Imposte

Formazione 4.0, ultimi check in vista della dichiarazione

L’upgrade del personale deve riguardare gli ambiti 4.0 come big data, cloud e fog computing, cyber security, robotica avanzata, IT delle cose e delle macchine, sistemi di RV e RA

di Edoardo Belli Contarini

Anche in vista della redazione della dichiarazione dei redditi, è opportuno fare un check sulla spettanza dei crediti di imposta per la formazione 4.0 al fine di riscontrare eventuali criticità e, se del caso, aderire in tutto o in parte alle varie ipotesi di tregua fiscale (legge 197/2022).

L’incentivo in questione è molto appetibile, considerato che:

• è trasversale, cioè fruibile da tutte le imprese a prescindere dall’attività economica esercitata, dalla natura giuridica e dalle dimensioni;

• sono ammessi tutti i costi aziendali sostenuti fino al 2022 per il personale dipendente impiegato in qualità di discenti, docenti o tutor, per acquisire o anche soltanto consolidare le conoscenze nelle «tecnologie 4.0»;

• il bonus spetta per ogni tipo di formazione, in presenza, a distanza, cioè on line, quella organizzata con il training on the job, inclusa quella esterna, purché erogata dai soggetti “accreditati”;

• il beneficio negli anni recenti (2020-2022) non è più condizionato alla stipula dei contratti collettivi aziendali o territoriali, è automatico ed utilizzabile per intero direttamente in compensazione;

• senza che operino i limiti di applicazione annuale, cumulabile con altri aiuti di Stato, con incremento del valore della produzione, ma con detassazione ai fini Irpef, Ires e Irap (articolo 1, commi 46-56, della legge 205/2017, articolo 1, commi 210-217 della legge 160/2019).

Almeno in teoria, l’agevolazione, nonostante l’ampio perimetro, non dovrebbe presentare le criticità tipiche dei crediti R&S (si pensi al Manuale Ocse di Frascati), a condizione che l’upgrade del personale riguardi gli ambiti 4.0. previsti tassativamente (articolo 3 del Dm Mise 4 maggio 2018, big data, cloud e fog computing, cyber security, robotica avanzata, IT delle cose e delle macchine, sistemi di RV e RA, ecc.).

Tuttavia, l’Agenzia, in caso di controllo, può rivolgersi al ministero per acquisire pareri su questioni tecniche; inoltre, l’utilizzo in compensazione è subordinato alla effettività, congruità e competenza delle «spese ammissibili», alla regolarità contributiva e in materia di sicurezza sul lavoro, nonché all’adempimento di stringenti oneri documentali. In particolare, sono prescritti: la preventiva certificazione del revisore contabile, la relazione tecnica illustrativa, l’indicazione in dichiarazione del numero delle ore e dei dipendenti impiegati nelle attività formative (quadro RU), le dichiarazioni sostitutive di atto notorio da rilasciare a ciascun dipendente, che attestino l’effettiva frequentazione dei corsi (articoli 3, 5 e 6 del Dm).

Inoltre, con finalità antielusive, devono risultare assolti anche i vincoli di rendicontazione periodica; l’impresa, “day by day”, deve redigere i registri nominativi cosiddetti “didattici”, sottoscritti congiuntamente sia dai discenti, sia dal docente, interno e/o esterno. Invero, nella relazione illustrativa al decreto si precisa che, per dimostrare lo svolgimento della didattica, i time sheet, oltre alla congiunta sottoscrizione dei soggetti coinvolti, «devono riportare per ciascun giorno le ore impiegate nelle attività di formazioni ammissibili» (come per il credito R&S).

Dunque, è opportuno prestare attenzione a questi aspetti, considerato che, in assenza di un regime speciale di penalty protection, le modalità, i tempi e le sanzioni contemplati per il recupero erariale sono perfettamente identici – e perniciosi – a quelli già sperimentati in materia di credito R&S, compresa la responsabilità penale (articolo 10-quater del Dlgs 74/2000).

Effettuato l’assessment a ritroso per gli anni aperti, in presenza di criticità di alcuni progetti formativi svolti fino al 2022, vanno valutati i possibili rimedi per mettere in sicurezza la spettanza dei crediti. In caso di irregolarità più gravi, il contribuente non può avvalersi del «riversamento spontaneo» (articolo 5 del Dl 146/2021), ma opzionare – in tutto o in parte – soltanto il «ravvedimento operoso speciale», però fino al periodo di imposta 2021. Qualora poi risulti notificato un Pvc, si può tentare l’adesione in base alle regole ordinarie (Dlgs 218/1997), a meno che il verbale non sia stato già consegnato entro il 31 marzo, nel qual caso si può accedere all’adesione rafforzata ai sensi della legge 197/2022.

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