Imposte

Neutralità fiscale per fusione società israeliane con partecipata italiana

La risposta a interpello 294/2023: imposizione rinviata all’atto di cessione da parte dell'incorporante

di Alessandro Germani

È neutrale la fusione fra due società israeliane per ciò che concerne gli effetti sulla partecipazione in una società italiana detenuta da entrambe. È questa la risposta a interpello 294/2023 delle Entrate.

Un gruppo israeliano è composto dalla capogruppo Beta e dalle due società israeliane Alfa e Delta che detengono, rispettivamente al 95% e al 5%, la società Gamma residente in Italia.

È prevista una riorganizzazione finalizzata ad un accorpamento di Alfa e Delta, con quest'ultima che incorpora la prima. A seguito della fusione l'incorporante deterrà il 100% del capitale della società italiana. L'operazione di fusione sarà regolata secondo la legislazione civilistica e fiscale israeliana. È previsto un merger agreement che presuppone, come condizioni, la presentazione di un ruling presso la competente autorità fiscale volto a concedere il regime di tax deferral proprio dell'operazione nonché un'istanza di interpello presso le Entrate per conoscere la sorte fiscale della partecipazione italiana.

L'istante vuole sapere se in relazione alla suddetta partecipazione valga la neutralità fiscale dell'articolo 172 del Tuir, evitando così la tassazione del plusvalore della partecipazione emergente nella fusione ai sensi dell'articolo 23 comma 1 lettera f del Tuir e dell’articolo 13, paragrafo 5, della convezione Italia-Israele.

L'Agenzia conferma la tesi della neutralità, che comporta l'effetto di tax deferral, ovvero il rinvio dell'imposizione all'atto della cessione della partecipazione da parte dell'incorporante. È evidente che l'operazione non rientra nella direttiva 2009/133/Ce del Consiglio Ue in quanto le società sono residenti in un paese extra Ue (Israele). Ma ciò non preclude in assoluto la neutralità, come chiarito anche dalla risoluzione 470/E/08 purché l'operazione:

si qualifichi come fusione ai sensi della legislazione civilistica italiana;

i soggetti coinvolti abbiano una forma giuridica omologa a quella delle società di diritto italiano;

l’operazione produca effetti in Italia sulla posizione fiscale di almeno un soggetto coinvolto.

La prima condizione risulta rispettata perché le disposizioni della legislazione israeliana sembrano parificate alla disciplina italiana della fusione ex articolo 2501 e seguenti del Codice civile. Anche la seconda condizione è soddisfatta considerato che le società israeliane sono limited company equiparabili alle società di capitali italiane. Infine c'è l'effetto in Italia perché l'operazione coinvolge la partecipata italiana e determina in capo a Delta il riconoscimento dell’ultimo valore fiscale della partecipazione in Gamma riconosciuto in capo a alfa, in ossequio al principio generale di continuità dei valori fiscali.

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