Controlli e liti

Ripescati gli atti di accertamento diventati definitivi

La conciliazione agevolata si estende alle controversie pendenti al 15 febbraio

di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

Ripescati ai fini della definizione agevolata gli atti di accertamento e gli avvisi di recupero divenuti definitivi nel periodo tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023. Possibilità di rimodulare il piano di rateazione delle acquiescenze «ordinarie» perfezionate tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, con applicazione delle sanzioni ridotte a un diciottesimo a partire dalla prima scadenza successiva, su istanza del contribuente. Ammissione alla conciliazione agevolata anche delle controversie pendenti al 15 febbraio 2023 davanti alle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, aventi ad oggetto gli atti impositivi dell’agenzia delle Entrate. E infine esclusione dalla definizione delle rate omesse di precedenti istituti deflattivi solo dei soggetti che, al 1° gennaio 2023 (e non alla data di pagamento della prima rata), hanno ricevuto una cartella o una intimazione di pagamento con cui l’omissione è stata contestata.

Queste le ulteriori modifiche apportate dal decreto bollette alla disciplina delle definizioni agevolate della legge di Bilancio 2023.

Partendo dalla definizione degli atti di accertamento, la novella rimette in termini tutti i soggetti che hanno lasciato scadere gli atti di accertamento e gli avvisi di recupero nel periodo dal 2 gennaio al 15 febbraio 2023. I contribuenti, pertanto, potranno chiedere per tali atti l’acquiescenza agevolata, con il pagamento della sanzione ridotta a un diciottesimo del minimo, in un massimo di venti rate trimestrali, entro il termine tassativo di 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto. La previsione appare quanto mai opportuna, se solo si considera che, in base al dettato letterale della legge, l’acquiescenza agevolata sembrava inapplicabile in assenza dei “necessari” provvedimenti attuativi delle Entrate. Ne consegue che il contribuente che aveva un atto in scadenza nei primi giorni dell’anno e che aveva intenzione di definirlo con i vantaggi della legge di Bilancio, potrebbe essersi astenuto dal fare alcunché in attesa dei suddetti provvedimenti, contando su una rimessione in termini contenuta nei medesimi provvedimenti direttoriali.

Oggi questa rimessione in termini è dunque disposta per legge, ai soli fini del perfezionamento dell’acquiescenza agevolata. I contribuenti interessati devono pertanto chiedere agli uffici, entro 30 giorni, la formulazione del piano rateale con applicazione di tutti i benefici previsti dalla legge 197/2022.

Restando in tema di definizione degli atti di accertamento, il decreto bollette stabilisce inoltre che i contribuenti che hanno sottoscritto delle acquiescenze ordinarie (cioè, con sanzioni ridotte a un terzo) nel periodo tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, con pagamento rateale in corso, possono chiedere la rimodulazione delle rate, entro la prima scadenza successiva all’entrata in vigore della novella, con applicazione delle sanzioni ridotte a un diciottesimo. Tutto ciò che è stato già pagato non viene tuttavia rimborsato come pure non è possibile modificare la durata del piano originario.

Quanto alla sanatoria delle rate omesse di precedenti istituti deflattivi, la norma dispone che, ai fini dell’accesso alla sanatoria, oltre al mancato pagamento di una o più rate pregresse, occorre non essere stati raggiunti da una cartella o da una intimazione alla data del primo gennaio 2023.

Secondo la circolare n. 2/E/2023, invece, il fatto che la norma originaria nulla disponesse al riguardo, induceva a preferire come data di riferimento quella del versamento della prima rata (in scadenza venerdì 31 marzo). In realtà, come più volte segnalato su queste pagine, vi erano sufficienti motivi per mantenere comunque il riferimento alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023, se non altro, per prevenire disparità di trattamento dipendenti da eventi del tutto casuali (i tempi di azione dei singoli uffici delle Entrate o dell’agente della riscossione). Con la modifica in esame, le cose sono state rimesse a posto, attraverso una opportuna riformulazione.

Da ultimo, si amplia l’ambito di applicazione della conciliazione agevolata, regolata nell’articolo 1, commi 206 e seguenti, della legge di Bilancio 2023, estendendola alle controversie pendenti al 15 febbraio scorso, in luogo del primo gennaio 2023, di cui sia parte l’agenzia delle Entrate.

Al riguardo, si ricorda che con tale istituto è possibile definire le liti aventi a oggetto atti impositivi, entro il 30 settembre 2023, fruendo delle sanzioni a un diciottesimo del minimo e di un piano di pagamento di 20 rate trimestrali.

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