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Valute virtuali e antiriciclaggio: altolà dall’Olanda all’eccesso di dati sui clienti

Il Tribunale di Rotterdam ha ritenuto eccessive, rispetto alla direttiva Ue, le verifiche richieste agli Exchanger

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di Stefano Capaccioli

Il Tribunale di Rotterdam (con la sentenza Ecli:Nl:Rbrot:2021:2968) ha affrontato una questione sulla compatibilità dei requisiti minimi richiesti per la registrazione dei prestatori di servizi di valute virtuali.

La V direttiva antiriciclaggio (direttiva Ue 843/2018) prevede infatti un obbligo di registrazione per i fornitori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute con corso forzoso (i cosiddetti Exchanger) e i fornitori di “portachiavi” digitali (custodial wallet).

Nei Paesi Bassi il controllo delle registrazioni è stato conferito alla De Nederlandse Bank (Dnb) che il 21 maggio 2020 ha introdotto le condizioni necessarie per la registrazione.

Secondo la scheda informativa della Dnb del 23 settembre 2020, i fornitori di servizi devono verificare l’identità dei propri clienti – compresa la corrispondenza della titolarietà degli “indirizzi” esterni in ingresso e in uscita – al fine di stabilire che la persona identificata sia effettivamente il destinatario o il mittente.

Un Exchanger ha però impugnato il provvedimento al Tribunale di Rotterdam ritenendo, a seguito degli obblighi introdotti, di essere costretto a richiedere ai propri clienti più dati di quanto sia necessario secondo la direttiva europea.

I motivi di impugnazione comprendono quindi la violazione delle norme sulla privacy – come stabilito nel regolamento generale sulla protezione dei dati, nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e nella Cedu (Convenzione europea dei diritti dell’uomo) – e il fatto che la richiesta di requisiti alla stregua di un sistema autorizzatorio sia contraria alla filosofia dell’articolo 47 della direttiva Ue 849/2015 (così modificato dalla direttiva 843/2018), che sancisce solo una registrazione ma impedendo richieste di ulteriori requisiti.

Dnb ha resistito, rilevando come l’anonimato dietro alle criptovalute possa permettere il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo e che, di conseguenza, per evitare ciò, devono essere poste in essere tutte le azioni – comprese le verifiche degli indirizzi – e quindi sono stati introdotti requisiti finalizzati a realizzare un’adeguata verifica ed evitare trasferimenti verso indirizzi non controllati.

Il giudice, nella fase preliminare, ha ritenuto ricevibile l’istanza e, pur non concedendo la sospensiva richiesta, ha chiesto a Dnb di fornire ulteriori elementi per supportare gli obblighi connessi alla registrazione. A seguito di tale pronuncia, la De Nederlandse Bank ha eliminato i requisiti richiesti per la registrazione.

Questa sentenza – prima nel suo genere – evidenzia come gli Stati membri, nell’introduzione dei principi della V direttiva antiriciclaggio, possano essere suscettibili di censure se prevedono misure che non sono proporzionali agli oneri per i fornitori di servizi e per gli scopi cui sono destinati.

Tali concetti portano a riflettere sull’estensione degli obblighi di registrazione (e antiriciclaggio) in Italia a soggetti non contemplati dalla V direttiva, che si limita ai prestatori di servizi di custodial wallet e agli Exchanger. Peraltro tale obbligo (previsto dal Dlgs 90/2017) è tuttora privo del regolamento di attuazione.

La sentenza riporta alcune riflessioni significative. In particolare, nella parte in cui sottolinea come la direttiva comunitaria indichi che gli obblighi per i fornitori di servizi includono l’indagine sull’identità del cliente, il monitoraggio delle transazioni del cliente, la segnalazione delle transazioni insolite e la garanzia che nessuna risorsa sia messa a disposizione delle persone (legali) in un elenco di sanzioni. Senza andare oltre.

La ricerca di un necessario equilibrio tra le esigenze di minimizzazione dei dati richiesti, i diritti fondamentali e la protezione dell’integrità del sistema finanziario è un percorso appena iniziato e questa pronuncia del tribunale olandese apre la discussione.