Imposte

Terzo settore, i regimi fiscali in attesa dell’autorizzazione europea

Il direttore centrale dell’Agenzia Patrizia Claps spiega le novità tributarie. Resta il nodo da sciogliere sulle agevolazione nelle indirette per i nuovi enti

di Ilaria Ioannone

Fiscalità degli enti del Terzo settore e destino delle Onlus. Questi i temi affrontati durante il talk del 2 marzo organizzato da Fondazione Italia sociale e Terzjus e che, dopo l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), destano sempre più attenzione da parte degli operatori.

Molte le questioni a cui si è cercato di fornire una risposta puntale grazie al contributo di Patrizia Claps, direttore centrale dell’agenzia delle Entrate - persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali - e Gabriele Sepio coordinatore del modulo 24 Terzo settore del Sole.

Un tema dibattuto e che ha destato particolare interesse è sicuramente quello dell’efficacia di alcune disposizioni fiscali. Si pensi ad esempio alle norme che regolano le erogazioni liberali o le imposte indirette (per esempio, bollo, impoeste ipotecari) e che sono oggetto il 3 marzo di un dibattito legato alla corretta interpretazione delle disposizioni. A ben vedere come precisato da. Sepio, trattandosi di norme non soggette al vaglio Ue queste dovrebbero trovare applicazione anche nei confronti di coloro che scelgono di accedere al Runts dal 24 novembre assumendo la qualifica di ente del terzo settore.

Non dovrebbero, quindi, essere applicabili alle sole Onlus, associazioni di promozione sociale (Aps), organizzazioni di volontariato (Odv). ma dovrebbero abbracciare anche i nuovi enti che sono entrati nel Registro unico.

Sul punto rassicurazioni sulla corretta interpretazione delle norme sono arrivate anche da parte della stessa agenzia delle Entrate che, come chiarito nel corso dell’intervento, dovrebbe uscire con un documento di prassi.

Affrontato anche il tema delle Onlus le quali hanno due strade da percorrere: accedere al Registro unico dopo il vaglio Ue oppure entrare subito in considerazione dell’operatività del Registro anche senza attendere la pubblicazione dell’elenco da parte dell’Agenzia. Una scelta questa che, come precisato da Patrizia Claps , potrebbe essere conveniente per gli enti aventi natura erogativa (per esempio, quelli filantropici) senza però che scattino obblighi devolutivi.

Altro tema di particolare rilievo è quello legato alla notifica da inviare alla Commissione europea da cui dipende l’entrata in vigore di tutta una serie di disposizioni riguardanti la fiscalità diretta (articoli 80-86 del Codice del terzo settore), il nuovo regime di favore per le imprese sociali (articolo 18 del Dlgs. 112/2017). Tra queste anche il tema legato al concetto di commercialità che dispone che debba considerarsi commerciale l’ente i cui proventi delle attività di interesse generale svolte in forma di impresa, e delle eventuali attività diverse, siano prevalenti rispetto a quelli derivanti da attività di natura non commerciale. Un test di prevalenza che mette di fatto a confronto le entrate riconducibili alle diverse attività dell’ente e che dovrà essere effettuato considerando le puntuali disposizioni recate dal Codice. Da rilevare come l’autorizzazione Ue determinerà l’avvicendamento dei regimi fiscali.

Affrontata, infine, le novità in materia di Iva per gli enti non commerciali che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2024. Come precisato si tratta di misure adottate, a seguito della procedura di infrazione promossa nei confronti del nostro Paese, e che di fatto hanno portato a un vero e proprio ribaltamento dell’attuale regime Iva previsto dagli articoli 4 e 10 del Dpr 633/1972. Si passa, infatti, dal considerare fuori campo le operazioni rese dietro corrispettivi specifici nei confronti di associati/partecipanti e soci per inquadrarle come esenti. Novità però che non includono organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi annui non superiori a 65mila euro. Per le organizzazioni di volontariato il direttore Claps ha confermato che restano fuori campo Iva, nel regime transitorio, i corrispettivi ricevuti per lo svolgimento delle attività di interesse generale, ma solo se si tratta di rimborsi a copertura dei costi.

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