eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari rilevanti ai fini della compensazione con gli interessi passivi. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all'ingresso nel consolidato nazionale. Inoltre, al fine di evitare aggiramenti al divieto di trasferimento al consolidato delle perdite fiscali pregresse (ante consolidato) disposto dall'articolo 118, comma 2 del Tuir, è stato precisato che l'eccedenza di interessi passivi netti trasferibile (per l'utilizzo in compensazione con le eccedenze di ROL di altre partecipanti alla tassazione di gruppo) è ammessa soltanto se e nella misura in cui la medesima società avesse trasmesso al consolidato un risultato imponibile almeno pari alla predetta eccedenza di interessi passivi netti indeducibili (circolare 21 aprile 2009, n. 19/E, paragrafo 2.6). Questo divieto riguarda i casi in cui la società partecipante al consolidato abbia effettivamente la possibilità di utilizzare le perdite fiscali pregresse a scomputo del proprio reddito imponibile di periodo, mentre vi è alcun aggiramento del divieto di utilizzo delle perdite fiscali formatesi ante consolidato nel caso in cui la società consolidata, pur in presenza di perdite fiscali pregresse, consegua una perdita fiscale di periodo o chiuda l'esercizio a zero. In questi casi, la consolidata risulta legittimata a trasferire al consolidato tanto l'eventuale perdita fiscale di periodo quanto la quota di interessi passivi indeducibili (risoluzione n. 67/E/2019). La Risposta Interpello in esame conferma che il trasferimento delle eccedenze di interessi passivi (come anche per il ROL) al gruppo rappresenta una facoltà. Pertanto, nell'ipotesi in cui la società decida di non attribuire il proprio ROL oppure i propri interessi indeducibili, questi ultimi non possono essere attribuiti alla fiscal unit in successivi esercizi, ma risulteranno riportabili esclusivamente su base individuale. Trattandosi dell'esercizio di un'opzione, non è ammessa l'integrazione delle dichiarazioni annuali ai sensi dell'articolo 2, commi 8 e 8-bis, Dpr 322/1998) – salvo per le dichiarazioni antecedenti il 2019 (anno di pubblicazione della risoluzione n. 67/E/2019, che ha consentito di dedurre gli interessi a livello di gruppo anche in presenza di perdite consuntivate dalle partecipanti) – per trasferire al consolidato le eccedenze di interessi passivi delle consolidate in perdita che non vi hanno provveduto nei periodi d'imposta in cui tali eccedenze si sono formate.

Terzo Settore/Contributi

Dpcm 8 febbraio 2023, GU 11 aprile 2023, n. 85

Contributo energia e gas in favore degli ETS: disposizioni attuative

Il Dpcm individua i criteri e le modalità per l'accesso al contributo, di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, Dl 23 settembre 2022, n. 144 (Decreto Aiuti-ter), in favore degli enti non profit, nonché i criteri di quantificazione del contributo e le procedure di controllo anche successive all'erogazione. La norma citata dispone l'erogazione di un contributo a favore degli Enti del Terzo Settore che offrono servizi per la disabilità e agli anziani. I fondi stanziati hanno lo scopo di fronteggiare i maggiori oneri sostenuti per l'energia elettrica e il gas. Nello specifico, l'articolo 8, comma 1 citato prevede: a) un contributo straordinario in favore di ETS, ODV, APS, Onlus ed enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio-assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità; b) un contributo straordinario in favore di ETS, ODV, APS, Onlus, enti religiosi civilmente riconosciuti, associazioni, fondazioni e aziende di servizi alla persona di cui al Dlgs 207/2001, che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio-assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone anziane. Il successivo comma 2 contempla un ulteriore contributo per ETS, ODV, APS, Onlus ed enti religiosi civilmente riconosciuti calcolato in proporzione all'incremento dei costi sostenuti nei primi tre trimestri dell'anno 2022 rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021 per la componente energia e il gas naturale. I soggetti interessati devono registrarsi sulla piattaforma informatica denominata «Contributo energia», accessibile direttamente dal sito del ministero per le Disabilità e dal sito del ministero del Lavoro, e compilare l'istanza disponibile sulla piattaforma (al momento non ancora operativa). Le istanze potranno essere presentate a decorrere dalla data di entrata in esercizio della piattaforma e per i successivi trenta giorni. L'istanza contiene una dichiarazione sostitutiva in cui il richiedente attesta, oltre ai dati identificativi e a quelli per l'accredito: 1) per le domande riferite ai contributi di cui al comma 1 dell'articolo 8, l'importo totale al netto dell'Iva riportato nelle fatture relative al terzo trimestre dell'anno 2022 e al terzo trimestre dell'anno 2021 per il pagamento del costo dell'energia termica ed elettrica (per tali contributi, la somma massima erogabile ammonta a 50.000 euro per ogni soggetto richiedente); 2) per le domande riferite al contributo di cui al comma 2 dell'articolo 8, l'importo totale al netto dell'Iva riportato nelle fatture relative ai primi tre trimestri dell'anno 2022 e ai primi tre trimestri dell'anno 2021 per i pagamenti relativi all'acquisto di energia e gas naturale (per tale contributo, la somma massima erogabile ammonta a 30.000 euro per ogni soggetto richiedente); 3) che l'utenza in relazione alla quale è inoltrata l'istanza è intestata all'ente richiedente o alla Pubblica amministrazione che ha concesso l'immobile; 4) che l'ente richiedente nel periodo cui si riferisce la richiesta di contributo abbia erogato i servizi; 5) che l'ente sostiene il pagamento dell'utenza. Il contributo è calcolato applicando all'incremento del costo registrato nei periodi utili sopra indicati una determinata percentuale di liquidazione. Non sono erogabili contributi qualora la percentuale di incremento del costo sia inferiore al 20%. Tali contributi sono cumulabili sugli stessi costi con altra agevolazione sino a concorrenza dell'intero importo speso e, in ogni caso, nei limiti del regime de minimis.

Riscossione/Caro energia

Dm Imprese e Made in Italy 3 marzo 2023, GU 11 aprile 2023, n. 85

Rateizzazione delle bollette: presentazione dell'istanza al fornitore

Il Decreto definisce le modalità semplificate di accesso alla rateizzazione delle bollette di energia elettrica e gas naturale. L'articolo 3, comma 1, Dl 18 novembre 2022 n. 176 (Decreto Aiuti-quater), con il fine di contrastare gli effetti dell'incremento dei costi dell'energia, ha previsto la facoltà per le imprese, con utenze collocate in Italia a esse intestate, di richiedere la rateizzazione, per un minimo di 12 e un massimo di 36 rate mensili, della differenza tra: a) gli importi dovuti per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023; b) e l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel 2021. I fornitori sono tenuti a rateizzare l'importo eccedente della bolletta, qualora richiesto dalle imprese, e a riportare in evidenza nelle bollette la facoltà delle imprese di chiedere la descritta rateizzazione in relazione all'importo eccedente, nonché i tempi e le modalità con cui la rateizzazione stessa può essere richiesta. In caso di cambio del fornitore tra il 2021 e il periodo di cui si richiede la rateizzazione, il fornitore attuale è tenuto a verificare l'importo medio contabilizzato nel periodo di riferimento, acquisendo il dato dai precedenti soggetti ai quali è subentrato. Per fruire della rateizzazione degli aumenti in bolletta occorre presentare richiesta al fornitore tramite Pec (o con altre modalità tracciabili individuate dal fornitore stesso), allegando copia delle bollette del periodo di riferimento e allegando all'istanza: 1) una dichiarazione di disponibilità di un'impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sul credito rateizzato accompagnata dalla garanzia SACE di cui all'articolo 3, comma 4, Dl 176/2022; 2) una dichiarazione di impegno al pagamento dei corrispettivi della bolletta che non costituiscono oggetto di rateizzazione entro cinque giorni dall'accoglimento dell'istanza. La richiesta di rateizzazione va presentata entro quindici giorni dall'emissione della bolletta o, per le bollette scadute al momento dell'emanazione del Decreto in esame, entro quindici giorni a decorrere dalla pubblicazione del Decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il fornitore, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, propone all'impresa richiedente, all'indirizzo indicato nell'istanza, un piano di rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, l'entità del tasso di interesse eventualmente applicato (che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali di pari durata) e le date di scadenza di ciascuna rata (come pure la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di 12 e un massimo di 36 rate mensili). Entro dieci giorni dal ricevimento della proposta, l'impresa richiedente è tenuta a esprimere l'adesione, previa presentazione del contratto di assicurazione sul credito rateizzato accompagnato dalla garanzia SACE e dell'attestazione del pagamento dell'importo della bolletta non rateizzabile. Va ricordato che l'adesione al piano di rateizzazione, per i periodi corrispondenti, è alternativa alla fruizione dei tax credit energia di cui all'articolo 1, Dl 176/2022 e all'articolo 1, Dl 144/2022. A tal fine, l'istanza di rateizzazione contiene anche un'apposita dichiarazione dell'impresa di non fruire dei suddetti crediti d'imposta per i periodi corrispondenti al piano di rateizzazione.