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Il socio accomandatario che diventa accomandante in corso d’anno si indica nel rigo A10 degli Isa

In relazione al numero dei soci amministratori e non bisogna prendere a riferimento le unità di personale presenti al termine del periodo d’imposta cui si riferisce il modello

Gianluca Dan

La domanda

In una società di persone che svolge attività artigiana, da febbraio, un socio accomandatario è diventato accomandante; non partecipando più attivamente all’attività, si è di conseguenza cancellato da Inps e Inail. Come deve essere considerata tale situazione ai fini della compilazione del quadro A degli Isa considerato che le istruzioni dicono di «fare riferimento alle unità di personale presenti al termine del periodo d’imposta»? Non deve essere indicata in nessun rigo? Deve essere indicata nel rigo A09 per una percentuale proporzionale del periodo fino a quando è stato partecipante (1/12-8,33%)? Deve essere indicato nel rigo A10 per la stessa percentuale (8,33%)?
A. B. - Pisa

Nei righi A09 e A10 vanno indicati nella prima colonna rispettivamente il numero dei soci amministratori e di quelli non amministratori. Come riportato dalle istruzioni in relazione alle tipologie di personale addetto all’attività, per le quali viene richiesto di indicare il “numero”, è necessario fare riferimento alle unità di personale presenti al termine del periodo d’imposta cui si riferisce il presente modello. Pertanto il socio accomandatario che è diventato accomandante andrà indicato come “numero” al rigo A10 e non al rigo A09 essendo questa la situazione al termine del periodo d’imposta. Nella seconda colonna del rigo A10 va indicata la somma delle percentuali dell’apporto di lavoro prestato dai soggetti indicati nella prima colonna del medesimo rigo. Le istruzioni al riguardo affermano che tali percentuali devono essere determinate utilizzando come parametro di riferimento l’apporto di lavoro fornito da un dipendente che lavora a tempo pieno per l’intero periodo d’imposta. Considerata, ad esempio, un’attività nella quale il titolare dell’impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l’attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125, risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari. Per maggiori approfondimenti sulle modalità di indicazione della percentuale relativa a detto apporto di lavoro, si rinvia alle istruzioni già previste per la compilazione dei modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, riportate al paragrafo 7.4.2 della circolare 32/E del 21 giugno 2005 e al paragrafo 5.1 della circolare 23/E del 22 giugno 2006. Prendendo quanto affermato dalla circolare 23/2006 con riferimento ai soci, con occupazione prevalente nell’impresa, ai fini dell’indicazione della percentuale di lavoro prestato resta fermo, in linea generale, il criterio del tempo effettivamente prestato nella società, e ciò indipendentemente dalla percentuale di partecipazione agli utili societari.

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