Controlli e liti

Accertamento valido anche senza replica alle osservazioni del contribuente

La Cgt Roma: l’amministrazione finanziaria ha solo l’obbligo di esaminare le osservazioni ma non di esplicitare tale valutazione nell’atto impositivo

È valido l’avviso di accertamento che non menziona le osservazioni del contribuente al Pvc, formulate ex articolo 12, comma 7, dello Statuto del contribuente (legge 212/2000): ciò in quanto l’amministrazione finanziaria ha solo l’obbligo di valutare le osservazioni, ma non anche di esplicitare tale valutazione nell’atto impositivo; piuttosto, la nullità opera solo ove prevista dalla legge oppure in caso di irregolarità da cui deriva una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto.

È il principio espresso dalla sentenza 3807/18/2023 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma in una complessa vicenda avente ad oggetto il trattamento fiscale ai fini Ires dei dividendi incassati da un istituto di credito da una partecipazione al capitale della Banca d’Italia, su cui poi comunque in giudici hanno dato ragione al contribuente nel merito.

I precedenti di Cassazione

La decisione richiama e fa proprie le conclusioni della Cassazione (tra le altre, n. 19951/2022; n. 8378/2017; n. 3853/2016, citata in sentenza) per cui all’obbligo dell’Amministrazione finanziaria di valutare le osservazioni del contribuente non si aggiunge l’ulteriore obbligo di esplicitare - «a pena di nullità» - tale valutazione nell’atto impositivo (a differenza di quanto espressamente disciplinato dall’articolo 5-ter del Dlgs 218/1997, per il procedimento di accertamento con adesione, in cui è imposto all’amministrazione un obbligo di motivazione rafforzata sul mancato accoglimento dei chiarimenti forniti nel corso del contraddittorio).

Il contraddittorio endoprocedimentale

La questione si inserisce a valle del più ampio tema del contraddittorio endoprocedimentale, oggetto di numerose decisioni della Suprema corte, la quale, con orientamento ormai consolidato, risalente alla sentenza resa a Sezioni Unite (24283/2015), ha affermato il principio per cui «il diritto nazionale… non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto».

La pronuncia della Consulta

L’argomento è stato recentemente esaminato anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 47/2023), che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 12 ha affermato che «di fronte alla molteplicità di strutture e di forme che il contraddittorio endoprocedimentale ha assunto e può assumere in ambito tributario, spetta al legislatore, nel rispetto dei principi costituzionali evidenziati, il compito di adeguare il diritto vigente, scegliendo tra diverse possibili opzioni che tengano conto e bilancino i differenti interessi in gioco, in particolare assegnando adeguato rilievo al contraddittorio con i contribuenti». Monito che sembra essere stato già recepito nel disegno di legge delega per la riforma fiscale, approvato dal Consiglio dei ministri e in corso di approvazione al parlamento, tra i cui obiettivi rientra l’«applicazione in via generalizzata del principio del contraddittorio a pena di nullità», con la specifica previsione di un «obbligo da parte dell’ente impositore di motivare espressamente sulle osservazioni formulate dal contribuente».

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