Imposte

Triangolazioni nazionali esenti Iva compatibili con la Ue

La circolare 24 di Assonime sulle quick fixes

Le vendite a catena non interessano le triangolari nazionali, dove il trasporto o la spedizione viene curata dal primo cedente e non dall'operatore intermedio.

Questo ed altri chiarimenti sono stati forniti da Assonime con la circolare 24 de 26 luglio con cui l’associazione è tornata sul tema delle quick fixes.

Precisa, infatti, Assonime che le norme sulle cessioni a catena non trovano applicazione alle operazioni di triangolari nazionali di cui all’articolo 58 del decreto legge 331/1993, mentre non precludono la possibilità di applicare la disciplina delle operazioni triangolari prevista dall’articolo 141 della direttiva Iva ovvero dagli articoli 38, comma 7 e 40 comma 2 del Dl 331/1993.

Questa disciplina tende a evitare che il promotore della triangolazione non stabilito nel Paese di destinazione debba identificarsi in tale paese per effettuare l’acquisto intracomunitario: essa permette a questo soggetto di designare il secondo cessionario come debitore dell’imposta.

Nelle vendite a catena, in ottemperanza del principio secondo cui solo la cessione alla quale è imputabile il trasporto intracomunitario può essere considerata una cessione intracomunitaria, è previsto che il trasporto o la spedizione siano imputati unicamente alla cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio, intendendosi per tale il cedente che, all’interno della catena, organizza il trasporto dei beni (lo effettua esso stesso ovvero lo commissiona ad un terzo che agisce per suo conto), senza che abbia rilievo il fatto che una delle parti assuma l’obbligo di pagare il trasporto.

Una deroga a questo principio è prevista nel caso in cui l’operatore intermedio è identificato nello Stato membro del primo cedente e abbia comunicato a tale soggetto il numero di identificazione; in questo caso, infatti, il trasporto è imputato alla cessione effettuata dall’operatore intermedio.

Quanto alla modalità con cui effettuare questa comunicazione, secondo Assonime dovrebbe ritenersi ammesso qualsiasi strumento idoneo a documentare che la comunicazione è stata ricevuta dal cedente (un espio può essere lo scambio di mail).

Con riferimento alla disciplina del call-off stock, richiamando le condizioni previste dalla norma per la corretta applicazione di tale regime, l’Assonime ritiene che in caso di mancato adempimento da parte del fornitore di questi obblighi verrebbero meno i presupposti per l’applicazione del regime con il conseguente obbligo di configurare l’operazione secondo le regole ordinarie.

Non potendo entrare nel merito dell’operazione e verificare il rispetto delle sopra richiamate condizioni, l’acquirente non può far altro che assumere “per buona” l’indicazione del suo fornitore di voler applicare il regime semplificato del call-off stock.

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