Imposte

Trust, sulle liberalità ai beneficiari niente imposta di successione

In caso di liberalità indirette, non risultanti da atti soggetti a registrazione

di Andrea Vasapolli

Con la bozza di circolare in materia di trust pubblicata in consultazione l’11 agosto l’agenzia delle Entrate ha preso atto del consolidatosi orientamento della Suprema Corte e si è adeguata all’interpretazione della «tassazione all’uscita», secondo la quale le attribuzioni patrimoniali che interessano la vita di un trust rilevano, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni e delle imposte ipotecarie e catastali, solo nel momento in cui i beni vincolati in trust vengono attribuiti in modo definitivo dal trustee ai beneficiari, perché solo in quel momento si realizza quell’arricchimento patrimoniale stabile che legittima l’imposizione.

Dall’adesione alla tesi della tassazione all’uscita conseguono effetti sulla determinazione della base imponibile e dei criteri di imposizione, evidenziati nella bozza di circolare. Il valore dei beni che infine pervengono ai beneficiari è quello degli stessi alla data di tale attribuzione determinato ai sensi dell’articolo 56 del Dlgs 346/1990 («Tus») e non il valore che essi avevano nel momento in cui il disponente li ha trasferiti al trustee. Le aliquote e le franchigie che si renderanno applicabili saranno quelle in vigore alla data di attribuzione finale ai beneficiari dei beni vincolati in trust, il che avverrà magari molti decenni dopo la data in cui il trust è stato istituito. Analogamente esenzioni od esclusioni dall’imposta, si pensi, ad esempio, all’esenzione per il passaggio generazionale di partecipazioni qualificate di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del Tus, troveranno applicazione se ed in quanto in vigore al momento dell’attribuzione finale del patrimonio ai beneficiari.

Nella bozza di circolare l’Agenzia, dopo aver dichiarato che il trust è un rapporto giuridico complesso con un’unica causa fiduciaria e che tutte le vicende del trust sono collegate alla medesima causa, correttamente precisa che, nel momento dell’attribuzione del fondo in trust ai beneficiari, per la determinazione delle aliquote e delle franchigie occorre fare riferimento al rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario. Tale principio non pone problema alcuno per i parenti mentre necessita di ulteriori chiarimenti per il coniuge e gli affini. Si ritiene, in particolare, che l’Agenzia dovrebbe precisare che con riferimento a questi ultimi rileva il permanere o meno del rapporto di coniugio alla data dell’attribuzione del patrimonio ai beneficiari ovvero, se antecedente, alla data della morte del disponente.

Dalla bozza di circolare emerge che l’agenzia delle Entrate correttamente qualifica il trust una fattispecie giuridica complessa (che può anche essere definita a formazione progressiva), ma anche che alla stessa è ben chiaro che in ogni caso l’imposizione, in particolar modo ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, è disciplinata dalle regole del Tus e, per quanto di rilievo, dal Testo unico dell’imposta di registro. Ne consegue che non qualunque impiego del fondo in trust assume rilevanza ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni. Non casuale appare essere, infatti, che l’agenzia delle Entrate, come la Corte di cassazione nei suoi molteplici pronunciamenti emanati negli ultimi due anni, identifichi quale momento impositivo quello dell’attribuzione finale ai beneficiari dei beni vincolati in trust. In altre parole, come già evidenziato in nostri precedenti interventi, dalla formulazione della bozza di circolare appare indirettamente confermato che non scontano l’imposizione (fatta salva la registrazione volontaria ai sensi dell’articolo 56-bis del Tus) quegli atti di liberalità indiretta, non risultanti da atti soggetti a registrazione, che il trustee effettui a favore dei beneficiari in esecuzione del compito affidatogli (ad esempio pagare le tasse universitarie di un beneficiario), esattamente come lo stesso comportamento, se fosse stato posto in essere dal disponente per la medesima finalità, non sarebbe stato assoggettato a imposizione.

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