I temi di NT+Modulo 24

Buoni benzina esenti fino a 200 euro per il 2022, tutti i punti da chiarire

Il benefit non intacca la soglia dei 258, 23 euro esentasse, ma non è chiaro cosa succede se è già stata superata

di Cristian Valsiglio

L’articolo 2 del Dl 21 marzo 2022, n. 21 ha previsto che «per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

In sostanza, data l’eccezionalità della problematica energetica, amplificata a causa della guerra in Ucraina, il Governo ha deciso di attuare una norma di favore laddove il datore di lavoro decida di aiutare i propri dipendenti nell’acquisto di carburante.

La norma è scritta molto frettolosamente e pertanto sarà importante un intervento chiarificatore dell’agenzia delle Entrate volto a risolvere i numerosi dubbi interpretativi.

Parafrasando in modo sintetico l’articolo 2 del Dl 21/2022, si evince che:

la misura agevolativa è attualmente prevista per il solo anno 2022;

la misura agevolativa è utilizzabile solo dalle “aziende” private (le Pa non possono fruire dell’agevolazione);

oggetto del beneficio è la concessione di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito per l’acquisto di carburanti;

sotto l’aspetto soggettivo sono agevolabili i lavoratori dipendenti;

l’agevolazione consente di ritenere che l’importo dei buoni carburante «nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3» del Tuir.

Il comma 3 dell’art. 51 del Tuir prevede che «ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell’articolo 12 , o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000 (n.d.a. euro 258,23); se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito».

La locuzione della norma in commento «non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3» del Tuir sembra pertanto, in particolare, riconducibile all’ultimo paragrafo del comma 3 ove affermato che «non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000 (n.d.a. euro 258,23); se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito».

Quindi, i buoni benzina o carburante concessi ai dipendenti, non entrano nella soglia di euro 258,23 nel limite di euro 200, alzando di fatto e per semplificare il limite, in compresenza della doppia fattispecie, a euro 458,23.

Entrando più nel dettaglio della disposizione, sembra si possa ritenere che il beneficio possa essere concesso anche a favore di amministratori e collaboratori coordinati e continuativi che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (cfr Circ. AE n. 67/E/2001).

La disposizione di cui al comma 3 dell’art. 51 non richiede, ai fini della fruizione dell’agevolazione, che i beni debbano essere concessi alla generalità o a categorie di dipendenti, pertanto sembrerebbe che anche quest’ultimo beneficio possa essere concesso ad personam.

Sul punto sarà fondamentale il chiarimento dell’Agenzia.

Sotto l’aspetto soggettivo, la disposizione, consente il beneficio ai dipendenti delle sole “aziende private”. Ciò potrebbe far ritenere esclusi dall’agevolazione i dipendenti dei liberi professionisti. Tale esclusione tuttavia non avrebbe senso.
Ma cosa succede se con solo altri benefit è stata già superata la soglia di euro 258,23 (ad esempio il dipendente con auto ad uso promiscuo)?

Vista l’ambiguità del testo della norma, anche in questo caso, sarà necessario attendere le indicazioni del Fisco.

Pur nel dubbio interpretativo e vista la ratio della norma, si potrebbe ritenere che con la locuzione “nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3” il governo abbia inteso operare un’esclusione totale dal reddito anche laddove superata la soglia di euro 258,23 con solo altri fringe benefit. Si tratterebbe di una esclusione piena: un valore che fino al tetto di euro 200 non deve essere preso in considerazione ai fini della redditualità del dipendente e ai fini della soglia di euro 258,23.

Secondo la predetta linea interpretativa, che auspichiamo possa essere confermata dall’amministrazione finanziaria, il superamento della soglia di euro 258,23 con solo altri fringe benefit ovvero anche considerando buoni carburanti eccedenti i 200 euro, dovrebbe determinare la sola tassazione complessiva dei predetti importi ma non anche dei buoni carburante non eccedenti il limite di euro 200 previsto dall’articolo 2 del decreto in commento.

Inoltre, per concludere, è bene evidenziare che, in virtù del principio di armonizzazione della base imponibile fiscale e contributiva, il beneficio previsto nell’articolo 2 del Dl 21/2022 determinerà anche un’esenzione contributiva.


Questo articolo fa parte del Modulo24 Tuir del Gruppo 24 Ore.

Leggi gli altri articoli degli autori del Comitato scientifico e scopri i dettagli di Modulo24.