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Sanzioni doganali: necessaria una maggiore proporzionalità e armonizzazione

Nella relazione della Commissione Ue emergono differenze significative che possono creare incertezza giuridica per le imprese e possibili distorsioni della concorrenza nel mercato interno

di Giorgio Emanuele Degani

La Commissione dell’Unione Europea, con la relazione COM(2023) 5 final del 6 gennaio 2023, ha pubblicato le risultanze della valutazione circa il livello di armonizzazione delle sanzioni doganali applicate nei vari Stati membri.
Lo studio, che ha avuto ad oggetto le informazioni fornite dagli Stati membri sul tema, ha evidenziato che gli stessi applicano correttamente le sanzioni previste dal Codice Doganale dell’Unione (c.d. CDU, Reg. UE n. 952/2013).
Nell’irrogazione delle sanzioni, tutte le Amministrazioni finanziarie sono solite applicarle a seconda della gravità della violazione commessa dal soggetto.
Sul punto, sono emerse differenze assai significative a livello di approccio e di metodologia adottati nella scelta e nella gradazione della sanzione, per quanto riguarda la natura e la severità della sanzione, i termini applicabili, eccetera. Vi sono, dunque, pochissimi punti di convergenza, soprattutto in ordine alla severità delle sanzioni, come ad esempio l’entità delle sanzioni pecuniarie.

Tale situazione può pregiudicare il mercato unico: ed infatti, l’assenza di un sistema comune di infrazioni e sanzioni può creare incertezza giuridica per le imprese e possibili distorsioni della concorrenza nel mercato interno, con conseguenti vulnerabilità nel sistema di riscossione delle entrate e carenze nell’applicazione delle politiche. Ed infatti, gli autori delle frodi potrebbero essere inclini a scegliere in modo selettivo il sistema percepito come più debole, a scapito dell’intera unione doganale.

La Commissione Ue ha pertanto rilevato la necessità di convergere sempre di più verso un unico sistema sanzionatorio unionale. Di certo, è necessario dare una maggiore attuazione al principio unionale di proporzionalità in tema sanzionatorio. Come è noto, in attuazione di tale principio è necessario che la sanzione irrogata sia commisurata alla gravità del comportamento e della violazione posti in essere dal contribuente e che non ecceda quanto necessario al fine di garantire l’esatta riscossione dell'imposta, l'adempimento degli obblighi formali e di prevenire le evasioni e le frodi (CGUE, causa C-272/13).

La proporzionalità assume quindi una funzione limitativa del potere sanzionatorio al fine di evitare sproporzioni ed incoerenze del sistema repressivo nel suo complesso.Per eliminare le divergenze “sanzionatorie”, occorrerebbe valorizzare tale principio, stabilendo dei canoni legislativi certi per la sua applicazione, non esclusivamente elaborati dalla giurisprudenza unionale (tra le tante, CGUE, C-424/12; CGUE, C-655/18).

Del resto, la coerenza a livello armonizzato in ambito sanzionatorio può essere raggiunta limitando il potere discrezionale degli Stati membri nel recepire le norme unionali: solo così può essere assicurata una maggiore certezza per gli operatori del settore.