Come fare perAdempimenti

Quadro RR, la gestione del credito Inps in dichiarazione

di Barbara Marini

  • Quando Data di presentazione della dichiarazione dei redditi

  • Cosa scade Utilizzo del credito Inps relativo all'anno precedente

  • Per chi Soggetti tenuti alla compilazione del quadro RR-Contributi previdenziali

  • Come adempiere Utilizzo nel mod. F24; richiesta di rimborso; autoconguaglio

1In sintesi

Ogni anno l’Inps pubblica una circolare che fornisce utili istruzioni per una corretta compilazione del Quadro RR del modello Redditi persone fisiche (PF) da parte degli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995.

Con riferimento alla dichiarazione dei redditi per l’anno 2020, è stata emanata il 21 giugno 2021 dall’istituto di previdenza la circolare 88. Può essere utile, in particolare, far luce su uno specifico paragrafo, il numero 5, rubricato “la compensazione”, che descrive le modalità di utilizzo dei crediti previdenziali versati in misura eccedente rispetto al dovuto.

Per semplicità espositiva ci si focalizzerà sulla compilazione della sezione I del quadro RR dedicata ad artigiani e commercianti e quindi sui crediti emergenti nella parte dedicata ai contributi sul reddito eccedente il minimale (paragrafo 5.1 della circolare), trascurando la compilazione della sezione II dedicata agli iscritti alla gestione separata (cui è dedicato il paragrafo 5.2 della circolare), per i quali valgono comunque considerazioni analoghe a quelle di artigiani e commercianti.

2I crediti previdenziali Inps

L’aspetto che più di ogni altro differenzia la gestione dei crediti previdenziali Inps da quelli erariali Iva, Ires, Irap ecc. riguarda il trattamento del credito relativo all’anno precedente (nella situazione attuale ci si riferisce al 2019, essendo in scadenza la dichiarazione dei redditi relativa al 2020).

A differenza dei crediti di natura fiscale, infatti, il credito previdenziale relativo all’anno precedente, qualora non completamente utilizzato alla data di invio della dichiarazione relativa all’anno successivo, non viene automaticamente rigenerato all’interno del quadro RR passando da credito 2019 a credito 2020, come accade invece per le imposte (negli specifici quadri RN, IR, VL ecc.); per l’Inps infatti tale rigenerazione, ben lungi dall’essere automatica, passa invero attraverso una specifica procedura online (presente all’interno del cassetto previdenziale) definita “autoconguaglio”, tutt’altro che semplice, come si vedrà meglio più avanti.

3La compensazione e l’autoconguaglio

Nel suddetto paragrafo 5 della citata circolare, dedicato alle compensazioni dei crediti previdenziali eccedenti il minimale, si legge che la domanda di autoconguaglio va presentata da parte di coloro che intendono gestire il credito Inps relativo all’anno precedente (nel nostro caso l’anno 2019) non ancora compensato entro la data di presentazione della dichiarazione modello “Redditi 2021 – PF”, (data di invio che quest’anno coincide con il 30 novembre 2021).

L’eventuale credito residuo 2019 non compensato entro tale data potrà infatti alternativamente essere oggetto:1) di domanda di rimborso; 2) di compensazione contributiva c.d. “autoconguaglio” (circ. Inps 182 del 10 giugno 1994).

Necessaria, anche se ovvia, precisazione: i crediti cui facciamo riferimento sono quelli che emergono per effetto di acconti versati in eccesso rispetto al valore dei “contributi dovuti sul reddito che eccede il minimale” riferiti ad uno specifico anno.

Un esempio pratico renderà più agevole la comprensione del meccanismo di utilizzo del credito. Si ipotizzi infatti che nel quadro RR di seguito riportato (esempio 1) e relativo all’anno d’imposta 2019 (Modello redditi PF 2020) il contribuente abbia fatto emergere un credito pari ad euro 1.900 (col.33). Tale credito si è generato per effetto del versamento di acconti per l’anno 2019 (euro 2.570, col. 26, calcolati in base ai contributi 2018) più alto rispetto all’importo dei contributi effettivamente dovuti sul medesimo anno (euro 670, col.24).

Esempio 1
CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE, RIGO RR2 (Modello Redditi PF 2020, anno imposta 2019)
- col. 23 “Reddito eccedente il minimale”: euro 2.782
- col. 24 “Contributo IVS dovuto sul reddito che eccede il minimale”: euro 670
- col. 26 “Contributi versati sul reddito che eccede il minimale”: euro 2.570
- col. 30 “Contributo a credito sul reddito che eccede il minimale”: euro 1.900
- col. 33 “Contributo da utilizzare in compensazione”: euro 1.900

Si ipotizzi sempre che entro il 30 novembre 2021, data di presentazione della dichiarazione relativa al 2020, il contribuente abbia compensato il suddetto credito di euro 1.900 per euro 1.337. Pertanto, il credito residuo 2019 da indicare nel modello redditi PF 2021 per l’anno 2020 (esempio 2) risulta pari ad euro 563 (1.900 – 1.337), e sulla base di quanto osservato in precedenza, tale importo dovrà essere riportato nella col.36 per essere chiesto a rimborso o gestito tramite autoconguaglio:

Esempio 2
CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE, RIGO RR2 (Modello Redditi PF 2021, anno imposta 2020)
- col. 23 “Reddito eccedente il minimale”: euro 3.435
- col. 24 “Contributo IVS dovuto sul reddito che eccede il minimale”: euro 827
- col.29 “Contributo a debito sul reddito che eccede il minimale”: euro 157
- col. 34 “Credito del precedente anno”: euro 1.900
- col. 35 “Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24”: euro 1.337
- col.36 “Residuo a rimborso o in autoconguaglio”: euro 563

Si ipotizzi altresì che il credito di 1.337 sia stato utilizzato in F24 per compensare i seguenti importi:
670 euro (acconti Inps 2020 versati il 20.07.2020 e il 30.11.2020, col.26);
157 euro (saldo Inps 2020 versato in data 20.07.2021, col.29);
414 euro (I acconto Inps 2021, versato in data 20.07.2021);
96 euro (saldo Irpef 2020, versato il 20.07.2021).

Avendo rappresentato i dati relativi alle annualità 2019 e 2020, è ora possibile illustrare, per mezzo di un ulteriore esempio, le modalità di compilazione del modulo necessario a rigenerare il suddetto credito di 563 euro attraverso la domanda di autoconguaglio Inps (modulo messo a disposizione nel cassetto previdenziale del contribuente nella sezione “Domande telematizzate” / “Compensazione contributiva”).

La compilazione di tale modulo, tutt’altro che intuitiva, richiede la ricostruzione della formazione del credito di cui si chiede la rigenerazione. Infatti, pur conducendo allo stesso valore di euro 563, la ricostruzione di tale credito viene effettuata dall’Inps in maniera differente rispetto a quanto avviene nel quadro RR: come si può vedere nell’esempio di domanda riportata sotto (esempio 3), l’importo di euro 563 si genera quale differenza tra il valore di euro 1.233 (punto 1) e quello di euro 670, ovvero il valore dei contributi dovuti sul reddito 2019 pari ad euro 2.782 (punto 2).

Esempio 3
COMPENSAZIONE CONTRIBUTIVA ("AUTOCONGUAGLIO”)
Domanda da compilare all'interno del cassetto previdenziale
…il sottoscritto Mario Rossi comunica che…
Punto 1. Ha pagato nell'anno 2019 sulla base del reddito dell'anno 2018 a titolo di acconto sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2019 contributi IVS pari ad euro 1.233;
Punto 2. Ha denunciato per l'anno 2019 redditi d'impresa pari ad euro 2.782;
Punto 3. Ha versato contributi superiori al dovuto pari ad euro 563;
Punto 4. Ha detratto o detrarrà la somma di cui al punto 3) da quanto dovuto a titolo di acconto o di saldo sui contributi eccedenti il minimale da versare nell'anno 2021

Il primo dei due importi (euro 1.233) si genera sottraendo dal valore degli acconti relativi al 2019 e pagati nel medesimo anno 2019 pari a euro 2.570 (calcolati sulla base del reddito 2018) l’importo di euro 1.337, coincidente con l’utilizzo del credito 2019 in compensazione nel mod. F24.

Nel modulo di autoconguaglio, i dati da indicare sono quelli dei versamenti relativi all’anno in cui si è generato il credito (nel nostro caso il 2019) esposti al netto delle compensazioni effettuate con riferimento al medesimo anno: nel nostro esempio nel 2019 il contribuente ha versato euro 2.570 di contributi eccedenti il minimale e ne ha compensati euro 1.337.

L’Inps quindi “vede” versamenti relativi al 2019 di euro 1.233 (2.570-1.337). Di questi, euro 563 si chiedono in “autoconguaglio”.

4La sorte del credito chiesto in autoconguaglio

Dal momento di invio della domanda di autoconguaglio, sarà l’Inps che provvederà a rigenerare il credito imputandolo all’anno indicato nel punto 4 (2021) e conseguentemente a considerarlo “in diminuzione” nel computo dei contributi dovuti per il medesimo anno.

Analizzando proprio il punto 4) è possibile comprendere che il termine autoconguaglio non è nient’altro che un sinonimo di compensazione verticale Inps su Inps, compensazione che, a differenza dei crediti erariali, non passerà da mod. F24 ma sarà effettuata direttamente dal contribuente tramite riduzione (per lo stesso importo del credito indicato al punto 3)) dei contributi da versare per l’anno 2021; l’Inps, dall’altro lato, riscontrerà la regolarità dei versamenti effettuati, avendo imputato detto credito allo stesso anno d’imposta.

Si ritiene che il contribuente debba indicare nel modello dichiarativo dell'anno successivo (nel nostro esempio il mod. Redditi PF 2022) all'interno della colonna denominata “Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24”, il credito oggetto di autoconguaglio utilizzato in riduzione dei contributi previdenziali dovuti per il 2021, e più precisamente:
al rigo RR2 colonna 28, nel caso in cui siano stati ridotti i contributi eccedenti il minimale.

5Le tempistiche di invio e l’autorizzazione Inps

Per comprendere quale sia la scadenza di invio della domanda di autoconguaglio è necessario fare una premessa.

L’Istituto di previdenza, per poter fare gli opportuni controlli circa la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in fase di autoconguaglio, deve attendere che il modello redditi venga liquidato dall’agenzia delle Entrate.

Poiché nell’esempio proposto l’annualità di formazione del credito è il 2019, ne consegue che l’istituto potrà riconoscere e imputare il credito 2019 all’anno 2021 - sulla base delle indicazioni fornite nella domanda di autoconguaglio – solo nell’anno in cui avrà a disposizione i dati relativi al 2019 a seguito della liquidazione della dichiarazione da parte dell’agenzia delle Entrate (e quindi, nella prassi, non prima dell’anno 2022).

Di conseguenza una criticità non secondaria è rappresentata dal fatto che l’Inps potrebbe respingere quelle domande che, pur formalmente corrette, non possono essere immediatamente “lavorate”, mancando i dati comunicati dall’agenzia delle Entrate.

Pertanto, l’accortezza consiste nel verificare sul cassetto fiscale del contribuente la data di liquidazione della dichiarazione, e solo in quel momento, a liquidazione avvenuta, inviare il modulo e verificare l’avvenuta autorizzazione sul proprio cassetto previdenziale.

Solo con questa formalità il contribuente potrà avere la certezza della correttezza del proprio operato (ossia l’autoriduzione dei versamenti relativi al 2021), fermo restando che potrà comunque procedere autonomamente, ancora prima di detto termine, all’utilizzo del credito in riduzione dei versamenti previdenziali.

6La priorità

Per evitare l’innesco di tutta questa procedura, considerata la gestione tutt’altro che semplice dell’utilizzo del credito Inps relativo all’annualità precedente, il consiglio è quello di utilizzare i crediti previdenziali relativi all’annualità precedente con priorità rispetto ad altri disponibili per il contribuente, al fine di esaurirli prima dell’invio della dichiarazione dei redditi.

Il credito Inps 2019 non utilizzato entro la data di presentazione del mod. Redditi 2021 non sarà più automaticamente disponibile per il contribuente nella dichiarazione dei redditi successiva.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Indice