Imposte

Pannelli solari contro il caro energia, bonus del 6% ultima chance per le imprese

Tra incentivo e minori imposte per una Srl risparmio del 33,9%. Coperti gli investimenti fino a giugno 2023 se entro fine 2022 è pagato il 20%

di Luca De Stefani

Tralasciando le poche detrazioni fiscali applicabili al fotovoltaico, le imprese che installano impianti fotovoltaici strumentali per l’attività, che non hanno le caratteristiche per essere accatastati, possono dedurre dal reddito d’impresa le quote di ammortamento con la percentuale del 9% e possono beneficiare del credito d’imposta del 6%, compensabile in F24, per l’acquisto di beni strumentali nuovi. Sommando quest’ultimo incentivo con le minori imposte da pagare (Ires del 24% e Irap del 3,9%) grazie alla deduzione dell’ammortamento in 12 anni, il risparmio, non autorizzato, ad esempio, per una Srl, è pari a 33,9% del costo dell’investimento (6 + 24 + 3,9).

No Industria 4.0

Relativamente alla possibilità di beneficiare del credito d’imposta del 40% sui beni Industria 4.0 per gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo, già la circolare del 30 marzo 2017, n. 4/E, paragrafo 12, relativa all’iper ammortamento (ma applicabile anche al suddetto credito d’imposta) aveva chiarito che rientravano tra gli «investimenti in beni strumentali nuovi» con le caratteristiche Industria 4.0 indicate nell’allegato A della legge 11 dicembre 2016 n. 232, i componenti, i sistemi e le «soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni», mentre erano escluse le «soluzioni finalizzate alla produzione di energia (ad esempio sistemi cogenerativi, sistemi di generazione di energia da qualunque fonte rinnovabile e non)» (compreso, quindi, il fotovoltaico). Relativamente ai sistemi di accumulo dell’energia elettrica, poi, la circolare Mise del 23 maggio 2018 n. 177355, ha precisato che «la funzione principale di tali sistemi non è quella di realizzare una gestione e un utilizzo efficiente dell’energia da parte delle macchine del ciclo produttivo», bensì quella di «costituire una (possibile) fonte dalla quale le macchine possono attingere energia per il proprio funzionamento». Quindi, i «sistemi di accumulo» sono «da considerarsi alla stessa stregua» delle «soluzioni finalizzate alla produzione di energia (ad esempio sistemi cogenerativi, sistemi di generazione di energia da qualunque fonte rinnovabile e non)», pertanto, «come queste, non sono ammessi al beneficio» (dell’iper ammortamento e successivamente del credito d’imposta).

L’esclusione degli impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo dal credito d’imposta per Industria 4.0 è stata confermata, infine, dalla risposta delle Entrate del 2 febbraio 2021, n. 75 (relativa al credito d’imposta del 2020 dell’articolo 1, commi 184-197, della legge 27 dicembre 2019 n. 160), la quale, però, ha confermato la possibilità di beneficiare del credito d’imposta per i beni strumentali materiali «generici» (si veda l’Esperto risponde del 2 febbraio 2022 e del 16 maggio 2022).

Credito d’imposta del 6%

Per il 2022, l’articolo 1, comma 1055, della legge 30 dicembre 202, n. 178, prevede il credito d’imposta del 6% (era del 10% per il 2021, comma 1054) per le imprese (e anche per i professionisti, comma 1061) che effettuano investimenti «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%» del costo di acquisto. Attenzione, però, che deve trattarsi di un impianto che non sia classificabile tra i fabbricati e le costruzioni ovvero tra i beni per i quali il Dm Finanze 31 dicembre 1988, relativo ai coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5%, in quanto questi beni sono esclusi dal credito d’imposta in commento.

Se l’impianto fotovoltaico è «qualificato dal contribuente come bene mobile» (senza «autonoma rilevanza catastale», perché «semplice pertinenza delle unità immobiliari»), l’aliquota di ammortamento è del 9%, corrispondente a quello applicabile alle «centrali termoelettriche secondo la tabella allegata al decreto ministeriale 31 dicembre 1988 (Gruppo XVII - Industrie dell’energia elettrica del gas e dell’acqua - Specie 1/b - Produzione e Distribuzione di energia termoelettrica)» (si veda anche la circolare 19 luglio 2007, n. 46/E). Si applica l’aliquota di ammortamento fiscale del 4%, invece, per gli impianti fotovoltaici «accatastati autonomamente» come beni immobili, come, ad esempio, per quelli posizionati a terra (si veda Nt+Fisco 22 marzo 2021 e l’esperto risponde del 20 gennaio 2022). Per quelli non «accatastati autonomamente, in quanto totalmente o parzialmente integrati all’unità immobiliare» esistente, infine, «i relativi costi, se capitalizzati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili, sono ammortizzati» con le aliquote «del bene di cui sono diventate parte integrante», che tipicamente è del 3 per cento (articolo 1, comma 21, della legge 208/2015, norma sui cosiddetti «imbullonati», e circolare 19 dicembre 2013, n. 36/E).

In ogni caso, «le componenti impiantistiche, escluse dalla determinazione della rendita catastale degli immobili ospitanti le centrali fotovoltaiche ed eoliche», non possono essere considerate «beni immobili» «ai fini della determinazione dell’aliquota di ammortamento». Di conseguenza, solo ai «costi relativi alla componente immobiliare delle centrali fotovoltaiche ed eoliche» si applica «l’aliquota di ammortamento fiscale» del 4%, mentre ai «costi relativi alla componente impiantistica» si applica l’aliquota del 9 per cento (circolare Entrate e Mise del 30 marzo 2017, n. 4), pertanto, per questi ultimi spetta il credito d’imposta del 6% per il 2022.

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