Imposte

Trasformazione agevolata, le riserve di utili ai soci sono tassate come dividendi

L’aliquota e l’eventuale ritenuta dipendono dallo status giuridico

di Paolo Meneghetti

Il tema della fiscalità diventa particolarmente delicato se la società ante trasformazione è di capitali, oppure è di persone ma detiene riserve di utili che derivano da una precedente trasformazione regressiva.

Considerato che la società semplice non ha contabilità e quindi non permette il monitoraggio del patrimonio netto (condizione necessaria per non attribuire le riserve di utili ai soci), occorre considerare che le riserve di utili vengono attribuite ai soci nel periodo d’imposta successivo alla trasformazione. Quindi è come se la società semplice attribuisse ai soci riserve di utili tassabili in capo a questi ultimi quale dividendo.

La tassazione di tale dividendo dipende dallo status giuridico del socio, che nella maggior parte dei casi sarà persona fisica. In questa ipotesi, la distribuzione di dividendi comporta l’applicazione di una ritenuta d’imposta del 26%, ma qui si pone un problema: chi opera la ritenuta, posto che le società di persone non figurano tra i sostituti d’imposta ex articolo 27 del Dpr 600/73?

L’applicazione della ritenuta

In una diretta Map (aggiornamento professionale) del 18 maggio 2006 venne escluso dall’agenzia delle Entrate che la società di persone potesse/dovesse applicare la ritenuta d’imposta sui dividendi. Ma questa interpretazione (peraltro mai ufficializzata in una circolare) non può essere condivisa, poiché contrasta con un principio inderogabile: il socio che incassa il dividendo deve subire la medesima tassazione che avrebbe subìto se la riserva fosse stata distribuita dalla società di capitali ante trasformazione. Per ottemperare a questo principio la società semplice dovrebbe applicare la ritenuta d’imposta: soluzione che sarebbe auspicabile venisse confermata ufficialmente dall’agenzia delle Entrate.

Se invece la partecipazione alla società di capitali è detenuta dal socio a titolo di impresa o dal socio/società di persone, non si applicherà alcuna ritenuta sul dividendo attribuito. Il dividendo concorrerà a formare l’imponibile nella misura del 58,14% dell’importo ricevuto, se la riserva si è formata dal 2018 in poi; mentre, se formata precedentemente, deve ritenersi ancora vigente il Dm 26 maggio 2017 che riduce l’imponibile al 49,72% e al 40%, a seconda che la riserva attribuita dalla società semplice si sia formata dopo il 2007 o prima di tale anno.

Se invece il socio fosse a sua volta società di capitali, avremmo la tassazione del dividendo con concorrenza alla formazione del reddito limitata al 5% del medesimo importo. Discorso diverso se la società di capitali trasformanda detiene riserve in sospensione d’imposta, poiché l’operazione sconta la sostitutiva del 13%, che deve ritenersi esaustiva dell’obbligazione tributaria anche in capo al socio a cui viene attribuita la riserva; fermo restando il fatto che l’imponibile sul quale la società versa l’imposta sostitutiva incrementa il costo della partecipazione in capo al socio.

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