Imposte

Restauro edifici tutelati, al via il codice tributo per il tax credit al 50%

La finestra sarà aperta fino al 28 febbraio: agevolazioni assegnate fino a esaurimento delle risorse disponibili

di Giuseppe Latour

Arriva il codice tributo per il tax credit legato al restauro di edifici tutelati: è il 6979. Lo ha stabilito l’agenzia delle Entrate con la risoluzione 43. Il 1° febbraio - va ricordato - è scattata la data di avvio delle domande per l’accesso a questo credito d’imposta, per le spese sostenute per interventi di manutenzione, protezione e restauro su immobili di interesse storico artistico. La finestra, relativa alle spese del 2021, è stata aperta per tutto il mese, fino al 28 febbraio.

Per consentire l’accesso al credito d’imposta, che sarà concesso nella misura del 50%, fino a un importo massimo di 100mila euro per immobile, è necessario compilare un modulo, da inviare via posta certificata all’indirizzo fondorestauro@mailcert.beniculturali.it. Le spese devono essere autorizzate dal ministero dei Beni culturali, nell’ambito di un restauro, attraverso la procedura dell’articolo 21 del Codice (Dlgs 42/2004).

Nota negativa. Si procederà fino a esaurimento risorse e questo potrebbe condizionare l’agevolazione di alcuni interventi: al momento, salvo rifinanziamenti, c’è disponibilità di appena un milione di euro per ogni anno.

La documentazione

A corredo della domanda per il credito di imposta, andava presentata anche questa documentazione: 

• Domanda in carta da bollo compilata con l’indicazione delle generalità, della residenza e del codice fiscale del richiedente, sottoscritta digitalmente;

• Estremi del provvedimento di tutela;

• Copia del provvedimento di autorizzazione del progetto di restauro, rilasciato ai sensi dell’articolo 21 del Dlgs 42/2004;

• Dichiarazione di assenza contributi o contributi goduti. Dichiarazione dei contributi pubblici o privati goduti, riferiti ai lavori oggetto della richiesta e dei relativi importi;

• Dichiarazione di inizio e di fine dei lavori a firma dall’architetto direttore dei lavori;

• Consuntivo di spesa giurato a firma dall’architetto direttore dei lavori, con l’indicazione degli interventi realizzati (in forma di computo metrico estimativo redatto sulla base di prezzari ufficiali ed eventuale analisi dei prezzi);

• Elenco delle lavorazioni, ciascuna con il relativo costo, per le quali si chiede il credito d’imposta a firma dall’architetto direttore dei lavori;

• Documentazione fotografica a consuntivo.

Le spese

Per la determinazione del credito d’imposta sono eleggibili le spese, effettivamente sostenute dalle persone fisiche, per questi interventi:

a) restauri di cui all’articolo 29 del Codice dei beni culturali;

b) impianti che concorrono ad un miglioramento della sicurezza e della conservazione del bene, con esclusione di quelli di mero adeguamento funzionale e tecnologico;

c) eliminazione delle barriere architettoniche.

La procedura

Seguono diversi passaggi, per arrivare all’assegnazione dei crediti di imposta. Entro i dieci giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione delle istanze, la Direzione Archeologia, belle arti e paesaggio del ministero le trasmette alle Soprintendenze territorialmente competenti, sulla base dell’ubicazione del bene.

Le Soprintendenze, a quel punto, curano l’istruttoria delle istanze, verificandone l’ammissibilità. Entro sessanta giorni dalla data di trasmissione delle istanze da parte della DG, ciascuna Soprintendenza comunica l’esito dell’istruttoria e l’ammontare delle spese ammesse al beneficio. Entro altri sessanta giorni, con provvedimento del Direttore generale, è riconosciuto il credito d’imposta, secondo l’ordine di presentazione delle richieste, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Prima della comunicazione ai soggetti beneficiari, la Dg trasmette all’agenzia delle Entrate, i dati dei soggetti ai quali è stato riconosciuto il credito d’imposta, con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni o revoche intervenute. Quando i crediti concessi risultano complessivamente inferiori alle risorse stanziate nell’anno di riferimento, gli importi residui sono resi disponibili per l’anno successivo.

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