Imposte

Onlus, esenzione dal bollo «controversa» su fatture e documenti contabili

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di Franco Vernassa

Le fatture e i documenti contabili equipollenti emessi dalle Onlus fuori campo Iva o in esenzione da Iva sono esenti dall’imposta di bollo?

Dalla lettura della sola norma parrebbe di sì, mentre l’agenzia delle Entrate ha esposto una tesi diversa, anche con alcuni documenti non pubblici. Considerata l’attività svolta dalle Onlus, la questione merita di essere definita e l’occasione potrebbe essere fornita dai decreti legislativi sulla riforma del Terzo Settore, la cui emanazione è attesa entro il prossimo 3 luglio 2017.

Vediamo di riscostruire i fatti.

Con effetto dall’1 gennaio 1998, l’articolo 17 del Dlgs 4 dicembre 1997, n. 460 (disposizioni riguardanti le Onlus) ha introdotto nella tabella B allegata al Dpr 26 ottobre 1972, n. 642 (imposta di bollo) l’articolo 27-bis che esenta in modo assoluto dall’imposta di bollo atti , documenti e registri posti in essere dalle Onlus, sia come enti destinatari che come soggetti emittenti. Nello specifico la norma prevede l’esenzione per gli «atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richieste da Onlus».
La successiva circolare dell’agenzia delle Entrate del 26 giugno 1998, n. 168 (paragrafo 7.1), commentando il Dlgs 460/1997, ricorda che l’elencazione degli atti esenti deve ritenersi tassativa e quindi «gli atti non espressamente elencati, ma ricompresi nella tariffa del bollo approvata dal Dm 20 agosto 1992 e successive modificazioni non possono godere del beneficio in parola».
Secondo un interpello del 2015 non pubblico in risposta a un quesito posto da una Regione su fatture emesse fuori campo Iva da una Onlus, l’agenzia delle Entrate ha ritenuto che le fatture emesse dalle Onlus fuori campo Iva oppure esenti Iva non sono esenti dall’imposta di bollo in quanto non espressamente elencate dall’articolo 27-bis della Tabella. Conseguentemente esse devono essere assoggettate ad imposta di bollo secondo le regole ordinarie previste dall’articolo 13, comma 1 della tariffa che impone un bollo in misura fissa di 2,00 euro quando la somma contenuta nella fattura supera i 77,47 euro. In particolare si ricorda che l’articolo 13 riguarda le «fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria».
L’interpretazione dell’agenzia delle Entrate pare avvalorata anche dai principi contenuti nella sentenza della Corte di Cassazione 21522 del 20 settembre 2013 in relazione all’esenzione o meno dall’imposta di bollo per una Onlus degli atti processuali oltre a quelli amministrativi. La Cassazione ha escluso dall’esenzione gli atti giudiziari, includendovi solo quelli amministrativi, ma ha affermato che l’articolo 27-bis ha ad oggetto la sola documentazione amministrativa con la «conseguenza che gli atti che non sono elencati ma ricompresi nella tariffa di bollo .. non possono godere dei benefici».
Questa interpretazione di “esclusività” che esclude le fatture, non sembra coordinata con la risoluzione dell’agenzia delle Entrate n. 98/E del 3 luglio 2001, in merito all’esenzione o meno degli “atti e documenti” scambiati tra pubbliche amministrazioni indicate nell’articolo 16 della Tabella allegata allo stesso Dpr n. 642/1972. In tale Risoluzione, l’agenzia delle Entrate afferma che: «Nell’ampia dizione “atti e documenti” è indubbio che vanno ricomprese anche le fatture oggetto del quesito, ove ne ricorrano le condizioni, per il trattamento di favore disposto dall’articolo 16 della tabella sopracitato».

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